Finanziamento pubblico non rendicontato e danno erariale da sviamento di risorse (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 33 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che ottiene un finanziamento pubblico a finalità vincolate è legato all’ente concedente da una relazione funzionale che lo obbliga alla corretta gestione del denaro pubblico secondo il programma imposto dall’amministrazione. L’omessa rendicontazione dell’impiego delle somme e la mancata restituzione del residuo dopo la revoca integrano sviamento di risorse pubbliche e costituiscono danno erariale. La condotta è assistita da dolo quando l’intenzionale violazione degli obblighi di rendicontazione e l’inerzia di fronte all’avvio del procedimento di revoca rivelino volontà decettiva. Il danno è liquidato nell’importo del finanziamento non rendicontato, con interessi e rivalutazione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio una società di persone, già attiva nel settore della somministrazione di alimenti, e i due soci amministratori, per sentirli condannare al pagamento di euro 84.039,26 a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale. La società aveva ottenuto da Finpiemonte S.p.A., per il tramite di una banca cofinanziatrice, un finanziamento complessivo di euro 120.000,00, di cui euro 84.000,00 con provvista di fondi regionali, per un programma di investimento.

Il beneficiario cessava l’attività presso la sede oggetto dell’investimento e veniva cancellato dall’albo delle imprese artigiane senza darne comunicazione. Non trasmetteva la rendicontazione finale delle spese, nonostante il sollecito dell’ente, e non restituiva il residuo credito dopo che Finpiemonte aveva disposto la revoca totale del finanziamento. I convenuti non depositavano deduzioni e non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rilevata la ritualità della notificazione della citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la Sezione riconosce sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il rapporto di servizio tra il soggetto privato percettore del finanziamento e l’ente concedente è qualificato come vera e propria relazione funzionale, in quanto il beneficiario è vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione. A sostegno richiama Cass. n. 5019/2010 e i principi affermati dalla Corte di giustizia UE in materia di fondi comunitari.

La condotta omissiva — mancata rendicontazione e mancata restituzione — ha precluso all’ente ogni controllo sull’effettivo impiego delle risorse, in contrasto con le prescrizioni del bando. Il Collegio ravvisa il nesso di causalità tra l’antigiuridicità della condotta e il pregiudizio, integrato dalla indebita fruizione del finanziamento regionale.

Quanto all’elemento psicologico, i convenuti sono ritenuti artefici di condotte connotate da volontà decettiva e dunque da dolo. La Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti un comportamento rigoroso rispetto alle modalità di fruizione e di rendicontazione, anche in ragione della stretta connessione tra il ruolo di amministratore e il beneficio ricevuto (sentenza n. 61 del 2023, conforme la n. 56 del 2023). Rileva inoltre il silenzio serbato di fronte all’avvio del procedimento di revoca e all’invito a dedurre, che conferma la connotazione intenzionale della condotta sotto il profilo del dolo contrattuale. Il danno è liquidato in euro 84.039,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna in solido dei convenuti e liquidazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *