Obbligo di trasferimento per cassa del finanziamento sanitario e contabilità analitica per la separazione LEA/extra LEA (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 39 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Regione è tenuta a trasferire alle aziende sanitarie, per cassa ed entro la fine dell’anno, il 95% delle somme incassate nello stesso esercizio dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse proprie destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, con erogazione della quota residua entro il 31 marzo dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013. Il mancato rispetto di tale obbligo determina una situazione di squilibrio finanziario che la Sezione di controllo è tenuta a censurare. Le aziende sanitarie devono, inoltre, dotarsi di strumenti di contabilità analitica idonei a garantire il principio di separazione tra la spesa destinata ai LEA e quella destinata agli extra LEA, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1, della legge n. 42/2009, non potendosi ritenere sufficienti sistemi di monitoraggio alternativi basati su flussi informativi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale dell’ASST di Crema relative ai bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024, redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166, 167 e 170, della legge n. 266/2005. L’analisi ha preso avvio dalle indicazioni già formulate nella precedente deliberazione 201/2023/PRSS, con particolare riguardo alla gestione dei flussi di cassa e al sistema di finanziamento regionale.
Nel corso dell’istruttoria, l’Azienda ha fornito chiarimenti in merito al finanziamento regionale percepito, agli scostamenti tra bilancio preventivo e consuntivo e all’assenza di una contabilità analitica dedicata alla separazione tra spese per i LEA e spese per gli extra LEA.
La Motivazione della Corte
Quanto al finanziamento regionale, la Sezione rileva che la percentuale delle somme trasferite per cassa all’ASST entro il 31 dicembre di ciascun esercizio è risultata pari al 66,8% nel 2022, al 74,71% nel 2023 e al 79,19% nel 2024, ben al di sotto della soglia del 95% prescritta dall’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013. La Sezione osserva che non è stato rispettato né l’obbligo di riversamento del 95% entro la fine dell’anno né quello di erogazione della quota residua entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. La situazione di cassa al 31 dicembre 2024 presenta debiti a brevissimo termine per 29.145.000 euro a fronte di disponibilità liquide di soli 26.418,28 euro, con un rapporto debiti/cassa pari a 1,1, configurando una criticità nel mantenimento dell’equilibrio finanziario.
In ordine alla contabilità analitica, la Corte richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 169/2017, secondo cui i LEA, appartenendo alla più ampia categoria dei LEP, devono essere finanziati secondo criteri di separazione contabile. L’art. 8, comma 1, della legge n. 42/2009 impone la classificazione delle spese riconducibili al vincolo dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e la quantificazione dei relativi fabbisogni standard. La Sezione non condivide la tesi dell’Azienda secondo cui il monitoraggio tramite flussi di consumo sarebbe sufficiente, ritenendo necessaria una contabilità analitica in grado di assicurare l’effettiva separazione tra spesa per i LEA e spesa per gli extra LEA, anche alla luce delle Linee guida per la compilazione del modello LA.
Con riferimento agli scostamenti tra bilancio preventivo e consuntivo 2024, la Sezione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti, segnala la particolarità del sistema sanitario lombardo che conduce alla chiusura a zero del conto economico di tutte le aziende, come già osservato nelle deliberazioni 375/2025/PRSS e 332/2025/PRSS. Il meccanismo di assegnazioni “assestate” anche successivamente alla chiusura dell’esercizio, in particolare per la voce del contributo al finanziamento del PSSR, sembra condurre a un saldo contabile non pienamente rappresentativo della gestione effettiva, con possibile pregiudizio del principio di trasparenza.
All’esito, la Sezione invita l’ASST a rappresentare alla Regione Lombardia l’esigenza di trasferire per cassa il finanziamento complessivo delle somme incassate dallo Stato e a valutare congiuntamente la dinamica dei flussi di cassa, nonché a dotarsi di una contabilità analitica conforme all’art. 8 della legge n. 42/2009.
Nota della Redazione
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