Pensione di riversibilità al figlio inabile: requisito sanitario e vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 103 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di riversibilità del figlio maggiorenne inabile, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965, presuppone la concorrenza di due requisiti distinti: l’assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la vivenza a carico del genitore defunto. Il requisito sanitario va accertato con criterio concreto, valutando l’incidenza della infermità sulle residue energie lavorative in relazione al tipo di patologia e alle attitudini del soggetto. La consulenza medico-legale disposta d’ufficio, se adeguatamente motivata e coerente con la documentazione, integra il presupposto del diritto. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla domanda amministrativa e non è decorso se il giudizio è instaurato entro tale arco temporale.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne del titolare di pensione deceduto nel marzo 2015, chiede il riconoscimento della pensione di riversibilità nella qualità di orfano inabile, con decorrenza dal mese di aprile 2015. Espone di essere affetto, già prima della morte del genitore, da un quadro patologico complesso comprensivo di mielopatia cervicale con tetraparesi spastica, esiti di intervento chirurgico, sindrome affettiva bipolare e insufficienza valvolare.
L’INPS respinge la domanda amministrativa rilevando la carenza del requisito sanitario alla data del decesso. Il ricorso, dapprima proposto davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, viene riassunto davanti alla Corte dei conti a seguito di declinatoria di giurisdizione. L’Istituto resiste chiedendo il rigetto per difetto dei requisiti, in particolare dell’inabilità assoluta a proficuo lavoro al momento del decesso del dante causa.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua la disciplina applicabile nell’art. 22 della legge n. 903 del 1965, che riconosce la pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Da tale norma ricava la necessità di verificare due presupposti autonomi: l’inabilità assoluta e permanente e la vivenza a carico.
Sul primo versante, la Corte richiama il criterio concreto di accertamento: occorre considerare il possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto. Non basta la diagnosi, ma serve la dimostrazione dell’incidenza effettiva della patologia sulla capacità di lavoro.
Il giudice aveva demandato l’accertamento al Collegio Medico Legale presso la Sezione, con ordinanza istruttoria. Il consulente, esaminata la documentazione, ha valorizzato la certificazione medica del dicembre 2015 e la Valutazione Multidimensionale Geriatrica, con punteggi di dipendenza nelle attività quotidiane e rischio elevato di caduta. Ha concluso che alla data del decesso il ricorrente presentava un quadro clinico tale da determinare dipendenza dominante e da renderlo assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
La Corte condivide il parere perché motivato, non incongruo né illogico, fondato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico. Quanto al requisito anagrafico e fiscale, le certificazioni del Comando di Polizia Locale e dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato la convivenza con i genitori prima del decesso e l’assenza di redditi propri dal 2015 al 2022.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla riversibilità dalla data richiesta e condanna dell’INPS al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo l’art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e l’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., tenendo conto del criterio dell’assorbimento enunciato dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002. L’eccezione di prescrizione è rigettata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la domanda amministrativa del novembre 2016 e il deposito del ricorso dell’ottobre 2021. Le spese sono compensate in ragione della necessità della consulenza medico-legale.
Nota della Redazione
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