Danno all’immagine da assenteismo fraudolento del militare e criterio del duplum (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 136 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assenza fraudolenta dal servizio, l’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 consente il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione anche in mancanza del previo accertamento, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, di un reato contro la pubblica amministrazione, deroga rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. La declaratoria di illegittimità costituzionale dei profili procedimentali e quantificatori dell’art. 55-quater, comma 3-quater, non ha travolto l’autonoma fattispecie di danno erariale correlata all’immagine, lasciando al giudice contabile il compito di individuare i parametri equitativi di quantificazione. Il danno all’immagine è danno evento e ricorre nell’an ogni volta che siano accertati comportamenti illeciti quali la falsa attestazione della presenza in servizio, senza che il clamor fori ne integri l’elemento costitutivo. La quantificazione può seguire, in via equitativa, il criterio del duplum previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, sempre che non operi il potere riduttivo per la natura dolosa dell’illecito.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito, operatore informatico in servizio presso un Reggimento Logistico, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa per complessivi euro 3.180,90. L’addebito riguardava fatti di assenteismo fraudolento commessi tra l’8.5.2020 e il 21.4.2021: il militare si era più volte allontanato senza giustificazione dal luogo di servizio e in alcuni casi non si era presentato per l’intera giornata, occultando l’illecito grazie alla possibilità di accedere al sistema informatico SIGE.
Le assenze, per un totale di 86 ore e 8 minuti, erano state accertate incrociando le correzioni manuali apportate al sistema con il traffico telefonico dell’utenza intestata al convenuto e i rilievi delle celle agganciate. Su questa base la Procura quantificava un danno patrimoniale di euro 1.060,30 e un danno all’immagine di euro 2.120,60, pari al doppio. Il convenuto si costituiva deducendo l’avvenuto risarcimento del danno patrimoniale e chiedendo lo scorporo della somma già pagata; la Procura insisteva per l’accoglimento limitatamente al danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che l’illecito nella sua materialità non è contestato e che il danno patrimoniale è stato integralmente risarcito, come provato dalla ricevuta del bonifico del 7.9.2023. La decisione si concentra quindi sulla sussistenza e sull’ammontare del danno all’immagine.
La Sezione ribadisce la speciale natura dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che consente il ristoro del danno all’immagine anche senza il previo accertamento penale richiesto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. Richiama sul punto Corte dei conti, Seconda Sezione App. n. 124/2024 e Sezione Emilia Romagna n. 57/2024, e osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, nel dichiarare illegittimi i profili procedimentali e quantificatori dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ha lasciato sopravvivere l’autonoma fattispecie di danno erariale, affidando al giudice contabile l’individuazione dei parametri equitativi.
Quanto all’an, la Corte condivide l’indirizzo secondo cui la lesione dell’immagine consiste in qualsiasi conseguenza pregiudizievole che, secondo l’id quod plerumque accidit, leda l’immagine e l’autorevolezza della p.a., richiamando la propria recente pronuncia Sez. Sardegna n. 46/2024 e la decisione delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, che colloca il danno all’immagine nella categoria del danno evento. Sul punto il Collegio valorizza la particolare sofisticatezza dell’azione, attuata sfruttando la posizione di esperto informatico per far risultare falsamente la presenza in servizio, e la durata circa annuale delle condotte, idonee a proiettare sulla collettività una percezione negativa della categoria di appartenenza.
Il Collegio esclude che il clamor fori sia elemento costitutivo, richiamando Corte dei conti, Seconda Sez. App. n. 127/2024: la risonanza non integra la lesione ma ne indica la dimensione. Ritenuta la natura dolosa dell’illecito, che impedisce l’applicazione del potere riduttivo, la Sezione concorda con la Procura sull’applicazione in via equitativa del criterio del duplum, quale parametro di riferimento generale per la quantificazione del danno all’immagine. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di euro 2.120,60, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, con spese processuali a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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