Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 23 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, riscuote e riversa al Comune l’imposta di soggiorno assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Le novelle di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e all’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, che attribuiscono al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa, non hanno intaccato il rapporto di servizio con l’ente impositore. Permane pertanto la giurisdizione della Corte dei conti. Il conto lacunoso, compilato solo negli importi versati e privo dei bollettari, è irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., anche in assenza di ammanco e con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il gestore di una struttura ricettiva del savonese aveva depositato il conto giudiziale relativo alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, dopo interlocuzione documentale con il Comune, ha rilevato che il conto era compilato soltanto nella parte degli importi versati e non in quella dei riscossi, senza corretta indicazione dei movimenti di carico e scarico, e che mancavano bollettari e ricevute.

Il deferimento al Collegio è stato disposto per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile. Il Pubblico Ministero ha concluso per la non regolarità del conto con discarico dell’agente. Il gestore ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, invocando la novella del 2021, e nel merito l’insussistenza di pregiudizio patrimoniale e di irregolarità rilevanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale. La qualificazione dei gestori come agenti contabili trovava già conferma nella sentenza delle Sezioni riunite n. 22/2016/QM, che aveva ravvisato nel rapporto con il Comune un contenuto prettamente contabile, incentrato sulla riscossione e sul riversamento del tributo di scopo.

La Sezione si confronta poi con le modifiche normative successive. L’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 ha attribuito al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa. L’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 ha dettato interpretazione autentica nel senso dell’applicabilità della disciplina anche ai casi anteriori al 19 maggio 2020.

Secondo il Collegio tali interventi non hanno inciso sul rapporto di servizio. Le due qualifiche assolvono a funzioni diverse: il responsabile d’imposta opera in fase patologica del rapporto tributario; l’agente contabile agisce nella fisiologica dinamica impositiva, essendo tenuto a versare quanto riscosso. Solo la concorrenza delle qualifiche garantisce l’incameramento del tributo e la tenuta del sistema delle responsabilità. La Corte richiama la sentenza n. 107 del 16.03.2023 della Prima Sezione Centrale di Appello, che ha escluso qualsiasi incidenza delle novelle sul rapporto di servizio, e la giurisprudenza contabile conforme. Sussiste dunque la potestas iudicandi.

Nel merito, il conto si presenta irregolare quanto a compilazione: lacunoso negli importi riscossi, privo dei movimenti di carico e scarico e dei bollettari. Le allegazioni difensive sulla mancata contabilizzazione delle riscossioni restano sfornite di prova, il cui onere grava sull’agente ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924.

Il Collegio precisa che la lacunosità non consente la liquidazione di un debito: non consta un danno effettivo né un ammanco in senso tecnico. Il conto è pertanto dichiarato irregolare a norma dell’art. 149, comma 3, c.g.c., con discarico dell’agente. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale per le valutazioni di competenza, e le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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