Indebito previdenziale: tutela dell’affidamento e limite triennale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 26 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di pensione liquidata in via provvisoria e ricalcolata dall’Istituto previdenziale dopo un lasso di tempo superiore al triennio, il pensionato matura un affidamento meritevole di tutela sulla correttezza del calcolo, anche quando il provvedimento rechi l’espressa indicazione della provvisorietà e della doverosità del futuro conguaglio. Il limite triennale individuato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 2/2012 opera quale termine oltre il quale il ritardo nel provvedere ingenera in buona fede il convincimento della definitività della prestazione. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di recupero dell’indebito, da disapplicare, con condanna dell’ente alla restituzione delle somme trattenute. Non trova applicazione l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, riferito ai soli provvedimenti definitivi, mentre il recupero va effettuato al netto delle ritenute fiscali.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno collocato in pensione dal 1° giugno 2015, riceveva dall’INPS una prima liquidazione della pensione di vecchiaia in via provvisoria. Nel 2017 l’Istituto annullava quel provvedimento e comunicava una pensione privilegiata diretta, anch’essa provvisoria in attesa del ricalcolo imposto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. Nel 2019 il pensionato contestava a mezzo PEC il mancato computo del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, senza ottenere risposta.
Con nota del 4 gennaio 2023 l’INPS comunicava la pensione definitiva e, il 25 aprile 2023, contestava un indebito di euro 11.745,12 lordi, maturato dal 2015 al 2023, avviando trattenute mensili. Il ricorrente impugnava la pretesa davanti alla Corte dei conti, invocando la buona fede, l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 e il limite triennale delle SS.RR. L’Istituto si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento del proprio credito.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto la domanda riconvenzionale dell’INPS e la dichiara inammissibile. L’ente chiede di accertare lo stesso credito che ha già quantificato in via amministrativa, così che la domanda coincide con quella di accertamento negativo del ricorrente e non amplia il thema decidendum. Nel giudizio contabile l’Istituto ha il dovere istituzionale di determinare i propri crediti e si è già precostituito un titolo: difetta quindi l’interesse a un’autonoma azione. Per la stessa ragione è respinta l’istanza di differimento dell’udienza ex art. 418 c.p.c.
Nel merito la Corte ricostruisce la sequenza dei provvedimenti. La pensione provvisoria risale al maggio 2015, la richiesta di indebito al 25 aprile 2023, dopo circa otto anni. Il collegio esclude l’applicazione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che riguarda i provvedimenti definitivi, ma ritiene integrato il presupposto dell’affidamento.
Il ritardo supera il termine triennale che le Sezioni Riunite n. 2/2012 individuano quale lasso temporale idoneo a ingenerare nel pensionato il convincimento della correttezza del trattamento. Irrilevante, per la Corte, che il provvedimento del 2015 e quello del 2017 indicassero la provvisorietà e la possibilità di un conguaglio: l’INPS aveva comunicato che avrebbe provveduto nel più breve tempo possibile e il pensionato ha maturato in buona fede la convinzione della definitività del calcolo. Il provvedimento di recupero è pertanto illegittimo e viene disapplicato, con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme trattenute.
Sul quantum, il collegio accoglie la tesi del recupero al netto. L’art. 150 d.l. n. 34/2020 è entrato in vigore il 19 maggio 2020 e la trattenuta, successiva, non rispetta la nuova disciplina. La Corte richiama l’orientamento della Sez. III App. e la circolare INPS n. 174/2021, che elenca i rapporti già definiti esclusi dall’applicazione della norma: l’indebito comunicato nel 2023 non vi rientra e va restituito al netto delle ritenute fiscali.
Resta la doglianza sul riscatto del periodo di laurea, non computato nel calcolo del servizio utile. Poiché l’INPS non ha svolto difese sul punto, la Corte dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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