Tardivo deposito del conto non impedisce regolarità senza danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 152 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito del conto giudiziale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 non integra di per sé causa di irregolarità del conto. La regolarità va accertata sul piano sostanziale, verificando la corrispondenza tra somme riscosse, canone versato in tesoreria e documentazione giustificativa. L’incompletezza documentale contestata dal Magistrato relatore è superata dalla produzione, anche successiva, della documentazione richiesta. La chiusura in pareggio priva di indicazione degli estremi di riscossione non esprime un ammanco. Il tardivo riversamento delle somme spettanti al concessionario/ente, quando integralmente saldato anche a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, non residua danno e consente il discarico del concessionario.
Il Fatto
La società concessionaria della gestione della sosta a pagamento su aree e strade comunali rende il conto giudiziale n. 19033, contabilizzato al 31 gennaio 2022 e depositato presso la Sezione giurisdizionale il 12 agosto 2022, pochi giorni oltre il termine di legge. L’attività istruttoria, definita con relazione del Magistrato relatore depositata il 27 dicembre 2023, rileva profili di irregolarità: incompleta compilazione del modello, omessa indicazione dei numeri identificativi delle ricevute e delle quietanze di versamento, mancato deposito della copia degli scontrini e dei report del sistema di riscossione, nonché tardivo riversamento delle somme dovute all’ente.
Il Magistrato relatore propone quindi il deferimento al Collegio e chiede la condanna della concessionaria al pagamento, in favore dell’ente, degli interessi moratori per il ritardato riversamento del canone di concessione, quantificati in complessivi euro 229,31, oltre interessi e rivalutazione. La Procura regionale rassegna conclusioni conformi, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto e la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo temporale del deposito. Il conto risulta depositato oltre lo spirare del termine previsto dall’art. 233, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, ma tale circostanza non assume autonoma rilevanza ai fini della regolarità: il giudizio di conto è volto ad accertare la corrispondenza tra le somme riscosse, il canone versato e la documentazione giustificativa, non a sanzionare il ritardo formale in sé.
Sul piano della compilazione, la Corte rileva che il conto è redatto conformemente al modello n. 21 approvato dal d.P.R. n. 194/1996, risulta sottoscritto e parificato. La mancata indicazione, nella sezione dedicata agli estremi di riscossione e versamento in tesoreria, di taluni dati non incide sulla regolarità e non esprime un ammanco: si tratta di un deficit informativo che non altera la sostanza dei flussi finanziari.
Quanto ai profili documentali, il Collegio osserva che essi risultano superati dalla documentazione prodotta dall’ente nelle more del giudizio. In particolare, con nota del Dirigente della Ripartizione Polizia Locale, sono stati trasmessi la determinazione dirigenziale n. 211 del 21 marzo 2024 e la copia digitale degli scontrini acquisiti dai parcometri. La Corte sottolinea come tale documentazione fosse già stata oggetto di espressa richiesta istruttoria del Magistrato relatore, cui l’ente non aveva ottemperato in maniera ingiustificata; il Collegio stigmatizza il comportamento, ma non ne fa derivare conseguenze pregiudizievoli per il concessionario.
Sul tardivo riversamento, la determinazione dirigenziale dà atto del versamento, da parte della concessionaria, degli importi dovuti a titolo di interessi moratori per il ritardato versamento, per complessivi euro 229,31, così come quantificati nella relazione di deferimento. La Corte precisa che il canone di concessione versato, indicato nei conti giudiziali, corrisponde alla percentuale sugli incassi nella convenuta misura del 18,24% e che i relativi riversamenti sono stati eseguiti mediante bonifico bancario.
Preso atto del deposito della documentazione mancante e del parere favorevole del Pubblico Ministero, la Corte definisce il giudizio con la declaratoria di regolarità del conto giudiziale e il conseguente discarico del concessionario. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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