Termini del procedimento disciplinare di carattere ordinatorio e sindacato sul merito (TAR Toscana n. 1698 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato, i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737 del 1981 — rispettivamente per la conclusione dell’inchiesta, per la prima convocazione del Consiglio di Disciplina e per la notifica del decreto sanzionatorio — hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non determina l’invalidità dell’atto che irroga la sanzione. Sono invece inderogabili i soli termini posti a garanzia dell’incolpato, ossia quelli previsti per la presentazione delle giustificazioni, per la presa visione degli atti e per il preavviso di trattazione. Il provvedimento disciplinare sfugge inoltre a un pieno sindacato di merito: il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità, restando il controllo limitato al travisamento dei fatti, alla manifesta illogicità, all’irragionevolezza e all’incoerenza del procedimento valutativo, mentre la qualificazione della condotta e la commisurazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa.

Il Fatto

Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato, ha impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione della sospensione dal servizio per un mese, unitamente alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina.

Il procedimento traeva origine da accertamenti sulla gestione dell’agenda elettronica per la prenotazione degli appuntamenti finalizzati al rilascio dei passaporti. L’amministrazione contestava al dipendente di avere modificato senza autorizzazione il planner del sistema, eliminando gli appuntamenti disponibili nelle mattine del martedì e del giovedì, in contrasto con le direttive organizzative che imponevano l’apertura dell’ufficio tutte le mattine e un numero minimo di appuntamenti giornalieri. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei termini procedimentali, l’insufficienza del quadro probatorio e la sproporzione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla premessa del limitato sindacato giurisdizionale sul provvedimento disciplinare. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione sulla gravità della condotta e sulla scelta della sanzione, salvo che emerga una evidente distorsione del corretto esercizio del potere. Le censure sono ammissibili solo se evidenziano concreti vizi di legittimità e non si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del fatto.

Il primo motivo è respinto. I termini degli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737 del 1981 hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non produce effetti invalidanti. Le fasi del procedimento si distinguono tra accertamenti preliminari e procedimento propriamente detto; soltanto i termini posti a garanzia dell’incolpato sono inderogabili. Il ritardo nella contestazione e la deliberazione del Consiglio oltre il termine non inficiano quindi il provvedimento.

Anche il secondo motivo è infondato. L’istruttoria, condotta mediante verifica telematica degli accessi e assunzione di dichiarazioni, ha accertato che la modifica era stata apportata tramite l’utenza personale intestata al ricorrente, non nella disponibilità di terzi. Le dichiarazioni del dirigente, del responsabile dell’ufficio e degli operatori hanno escluso autorizzazioni alla condivisione delle credenziali; l’accesso all’agenda richiedeva inoltre credenziali individuali ulteriori rispetto a quelle di sistema. La tesi difensiva si risolve in una ricostruzione alternativa priva di riscontri oggettivi. La motivazione del provvedimento è coerente e congrua.

Il terzo motivo è parimenti respinto. La modifica non autorizzata ha inciso sull’organizzazione del servizio per oltre un mese, sopprimendo un rilevante numero di appuntamenti e producendo conseguenze negative sull’utenza. Il contenimento degli effetti tramite modalità organizzative successive non elimina la rilevanza disciplinare della condotta. La sanzione è stata irrogata nella misura minima e commisurata alla qualifica, all’anzianità e ai precedenti. Non emerge alcuna manifesta sproporzione.

Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in considerazione delle peculiarità della vicenda e della natura delle questioni prospettate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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