Perequazione pensioni, raffreddamento non sospende la rivalutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 516 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, pur reiterato nel tempo, non paralizza né sospende la rivalutazione, ma si risolve in un mero rallentamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. Il legislatore può modulare le variazioni perequative delle prestazioni, bilanciando le attese dei pensionati con le esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento incontrano il limite delle risorse disponibili. Non è configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione, sono manifestamente infondate.
Il Fatto
I ricorrenti, in quiescenza e già dipendenti di amministrazione pubblica, sono titolari di pensione di importo lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS. Lamentano la contrazione del trattamento pensionistico conseguente alla modifica del meccanismo di rivalutazione operata dal legislatore, con la decurtazione applicata ai sensi dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023.
Dopo aver diffidato l’INPS, chiedono l’integrale rivalutazione del trattamento, con condanna dell’Istituto alla corresponsione delle somme maturate e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione. In subordine sollecitano la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, prospettando la violazione dei parametri costituzionali richiamati e, per il tramite dell’art. 117 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU. L’INPS eccepisce la manifesta infondatezza delle questioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la censura di illegittimità costituzionale delle disposizioni che hanno introdotto il raffreddamento della perequazione per gli anni 2023 e 2024, con la conseguente condanna dell’Istituto a corrispondere le somme trattenute. Il Giudice rileva in via preliminare che analoghe questioni, sollevate con ordinanza dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana e da quella per la Campania, sono state vagliate e dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19/2025.
Il Collegio rinvia alla motivazione della Consulta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile, nella quale sono espresse le ragioni giuridiche che conducono alla dichiarazione di manifesta infondatezza e al rigetto del ricorso. La Corte costituzionale, in linea con le precedenti pronunce in materia di raffreddamento dell’indicizzazione dei trattamenti pensionistici eccedenti un determinato valore, tra cui le sentenze nn. 234/2020 e 250/2017, ha dichiarato infondate le questioni relative all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022.
Quanto alle censure sul comma 135, che disciplina la rivalutazione automatica per il 2024, la disposizione richiama il meccanismo dell’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, a sua volta considerato a sistema dall’art. 69, comma 1, legge n. 388/2000. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni proprio su quest’ultima norma, osservando che il modulo di raffreddamento in esame risulta meno severo di quelli già superati dal vaglio di legittimità costituzionale.
Il punto centrale è che il meccanismo censurato, pur ritenuto a tempo indeterminato perché reiterato, non comporta l’effetto di paralizzare o sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione, neanche dei trattamenti di importo più elevato. Esso si risolve in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. I parametri evocati risultano tanto più rispettati quando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Superate le censure di incostituzionalità sulla base delle coordinate enucleate, il Giudice rigetta il ricorso. La complessità della questione e la recente pronuncia della Consulta giustificano la compensazione delle spese di lite, nulla disponendosi per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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