Indebito pensionistico e affidamento del percettore in buona fede (Corte dei Conti Sez. I App. n. 223 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo spirare dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio. Sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito, che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale affidamento si individua attraverso una serie di elementi: il decorso del tempo, valutato anche in riferimento ai termini procedimentali e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore sulla maggior somma erogata; le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio; il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione definitiva. Ne deriva che, ove tali elementi risultino accertati, il conguaglio previsto dall’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 non legittima la ripetizione.
Il Fatto
Un pensionato, già ufficiale generale collocato in ausiliaria, percepiva la pensione ordinaria provvisoria e, in seguito, la pensione privilegiata. Dopo anni dalla cessazione dal servizio, l’INPS notificava un provvedimento di recupero per euro 47.881,14, quale differenza tra il trattamento provvisorio e quello definitivo maturata nel periodo dal 26 aprile 2007 al 30 aprile 2020.
Il giudice territoriale accoglieva il ricorso, dichiarando irripetibili le somme e riconoscendo la restituzione dei trattenimenti, sull’assunto di un affidamento incolpevole del pensionato sulla stabilità del trattamento percepito. L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 e la non corretta applicazione dei principi delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sul conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. Le Sezioni Riunite n. 7/QM del 2007 avevano affermato che, in assenza di dolo dell’interessato, decorso il termine per il provvedimento definitivo non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente in ragione dell’affidamento riposto nell’amministrazione.
La giurisprudenza di merito successiva ha però fondato l’irripetibilità non sul mero decorso del termine, bensì sull’affidamento ingenerato dal notevole protrarsi dell’erogazione provvisoria e da altre circostanze concrete. Ciò ha condotto alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, che ha enunciato il principio dell’affidamento del percettore in buona fede, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria, individuabile attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni della modifica del trattamento provvisorio.
Nel caso concreto, il giudice territoriale ha correttamente applicato tali principi, rilevando che l’errore sulla maggior somma erogata non era concretamente rilevabile dal pensionato e che il notevole lasso di tempo tra l’attribuzione degli emolumenti e il provvedimento di recupero aveva consolidato la convinzione della stabilità del trattamento.
La Sezione evidenzia inoltre che l’INPS, benché mero ordinatore secondario della spesa, ha formulato una richiesta di recupero contenente essa stessa errori: il provvedimento richiama un decreto di pensione privilegiata n. 315 dell’11.9.2014, in realtà non esistente, mentre il decreto n. 815 dell’11.9.2014 afferisce alla pensione ordinaria. L’Istituto riconosce l’errore. Ne consegue che non può accogliersi la tesi dell’appellante secondo cui il termine di tre anni decorrerebbe dalla liquidazione definitiva della pensione privilegiata del 15 giugno 2018.
L’appello è pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’INPS alle spese legali in favore dei difensori della parte appellata, dichiaratisi antistatari, nella somma di euro 3.000,00 oltre IVA e cpa, se dovuti.
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Nota della Redazione
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