Commissario ad acta per inerzia del Comune nell’esecuzione del giudicato espropriativo (TAR Puglia n. 1156 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato né alla sentenza di ottemperanza che aveva già fissato un termine per provvedere, persiste l’inottemperanza e il giudice amministrativo accoglie l’incidente di esecuzione ex art. 114 c.p.a., nominando il commissario ad acta. La già intervenuta statuizione sull’ottemperanza non esaurisce il potere del giudice di assicurare l’effettività della tutela: l’inerzia successiva legittima l’intervento sostitutivo. Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi della proprietaria di un fondo in Villa Castelli occupato senza titolo dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche, avevano ottenuto dalla sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 1215 del 14.07.2022 la condanna dell’ente alla restituzione delle aree, previa riduzione in pristino, salva l’eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento e alle spese.
Formatosi il giudicato, il Tribunale aveva accolto il ricorso di ottemperanza con la sentenza n. 1023/2024, ordinando al Comune di provvedere entro sessanta giorni, senza però nominare il commissario. Decorso inutilmente il termine, i ricorrenti hanno proposto incidente di esecuzione chiedendo la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Comune, nonostante l’avvio del procedimento di acquisizione sanante e l’incarico conferito a un tecnico di supporto, è rimasto di fatto inerte. Non ha dato esecuzione né al giudicato né alla sentenza di ottemperanza, benché il termine di sessanta giorni fissato da quest’ultima fosse abbondantemente decorso.
La questione giuridica attiene ai poteri del giudice amministrativo nella fase esecutiva. Il diritto di accesso alla giustizia e l’effettività della tutela impongono che il giudicato sia portato a compimento. Quando l’amministrazione non vi provvede, lo strumento dell’incidente di esecuzione ex art. 114 c.p.a. consente l’intervento sostitutivo del giudice.
Il Tribunale osserva che la persistenza dell’inottemperanza, pur a fronte del termine già fissato, integra il presupposto per l’accoglimento dell’istanza. La precedente sentenza di ottemperanza, che aveva disatteso la richiesta di nomina commissariale e la domanda di astreintes, non preclude l’adozione del rimedio: essa era intervenuta in una fase in cui l’ente aveva rappresentato l’imminente avvio del procedimento, poi rimasto privo di seguito.
Pertanto il Collegio accoglie l’incidente e nomina commissario ad acta il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi o suo delegato, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Le spese della fase esecutiva, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Comune di Villa Castelli ex art. 91 c.p.c. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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