Prescrizione dell’azione erariale decorre dalla notizia di stampa sull’avviso di conclusione indagini (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 36 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità erariale decorre dal momento in cui il fatto dannoso è conoscibile con l’ordinaria diligenza, e non dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. La conoscibilità oggettiva si realizza quando siano disponibili tutti gli elementi primari della fattispecie di danno, anche attraverso la diffusione mediatica degli atti investigativi e dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.. Gli approfondimenti successivi richiesti dal pubblico ministero contabile costituiscono mere verifiche quantitative e non integrano il disvelamento del danno. L’atto di costituzione in mora notificato oltre il quinquennio non ha efficacia interruttiva.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio tre soggetti — l’ex Presidente del consiglio di amministrazione di una società in house della Regione e due dipendenti — chiedendo la condanna al risarcimento di euro 480,96 in favore della società danneggiata. Gli addebiti riguardavano l’uso privato di autoveicoli di servizio, la realizzazione di due portapenne tramite l’officina meccanica aziendale con impiego di operai in orario di lavoro e la falsa causale apposta sul foglio di autorizzazione dello straordinario.
I fatti risalivano al 2013 ed erano emersi da indagini penali. La Procura contabile ne aveva avuto conoscenza nel 2016, attraverso articoli di stampa acquisiti il 26 gennaio 2016, e solo nel 2017 con la trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 129 disp. att. cod. proc. pen.. Gli atti interruttivi erano stati notificati nel marzo 2022. Tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione; uno ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente l’eccezione preliminare secondo la progressione imposta dall’art. 101 cod. giust. cont. Richiama il principio per cui il dies a quo della prescrizione risarcitoria coincide con il momento in cui il danneggiato abbia o avrebbe dovuto avere, con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del nesso causale del danno, secondo l’insegnamento di Cass. civ. n. 22059 del 2017 e dei precedenti conformi.
La Procura aveva sostenuto che il termine decorresse dalla richiesta di rinvio a giudizio, quale atto di effettivo disvelamento delle componenti soggettive e oggettive del danno. La tesi non è accolta. Il Collegio rileva che gli articoli di stampa acquisiti nel gennaio 2016 riportavano per esteso la conclusione delle indagini e l’ordinanza di custodia cautelare del dicembre 2014, delineando le condotte illecite in termini sovrapponibili a quelle poi azionate.
Da tali fonti erano desumibili tutti i caratteri primari della fattispecie. Gli elementi in seguito indagati — valore dei beni e importo delle retribuzioni indebite — richiedevano mere verifiche quantitative, compiute dalla Guardia di Finanza con l’informativa del 2022, e non un’autonoma discovery penale. La Corte sottolinea che la decorrenza ancorata a una conoscenza analitica comporterebbe una dilatazione dei termini lesiva del principio di certezza del diritto, richiamando Sez. giur. Piemonte n. 273 del 2020 e Sez. II App. n. 395 del 2021.
Anche sul versante della società danneggiata la conoscibilità era piena, per il limitato contesto territoriale, il clamore mediatico e i provvedimenti restrittivi che avevano raggiunto dipendenti e vertici. L’art. 58, comma 1, cod. giust. cont. avrebbe comunque consentito al pubblico ministero di acquisire gli atti anche coperti da segreto. Il dies a quo è quindi fissato alla pubblicazione degli articoli del gennaio 2016, formalmente acquisiti il 26 gennaio 2016.
Le costituzioni in mora del 9 e 11 marzo 2022, intervenute oltre il quinquennio, non hanno efficacia interruttiva. L’eccezione è accolta e i convenuti sono prosciolti dagli addebiti, con assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese legali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., essendo il giudizio definito su questioni preliminari.
Nota della Redazione
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