Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: rilevano inabilità e vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 156 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’orfano maggiorenne alla pensione di reversibilità, disciplinato dagli artt. 82, 85 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone il concorso di due requisiti. Il primo è sanitario: l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa, da valutarsi in termini di inabilità totale ed assoluta secondo l’art. 8 della legge n. 222/1984. Il secondo è la vivenza a carico, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma richiede la non autosufficienza economica dell’orfano e il pregresso mantenimento abituale e prevalente da parte del genitore defunto. La prova di entrambi gli elementi può essere integrata in giudizio mediante istruttoria officiosa e parere tecnico del collegio medico-legale, che il giudice può porre a fondamento della decisione quando coerente con la documentazione e non contestato dall’ente previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlia orfana maggiorenne inabile, con decorrenza dal decesso della madre, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto aveva respinto la domanda sulla base del verbale della Commissione Medica di Verifica, che aveva escluso l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso, e aveva contestato anche il requisito della vivenza a carico.

La ricorrente deduceva di essere affetta da un complesso quadro morbigeno, già accertato in sede giudiziale e in sede di revisione sanitaria, e di non aver mai prodotto reddito, essendo sempre stata a carico della madre e con questa convivente. Il giudizio giungeva alla decisione dopo un’istruttoria disposta d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 il fondamento del diritto degli orfani maggiorenni inabili e nell’art. 8 della legge n. 222/1984 la definizione di inabilità come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. L. n. 9946 del 2014), che qualifica il requisito in termini di inabilità totale ed assoluta, e l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che estende ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina previdenziale dei superstiti.

Quanto alla vivenza a carico, la Corte chiarisce che il requisito postula due condizioni distinte: la non autosufficienza economica dell’orfano, da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all’art. 14 septies della legge n. 33/1980, e il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale da parte del dante causa. La mera convivenza non è sufficiente. Rileva inoltre che la ricorrente risultava “già coniugata” dal certificato di famiglia storico e che nell’anno d’imposta 2020 non risultava fiscalmente a carico della madre, circostanze che imponevano un approfondimento istruttorio.

La ricorrente ha quindi integrato la prova depositando la certificazione dell’Agenzia delle Entrate per il 2020 e il 2021, i modelli 730 e Persone Fisiche, l’estratto di matrimonio con la separazione e la cessazione degli effetti civili, nonché gli estratti dei cedolini di pensione della de cuius con l’erogazione degli assegni familiari. Da tali documenti il giudice desume la dimostrazione che l’orfana non percepiva, alla data del decesso e almeno dal 2020, alcun reddito superiore al limite previsto per la pensione di reversibilità.

Sul requisito sanitario, la Corte condivide le conclusioni del parere del Collegio Medico-Legale del Ministero della Difesa, che ha ritenuto il quadro clinico già presente alla data del decesso e idoneo a pregiudicare in modo pressoché assoluto e permanente la capacità lavorativa, anche in considerazione dell’età relativamente avanzata della ricorrente. Il parere è reputato coerente con la documentazione sanitaria e non contestato dall’INPS, che si è rimesso agli atti scritti.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità dal giorno successivo al decesso, ai sensi dell’art. 191, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. L’INPS è condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, ai sensi dell’art. 31, comma 1, CGC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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