Difetto di giurisdizione su assegni di cura e nesso causale escluso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 530 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e del connesso diritto alla pensione privilegiata esige la prova di un nesso eziologico o concausale tra l’infermità e lo svolgimento del servizio. Non è sufficiente che la patologia si sia manifestata in costanza di servizio: lo svolgimento di attività lavorative in condizioni climatiche sfavorevoli o in ambienti comunitari non integra di per sé un’eziologia efficiente e determinante. Il giudice, ove il parere del consulente d’ufficio sia correttamente motivato, logicamente coerente e completo, può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di parte senza necessità di rinnovare la consulenza. Appartiene invece alla giurisdizione della Corte dei conti la sola domanda pensionistica, con conseguente difetto di giurisdizione sul capo relativo agli assegni di cura, estranei al rapporto pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio come soldato volontario dell’Esercito con ferma prolungata, era stato ricoverato nel 1977 per una pleurite essudativa destra di sospetta natura tubercolare e, dopo il rientro al battaglione, era stato posto in congedo illimitato nel 1978. Aveva quindi lavorato presso le Ferrovie dello Stato con mansioni di capotreno.
Nel 1977 aveva presentato istanza per il riconoscimento dell’infermità contratta durante il servizio militare. Il Ministero della Difesa aveva riscontrato negativamente l’istanza nel 2017; la Sezione giurisdizionale aveva accolto il ricorso nel 2019, riconoscendo la validità della domanda e l’obbligo dell’amministrazione di procedere all’istruttoria. Il successivo decreto ministeriale aveva respinto la richiesta di dipendenza da causa di servizio, e contro tale provvedimento il ricorrente ha agito chiedendo il trattamento pensionistico di privilegio e gli assegni di cura.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla riconducibilità dell’infermità al servizio prestato. Il Ministero aveva sostenuto che la pensione privilegiata non consegue al mero manifestarsi di un’affezione durante lo svolgimento del servizio, occorrendo la prova di un concreto nesso etiologico tra le situazioni di esposizione e il conclamarsi della patologia. La Corte ha condiviso tale impostazione, ponendo al centro del giudizio l’accertamento tecnico.
Disposta consulenza d’ufficio con ordinanza n. 28/2023, il consulente ha concluso in senso negativo, escludendo la dipendenza da causa di servizio. Il Collegio medico integrato da specialista pneumologo ha effettuato visita diretta ed esaminato la documentazione di servizio e sanitaria, dissentendo dalle controdeduzioni del consulente tecnico di parte.
La Corte ha ritenuto la perizia correttamente motivata, logicamente coerente e completa, nonché puntualmente analitica sull’infermità e sull’attività di servizio svolta. Ha valorizzato in particolare l’assenza in atti di riscontri propri di una malattia tubercolare: nessuna diagnosi di pleurite tubercolare o di possibile natura tubercolare, nessuna notifica alle autorità di sanità pubblica, nessuna prescrizione di terapia con più farmaci antitubercolari, nessun certificato di indennità per tubercolosi. I rilievi hanno inoltre escluso che le lesioni pleuriche in esiti fossero patognomoniche di malattia tubercolare.
Quanto al nesso con il servizio, la circostanza dello svolgimento di attività in diverse ore del giorno e in condizioni climatiche variabili non è stata reputata eziologia efficiente e determinante del quadro clinico. La Corte ha respinto la richiesta di rinnovo della consulenza, valorizzando la chiarezza della perizia e il fatto che proprio il ricorrente aveva indicato come consulente il medesimo Ufficio medico legale del Ministero della salute.
Su un piano distinto, la Corte ha rilevato che la domanda sugli assegni di cura non è correlata al rapporto pensionistico, con conseguente difetto di giurisdizione. Nel merito, il ricorso è stato rigettato per difetto di nesso causale, con compensazione delle spese per la complessità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.