Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 140 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è tenuto alla resa del conto giudiziale il consegnatario che abbia in uso beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, qualificandosi egli come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per mero debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Solo il debito di custodia, connotato dalla gestione di un deposito o magazzino con consistenze iniziali e rimanenze finali, comporta l’obbligo del conto giudiziale e il conseguente giudizio di conto. Il giudizio è pertanto improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2024, di beni mobili iscritti nell’inventario di un ente locale e rendicontati da un’agente contabile. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e procedibilità del conto, rilevando che i beni elencati — prevalentemente arredi, attrezzature e strumenti informatici di uso abituale — non configuravano un debito di custodia, bensì un mero obbligo di vigilanza.
La parte ha depositato memoria difensiva sostenendo l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016. Il Pubblico Ministero ha evidenziato la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La distinzione decisiva è tra le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’attività di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative di immediato utilizzo, nei limiti funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte precisa il criterio quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta al conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento ne sono esclusi, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. La stessa convenuta ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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