Imposta di soggiorno non versata: illecito erariale e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 30 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno dai clienti e omette di riversarla al Comune commette un illecito erariale, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti. Le somme riscosse hanno natura pubblica e sono di proprietà dell’ente territoriale, mentre il gestore le introita per conto e nell’interesse del Comune, in forza di un rapporto di servizio che lo inserisce nel procedimento di riscossione e versamento del tributo. L’omesso riversamento integra un’obbligazione distinta dall’obbligazione tributaria, di natura risarcitoria, e la volontarietà della condotta, desumibile dalla macroscopica difformità tra il comportamento tenuto e quello imposto dal regolamento, configura l’elemento soggettivo del dolo.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio una società a responsabilità limitata semplificata e il suo amministratore unico e legale rappresentante, in proprio, per sentirli condannare in solido al pagamento, in favore del Comune di Rimini, della somma complessiva di euro 17.467,10 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Comune aveva segnalato l’omesso versamento dell’imposta di soggiorno per l’intero anno 2021 e per il secondo e terzo trimestre 2022, come determinata nelle dichiarazioni periodiche presentate dall’amministratore. Gli avvisi di accertamento notificati alla società non erano stati eseguiti. Esperito l’invito a dedurre, la posizione di un secondo amministratore in carica per un breve periodo era stata archiviata a seguito del versamento parziale del tributo. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, ricorrendo le condizioni di legge, e nel merito ha ritenuto la domanda pienamente fondata. La condotta omissiva integra gli estremi dell’illecito amministrativo produttivo di un pregiudizio per il Comune, quantificabile in base alla somma incassata dal gestore dai clienti e non riversata all’ente.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire e disciplinare con proprio regolamento il procedimento di riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti delle strutture ricettive. Il Consiglio comunale di Rimini ha approvato il vigente regolamento in materia con deliberazione n. 61 del 03.12.2020, in vigore dal 1° febbraio 2021.

L’art. 3, comma 5, del regolamento comunale individua nei gestori delle strutture ricettive i responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il successivo art. 6 impone al gestore gli adempimenti strumentali alla riscossione, il rilascio di quietanza ai clienti, il riversamento delle somme entro il sedicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre e la presentazione della dichiarazione periodica trimestrale.

Da ciò la Corte desume che le somme riscosse hanno natura pubblica: sono di proprietà dell’ente territoriale, che ha il diritto di acquisirle nella propria cassa, mentre il gestore le introita per conto e nell’interesse del Comune. Sussiste dunque un rapporto di servizio, ossia una relazione funzionale tra l’ente e il titolare della struttura, che in forza dell’atto normativo regolamentare si inserisce nel procedimento di riscossione e versamento del tributo. Richiamando la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Seconda centrale d’appello, sent. n. 34/2024), il giudice qualifica tali obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento come attività accessorie e funzionali alla potestà impositiva, distinte dall’obbligazione tributaria.

Ne consegue che l’omesso versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno costituisce illecito erariale, con radicamento della giurisdizione della Corte dei conti, come già affermato dalla medesima giurisprudenza. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo: gli amministratori non potevano non avere consapevolezza della violazione degli obblighi di legge e del danno arrecato all’erario. Depongono in tal senso la macroscopica difformità tra la condotta richiesta e quella tenuta, la chiarezza del regolamento comunale e la piena disponibilità dei dati, desumibile dalla regolare presentazione delle dichiarazioni trimestrali.

La Corte afferma quindi la responsabilità solidale tra la società e il suo legale rappresentante per l’obbligazione risarcitoria, in ragione del rapporto di immedesimazione organica (Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, sent. n. 26/2024). Detratti i versamenti parziali riferibili alla posizione archiviata, il danno accertato a carico dei convenuti è liquidato in euro 17.467,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli inadempimenti fino alla pubblicazione della sentenza, e ulteriori interessi fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giustizia, liquidate in euro 87,57, seguono la soccombenza e sono poste in solido tra i convenuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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