Responsabilità erariale dell’esercente accreditato per uso difforme del bonus cultura (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 99 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esercente che si accredita presso il Ministero della Cultura per l’accettazione del bonus cultura non è terzo rispetto alla misura agevolativa: egli partecipa al programma di interesse pubblico e concorre alla realizzazione delle relative finalità. Sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti ogni qual volta si contesti un disallineamento tra il vincolo pubblicistico sulle risorse e l’uso concretamente fattone, indipendentemente dalla natura privatistica del beneficiario. La responsabilità erariale per indebita percezione dei rimborsi mediante rendicontazione di beni non consentiti è configurabile a titolo di dolo. In tema di prescrizione, la dichiarazione non veritiera resa al Ministero integra occultamento doloso del danno, con decorrenza del termine dalla scoperta dei fatti e non dalla cessione dei beni.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti, nella qualità di legale rappresentante e socio di una cartoleria accreditata, chiedendo la condanna solidale al pagamento di 998.630,30 euro in favore del Ministero della Cultura. L’addebito riguarda la percezione di rimborsi relativi a 3.013 buoni riferiti agli anni 2017 e 2018, asseritamente ottenuti mediante fatturazione e rendicontazione di beni diversi da quelli consentiti dalla normativa istitutiva del beneficio.

I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, la mancanza di un rapporto di servizio con il Ministero, la natura privatistica dell’attività e, in subordine, la prescrizione del credito con riferimento ai rimborsi anteriori al novembre 2017. Nel merito hanno contestato la sussistenza dell’indebita percezione e il nesso causale, richiamando l’assoluzione di uno di essi in sede penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione e richiama un proprio precedente (sent. n. 298/2023), di cui condivide integralmente le considerazioni. Il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione può derivare anche dal fatto di investire un soggetto del compito di partecipare all’attività amministrativa, senza che rilevi la natura giuridica dell’atto né quella del destinatario.

Secondo la Corte, la riconducibilità della fattispecie al plesso contabile va affermata ogni volta che si verta in materia di risorse pubbliche destinate a un programma di interesse pubblico e si contesti la loro indebita percezione o distrazione rispetto alle finalità perseguite dal legislatore. Irrilevante è la natura privatistica della società, come pure la circostanza che questa abbia ricevuto il pagamento di un bene rivenduto nell’esercizio della propria attività commerciale.

La disciplina richiamata è l’art. 1, comma 979, della legge n. 208/2015, che ha istituito la carta elettronica per i diciottenni, unitamente al d.P.C.M. n. 187/2016, che ha individuato tassativamente le categorie di beni e servizi acquistabili. L’esercente accreditato assume uno specifico impegno a utilizzare il voucher solo per le categorie consentite, sicché la sua posizione non è quella di un mero contraente.

Sul piano probatorio la documentazione extracontabile acquisita consente di ritenere provato un sistema parallelo di rendicontazione: a fronte dei dati ufficiali indicanti libri, i fascicoli cartacei documentavano la cessione di tablet, notebook, smartphone e altri beni non ammessi. La Corte qualifica la condotta come gravemente fraudolenta e sorretta da dolo, escludendo che il volume delle transazioni potesse essere ignorato dal legale rappresentante. Il principio di autonomia del processo contabile rispetto a quello penale consente di pervenire a conclusioni diverse da quelle del giudice penale.

Sull’eccezione di prescrizione il Collegio richiama il consolidato orientamento del giudice contabile (III Sez. centrale di appello n. 72 e 75/2014, I Sez. centrale di appello n. 261/2011, Sez. di appello n. 400/2014): la dichiarazione non veritiera integra occultamento doloso del danno, con decorrenza del termine dalla scoperta. Nel caso di specie la scoperta risale alla trasmissione della notizia di danno, avvenuta il 10 maggio 2022, e gli inviti a dedurre del 18 novembre 2022 sono tempestivi. La Corte conferma la quantificazione del danno e condanna i convenuti in solido, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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