Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1087 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando è proposto per l’esecuzione di un titolo avente efficacia di giudicato, non ha contenuto costitutivo del diritto di credito azionato, ma funzione meramente satisfattiva: il diritto trova la sua esatta dimensione nel titolo stesso, nelle ulteriori norme applicabili e negli eventuali adempimenti parziali già intervenuti. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene comunque verificare la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. È legittimo l’accoglimento del ricorso per ottemperanza con assegnazione all’Ente del termine per il pagamento, nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza poi passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai due ricorrenti, in qualità di docenti, la somma di euro 500,00 all’anno a titolo di carta docente, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, i creditori hanno notificato il titolo e proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR ha poi precisato la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è quindi vincolante per l’Amministrazione: l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, con esclusione della somma richiesta a titolo di penalità. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta un dirigente ministeriale, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione determinata tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, e con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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