Partecipazioni indirette e obbligo di motivazione analitica nel parere negativo (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 92 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in società già costituita, da parte di un ente locale, non può essere motivato integralmente per relationem al progetto elaborato dalla società partecipata. L’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 esige una motivazione analitica autonoma che dia conto della necessità della società per le finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il controllo della Corte dei conti, nell’ambito del parere di cui all’art. 5, comma 3, TUSP, accerta la completezza e l’attendibilità degli approfondimenti compiuti dall’amministrazione, senza tradursi in cogestione dell’attività amministrativa. L’assenza di autonoma istruttoria, la mancata indicazione dei costi dell’operazione e il difetto di preventiva gara per la scelta della società target integrano non conformità al TUSP. L’acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, da parte degli enti locali deve ritenersi circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con i principi di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il Fatto

La società in house affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale Marche Sud, interamente partecipata da enti locali, approva un progetto di rinforzamento industriale mediante acquisizione della totalità delle quote di una società privata operante nel settore idrico, previa scissione parziale di altra società del medesimo gruppo.

Il Comune socio, con deliberazione consiliare, autorizza l’operazione e dà mandato al Sindaco di esprimere voto favorevole in assemblea, con riserva di ulteriore valutazione. L’atto è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per il parere sulla conformità dell’acquisizione, anche indiretta, alle norme del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro della funzione assegnata alla Corte dei conti dalla novella introdotta dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha riscritto i commi 3 e 4 dell’art. 5 TUSP. Il controllo verte sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Richiamando le Sezioni riunite n. 16/SSRCO/2022/QMIG, il Collegio precisa di verificare non il merito economico dell’operazione, ma la completezza, l’affidabilità e la coerenza dell’istruttoria svolta.

Sul piano delle competenze, la delibera consiliare appare carente. Il Consiglio comunale non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione richiama un gruppo composto da due società e un progetto di scissione. La motivazione è rinviata integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla relazione sulla motivazione analitica, senza che l’ente locale esprima un autonomo apprezzamento. Il Collegio ricorda che la motivazione per relationem non può limitarsi alla mera indicazione della fonte, ma deve esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti decisivi.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività di cui all’art. 4 TUSP, la Sezione rileva che l’operazione non ricade in alcuna espressa previsione legislativa e non risulta una specifica determinazione dell’Ente di governo d’ambito. Lo schema di statuto della società target non richiama il modello in house providing né il TUSP, e prevede un oggetto sociale molto più ampio di quello del gestore, con attività estranee al servizio idrico. Emerge inoltre una condizione contrattuale che vincola la permanenza del direttore generale per tre anni, profilo poco coerente con il controllo pubblico e con i principi di reclutamento del personale delle società a controllo pubblico.

La delibera non dà conto dell’inserimento della nuova partecipazione in un contesto in cui lo strumento societario è già utilizzato per il servizio. L’art. 20 TUSP impone piani di razionalizzazione e rende eccezionale l’acquisto di ulteriori partecipazioni. Il Collegio richiama il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo a partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle di altre partecipate.

La Sezione esamina poi gli oneri dell’art. 5, comma 2, TUSP. Ritiene non esaustive le argomentazioni sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, poiché l’intervento potrebbe condurre all’acquisto di un gruppo interamente privato senza adeguata istruttoria. Osserva che il costo per l’acquisizione non è indicato, benché il Term Sheet collochi il prezzo tra tre milioni trecentomila e tre milioni settecentomila euro, e che il gruppo presenta un debito verso il socio uscente di oltre tre milioni da saldare in sette anni. Manca qualsiasi previsione di garanzie fideiussorie a tutela dell’acquirente.

Infine, il Collegio rileva che l’operazione avverrebbe senza previa gara per l’individuazione della società target, con effetti elusivi delle regole di evidenza pubblica e con la moltiplicazione dei livelli di affidamento del servizio. Il parere conclusivo è di non conformità dell’operazione al d.lgs. n. 175/2016, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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