Piano di tutela delle acque vincola localizzazione degli impianti di depurazione (TAR Puglia n. 1053 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di Tutela delle Acque è un atto a natura giuridica mista: espressione di programmazione generale ma anche provvedimento puntuale quanto all’individuazione delle localizzazioni delle infrastrutture e delle tecnologie compatibili con le risorse disponibili. Finché non è modificato, il piano è vincolante nelle parti che introducono effetti precettivi immediati e diretti. Ne deriva che l’omessa tempestiva impugnazione del piano preclude al ricorrente la contestazione della localizzazione dell’impianto autorizzata in sede di provvedimento autorizzatorio unico. Le censure di illegittimità del PAUR che presuppongano una diversa collocazione dell’opera risultano pertanto inammissibili.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 166 del 28.04.2023 con cui la Regione ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto di riutilizzo dei reflui trattati dal depuratore consortile a servizio di due agglomerati urbani e relativi scarichi complementari, proposto dalla società concessionaria del servizio idrico. Impugnati anche gli atti presupposti: la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, il giudizio di compatibilità ambientale e l’autorizzazione paesaggistica.

Il ricorrente lamenta che il corpo ricettore dello scarico emergenziale non corrisponderebbe a quello individuato nel progetto e che il recapito finale reale sarebbe il mare, con estensione della fascia di rispetto e compromissione della fascia costiera. Deduce inoltre vizi procedimentali, per asserita violazione delle garanzie dell’art. 27-bis del T.U. Ambiente. La Regione e la società controinteressata eccepiscono in via preliminare irricevibilità, inammissibilità per difetto di interesse e, con memoria, improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del Piano di Tutela delle Acque. La localizzazione dell’impianto era già prevista nel Piano 2009-2015 e confermata nell’aggiornamento 2015-2021 adottato nelle more del giudizio. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il piano, onere rimasto inadempiuto.

Il Tribunale richiama Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6250 del 27 dicembre 2013, che ha riconosciuto al piano natura mista: atto generale per i profili pianificatori e provvedimento puntuale quanto alla scelta delle tecnologie e alla localizzazione delle infrastrutture. Il carattere ciclicamente revisionabile non attenua la portata vincolante delle misure puntuali. Ne consegue che l’omessa impugnazione del piano preclude la contestazione della localizzazione.

Nel merito, comunque, le censure non sono condivisibili. Il canale di bonifica recipiente dello scarico di emergenza è in connessione idraulica con il bacino e con il mare, ma il corpo ricettore finale è il canale di bonifica che, quale corso d’acqua artificiale, costituisce a tutti gli effetti un corpo idrico superficiale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del R.R. n. 13/2013 e dell’art. 74, comma 2, lett. f) e h), del d.lgs. n. 152/2006.

Quanto ai vizi procedimentali, la conferenza decisoria è stata convocata per il 06.10.2022 e la determinazione motivata assunta il 13.12.2022, entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 27-bis, comma 7, del T.U. Ambiente. Le autorizzazioni rilasciate successivamente costituiscono solo la formalizzazione giuridica delle volontà già cristallizzate in conferenza.

Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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