Conto a materia e sub conti degli agenti secondari: irregolarità solo formale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 94 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a un conto a materia, l’omessa indicazione dei numeri di matricola degli stampati a valore costituisce irregolarità formale del conto, che non giustifica di per sé alcun addebito a carico dell’agente contabile. I funzionari degli Uffici Armi che materialmente collaborano al rilascio degli stampati non assumono la veste di agenti contabili secondari — e non sono tenuti a rendere i relativi sub conti — se la loro nomina non risulta formalizzata per l’esercizio di riferimento, restando la responsabilità della gestione a carico del consegnatario principale. La sottoscrizione del conto giudiziale da parte del presunto agente contabile ne conferma la legittimazione, ancorché egli contesti lo svolgimento di fatto delle funzioni. Le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e regionale, non essendo oggetto di concreto maneggio di denaro da parte del consegnatario, non devono essere riepilogate nel conto.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un funzionario del Ministero dell’Interno, in servizio presso una Questura, in qualità di consegnatario degli stampati a valore denominati “libretti per licenza di porto d’armi da caccia e carta europea armi da fuoco” per l’esercizio finanziario 2017. Il conto è stato depositato in ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 139 del c.g.c. e risulta munito del visto di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 123/2011.

Il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio la questione preliminare dell’ammissibilità del conto, rilevando che esso non era corredato dei sub conti degli agenti contabili secondari, individuati nei funzionari degli Uffici Armi dei Commissariati di P.S. che collaboravano al rilascio degli stampati. Nel merito, ha segnalato l’omessa indicazione dei numeri di matricola e la mancata esposizione delle tasse di concessione governativa e regionale. L’agente contabile ha eccepito la carenza di legittimazione, sostenendo di non essere mai stato nominato consegnatario né di avere concretamente svolto tali funzioni. Il P.M. ha chiesto la declaratoria di ammissibilità del conto, ancorché parzialmente irregolare, senza addebiti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione. Dagli atti risulta che l’agente contabile ha materialmente sottoscritto il conto giudiziale, circostanza dallo stesso confermata in udienza. Sottoscrivendo il conto, egli ne ha assunto la paternità del contenuto, con conseguente legittimazione rispetto al giudizio di conto.

Sempre in via preliminare, il Collegio ha esaminato la questione relativa all’ammissibilità del conto, in relazione alla mancata allegazione dei sub conti. La Corte ha ritenuto che nel 2017 i funzionari degli Uffici Armi non avessero ancora concretamente assunto la veste di agenti contabili secondari, figurando quali semplici collaboratori dell’agente contabile principale. Le copie dei registri e dei prospetti trasmessi avevano carattere meramente riepilogativo e informativo, restando la responsabilità della gestione in capo al consegnatario principale. Conferma di ciò è stata tratta dalla nota del Questore da cui si desume che soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 si è provveduto alla nomina di agenti contabili di secondo livello. Analogamente, il P.M. ha escluso la necessità di disporre l’allegazione dei sub conti.

Nel merito, il Collegio ha condiviso il rilievo sull’omessa indicazione dei numeri di matricola degli stampati. Trattandosi di conto a materia, disciplinato dagli artt. 624 e seguenti del R.D. n. 827/1924, l’indicazione dei numeri di matricola risulta necessaria per individuare con certezza i beni oggetto di rendicontazione, con conseguente irregolarità formale del conto.

È stata invece ritenuta priva di fondamento la censura relativa alla mancata esposizione delle somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa e regionale. Tali somme venivano versate in appositi conti correnti intestati all’Agenzia delle Entrate e alla Regione. Non essendovi concreto maneggio di denaro da parte del consegnatario, le stesse non potevano essere oggetto di rendicontazione.

Pertanto, le irregolarità riscontrate sono rimaste circoscritte a un ambito prettamente formale, con esclusione di qualsiasi addebito a carico dell’agente contabile. La natura soltanto formale dell’irregolarità ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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