Art. 120-septiesdecies.

Art. 120-septiesdecies.

(( (Remunerazioni e requisiti di professionalita').))

((

1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche' prestare servizi di consulenza.

3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.))

((70))

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AGGIORNAMENTO (70)

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

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