Autotutela tardiva sull’originario termine ragionevole e interessi contrapposti (TAR Lazio n. 111 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio formatosi per effetto di DIA, adottato a oltre tredici anni dalla presentazione, viola il termine ragionevole desumibile dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nell’originaria formulazione applicabile ratione temporis ai provvedimenti anteriori alla novella del 2015. Il nuovo termine di diciotto mesi, poi ridotto a dodici, non è applicabile retroattivamente, ma costituisce un prezioso indice ermeneutico per valutare l’osservanza della regola di condotta. La legittimità dell’intervento e la sua piena esecuzione conformemente al progetto rendono non ragionevole l’esercizio tardivo del potere. L’amministrazione deve inoltre ponderare gli interessi contrapposti e l’affidamento consolidato del privato, non essendo sufficiente la mera riconduzione dell’atto a una doverosa ricognizione dei titoli.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria in Formia di un fabbricato a destinazione commerciale. Nel 2009 presenta una DIA per ridistribuire gli spazi destinati a locali tecnologici e area di vendita all’interno di un centro commerciale, senza modifiche esterne di sagoma e prospetti.
Nel 2021 il Comune avvia un procedimento di autotutela e nel 2022 annulla gli effetti della DIA: la ritiene priva del nulla osta del Servizio Commercio, riconduce le opere alla nuova costruzione e al cambio di destinazione d’uso rilevante, e la considera incompatibile con la sottozona B2 del PRG. La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il primo motivo coglie nel segno: è contestata la violazione dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, che fissa il limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela. La data di presentazione della DIA, il 9 marzo 2009, assume rilievo per individuare il regime applicabile.
Il nuovo termine di diciotto mesi, poi ridotto a dodici, si applica solo ai provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della legge n. 124/2015, data la natura innovativa della disposizione, come affermato da Consiglio di Stato sez. V n. 1074 del 2023. Resta però operativo il termine ragionevole già previsto dall’originaria versione della norma.
La novella, anche quando i diciotto mesi non siano decorsi, vale come indice ermeneutico per scrutinare l’osservanza della regola di condotta, secondo Consiglio di Stato sez. VI n. 2974 del 2019. Il Collegio rileva circostanze che evidenziano la non ragionevolezza del termine: la conoscenza della DIA sin dalla presentazione e la realizzazione dei lavori conformemente al progetto.
Quanto al secondo motivo, risulta evidente l’omessa ponderazione degli interessi contrapposti. L’intervento è legittimo: è consistito nell’adeguamento degli impianti di servizio a sopravvenute norme tecniche sul risparmio energetico, con ridistribuzione della destinazione d’uso a volumi, superfici e standard invariati.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese di giudizio e restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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