Art. 1089.
(Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata: 1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero; 2) da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano; 3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.