Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per inerzia (TAR Toscana n. 1156 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e all’accredito delle relative somme, oltre interessi o rivalutazione, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione è inadempiente. Il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale civile di Pistoia, resa in sede di lavoro, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione. La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione debitrice.
Decorso il termine dilatorio senza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia eseguito, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza posta a fondamento della pretesa. L’accertamento dell’inadempimento discende quindi dalla semplice verificazione del mancato adempimento, non contestato nel merito dall’Amministrazione resistente.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme residue.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore dei procuratori antistatari e liquidate tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.
Nota della Redazione
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