Pensione di reversibilità alla figlia maggiorenne inabile e a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 103 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità, il diritto della figlia maggiorenne inabile presuppone il concorso di due requisiti: il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 222/1984, e il requisito economico della vivenza a carico del dante causa. La prova di entrambi può essere raggiunta anche per presunzioni e sulla base della documentazione sanitaria e reddituale complessivamente acquisita, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali. Il giudice può desumere l’inabilità dal riconoscimento dell’invalidità civile, dalla presa in carico da parte dei servizi di salute mentale e dal collocamento in RSA con retta a carico dell’azienda sanitaria. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

Il Fatto

La ricorrente, figlia maggiorenne della de cuius, ha adito la Corte dei conti per vedere accertato il proprio diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlia maggiorenne inabile e a carico della madre, deceduta nel gennaio 2023.

L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, contestando la mancata prova della vivenza a carico e del requisito sanitario dell’assoluta e permanente inabilità lavorativa. Con ordinanza istruttoria il giudice, rilevati gravi indizi della vivenza a carico e la presenza di omissioni nel verbale di accertamento dell’invalidità civile, ha disposto il deposito di documentazione integrativa, cui le parti hanno dato seguito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha incentrato l’analisi sul duplice presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento della prestazione: il requisito sanitario e quello economico. Quanto al primo, l’art. 8 della l. n. 222/1984 considera inabili le persone che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Corte ha ritenuto la documentazione sanitaria sufficiente a provare tale requisito, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali. Alla data del decesso della madre la ricorrente aveva 65 anni e 7 mesi e, pochi mesi prima, aveva ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile all’80% per un complesso di disabilità intellettiva e mentale. A distanza di pochi mesi dal decesso sarebbe stata riconosciuta invalida al 100% per la medesima patologia, con collocamento in RSA e retta integralmente a carico dell’azienda sanitaria.

Il giudice ha valorizzato la presa in carico della ricorrente da parte del servizio di salute mentale dal 2004, l’ultimo impiego risalente al 2005 e il ricovero in struttura residenziale in qualità di persona non autosufficiente. Da tali elementi ha desunto non solo l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma anche la condizione di persona bisognosa di assistenza per le primarie attività della vita.

Quanto al requisito economico, la Corte ha accertato la convivenza della ricorrente con la madre, in assenza di altri familiari residenti al medesimo indirizzo, e l’assenza di redditi propri, se non la pensione di invalidità di importo minimo, peraltro liquidata con il primo pagamento successivo al decesso. La ricorrente non era intestataria di immobili e non svolgeva attività lavorativa da anni.

Affermato il diritto, il giudice ha fissato la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa e ha condannato l’INPS alla liquidazione e al pagamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei. Le spese legali, liquidate con distrazione a favore del difensore, seguono la soccombenza dell’istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *