Art. 794.

Art. 794.

(Aeromobili stranieri)

(Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocita' ovvero quando cio' sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.)