Interdittiva antimafia, recesso e non risoluzione in danno: illegittimo l’incameramento della garanzia (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 9 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La interdittiva antimafia sopravvenuta alla stipula del contratto non integra la fattispecie di risoluzione del contratto prevista dall’art. 108, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ma impone alla stazione appaltante di recedere dal rapporto ai sensi della disciplina del codice antimafia. Ne consegue che la garanzia fideiussoria definitiva può essere incamerata solo in caso di risoluzione in danno per inadempimento, non per effetto di una cessazione del rapporto priva di connotazione sanzionatoria. Nella concessione di servizi il diritto all’aggio matura esclusivamente in ragione delle somme riscosse e riversate durante la vigenza del rapporto, con assunzione del rischio operativo in capo al concessionario.

Il Fatto

La società concessionaria, subentrata nella titolarità del contratto di concessione per l’accertamento e la riscossione dei tributi comunali, agisce dinanzi alla Corte dei conti dopo che le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione contabile. La controversia riguarda la determina con cui il Comune, a seguito di un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, ha risolto il contratto, ha incamerato la cauzione definitiva e ha riaffidato il servizio in via provvisoria.

La ricorrente chiede l’annullamento di quel provvedimento, il pagamento dell’aggio sulle riscossioni effettuate dal Comune anche dopo la cessazione del rapporto, il rimborso delle spese di notifica e la declaratoria di illegittimità dell’incameramento della polizza, oltre al rimborso dei premi di proroga della garanzia. Il Comune eccepisce la tardività della riassunzione e contesta ogni pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione del giudizio. L’art. 17, comma 4, c.g.c. disciplina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali per il caso di riassunzione entro tre mesi dinanzi al giudice contabile; nessuna decadenza è invece prevista quando la parte introduce un giudizio ex novo innanzi al plesso munito di giurisdizione.

Nel merito, la Corte interpreta le clausole del capitolato come inequivoche: il diritto all’aggio presuppone la riscossione e il riversamento nella tesoreria comunale durante la vigenza del rapporto. La concessione di servizi si caratterizza per l’assunzione del rischio operativo in capo al concessionario, con la conseguenza che nessun compenso è dovuto per tributi incassati dopo la cessazione. Simmetricamente, le spese di notifica restano a carico del gestore, che ne sopporta il rischio di mancato recupero.

Quanto alla fideiussione, la Corte riqualifica il provvedimento comunale: la sorte del contratto avrebbe dovuto essere il recesso, e non la risoluzione. L’art. 108, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 richiama ipotesi del tutto diverse, ossia l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. La clausola del disciplinare che collega l’incameramento alla sopravvenienza delle cause di risoluzione non opera automaticamente, dovendosi escludere il nomen iuris quale criterio decisivo.

Il Collegio rileva inoltre che il Comune non ha proceduto a una risoluzione in danno: ha riorganizzato il servizio senza formulare alcuna pretesa risarcitoria. La clausola di incameramento resta pertanto priva di causa e il provvedimento è illegittimo. È invece generica e indeterminata la domanda di rimborso dei premi di proroga. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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