Riconosciuti i benefici pensionistici per invalidità superiore al 74% accertata dal CML (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 209 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di invalidità pensionabile, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, il giudice contabile si avvale del parere del C.M.L., Sezione speciale presso la Corte dei conti, che accerta la percentuale d’invalidità complessivamente determinata dalle infermità considerate. Il difetto di legittimazione passiva della ASL va dichiarato, essendo la materia dell’invalidità di competenza esclusiva dell’INPS, con compensazione delle spese in quanto decisione in rito ai sensi dell’art. 31 c.g.c. L’eccezione di carenza d’interesse ad agire è infondata quando il ricorrente ha interesse ad avvalersi dei benefici ai fini pensionistici. Accertata la percentuale d’invalidità superiore al 74%, il ricorso è accolto e il resistente INPS è condannato alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha contestato il verbale della Commissione medica del 12 maggio 2022, rappresentando di essere affetto da plurime patologie a carico della colonna vertebrale, degli arti superiori e di natura neuropsichica. Con istanza amministrativa dell’8 aprile 2022 ha chiesto i benefici di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, rivendicando un’invalidità superiore al 74%.
Costituitisi i resistenti, la ASL Roma 5 ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, mentre l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza dell’interesse ad agire e, nel merito, l’infondatezza della domanda, opponendosi alla CTU. Espletata l’istruttoria con il parere del C.M.L., il giudizio è giunto alla decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL Roma 5, rilevando che la materia dell’invalidità è di competenza esclusiva dell’INPS. Trattandosi di decisione in rito, le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nel merito il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000. Il C.M.L., Sezione speciale presso la Corte dei conti, dopo aver esaminato la documentazione e proceduto a visita diretta, ha formulato il giudizio diagnostico rilevando che le infermità complessivamente considerate determinano una percentuale d’invalidità pari al 79%.
Quanto all’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse, il giudice l’ha respinta, osservando che sussiste l’interesse della parte privata ad avvalersi dei benefici previsti ai fini pensionistici. Sul punto la Sezione richiama i propri precedenti sent. n. 361/2021 e n. 34/2023.
Il parere medico-legale, non oggetto di analitica contestazione da parte del resistente, è stato condiviso dal giudice. Il ricorso è pertanto accolto. Alla soccombenza segue la condanna dell’INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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