Responsabilità amministrativa del responsabile di settore e debiti fuori bilancio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 95 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile di un settore comunale risponde a titolo di colpa grave del danno da ritardo nel pagamento delle somme portate da una sentenza di condanna solo se la Procura dimostri l’effettiva attribuzione a costui del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio. In mancanza del regolamento di funzionamento degli uffici e di contabilità, la sola preposizione al settore nel cui ambito rientra la materia del contenzioso non è sufficiente a fondare l’addebito. Il danno pubblico risarcibile resta circoscritto ai costi effettivamente riconducibili al ritardo nell’esecuzione del titolo e non si estende agli oneri derivanti da atti di pignoramento non provati e successivi alla cessazione dell’incarico.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la responsabile del Settore Affari generali e Programmazione di un comune di ridotte dimensioni per il risarcimento del danno pari al maggior esborso sostenuto dall’ente per aver pagato in ritardo le somme portate da una sentenza del Tribunale di Foggia, emessa in un giudizio risarcitorio promosso da privati cittadini. Secondo l’accusa, la convenuta, in carica dal 18 marzo 2016 al 10 dicembre 2017, avrebbe dovuto attivarsi per reperire la copertura finanziaria e per proporre al Consiglio comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il pagamento era intervenuto solo dopo un ricorso per ottemperanza, una sentenza del TAR Puglia, una deliberazione commissariale di riconoscimento del debito e due procedure esecutive. La convenuta si è difesa eccependo la nullità della citazione per mancata audizione, l’intervenuta prescrizione, l’insussistenza del nesso causale e della colpa grave, contestando anche la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della citazione. Dalla lettura degli atti preprocessuali emerge che la convenuta si era soltanto dichiarata disponibile a essere ascoltata, rimettendo la decisione al requirente. Richiamando l’orientamento secondo cui l’obbligo di audizione sorge solo davanti a una richiesta espressa, la Corte esclude la nullità della citazione.

Nel merito, il punto decisivo è la imputazione soggettiva dell’obbligo. La Corte rileva che non è stato prodotto il decreto sindacale di attribuzione delle competenze e che la materia del contenzioso non è stata puntualmente individuata. La fattispecie riguarda piuttosto il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, per il quale — in assenza di disciplina regolamentare ex art. 4 della legge n. 241/1990 — l’art. 193, terzo comma, del d.lgs. n. 267/2000 chiama in primo piano il responsabile del Settore finanziario, tenuto ad accertare la copertura.

La sola preposizione al Settore Affari generali non basta, quindi, ad addebitare alla convenuta iniziative sganciate dai compiti effettivamente demandati. La Corte aggiunge che dal protocollo comunale non risulta né lo smistamento della sentenza né la diretta conoscenza della stessa da parte della convenuta, essendo la missiva rimasta nella disponibilità della segreteria e, più plausibilmente, del Sindaco e del Segretario comunale.

Il Collegio non manca di osservare che il danno contestato appare superiore a quello effettivamente riconducibile al ritardo, poiché include oneri da pignoramento non provati e successivi alla cessazione dell’incarico. La convenuta va pertanto prosciolta dagli addebiti, con liquidazione dei compensi di difesa a carico dell’ente ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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