Art. 131.

Art. 131.

(Personale addetto ai servizi dei porti)

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i lavoratori portuali; 2) i barcaioli.

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.