Rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.: il termine perentorio prevale e la notifica a chi ha rinunciato all’eredità non salva il ricorso (Cass. 3865/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3865 del 20 febbraio 2026 (R.G.N. 15295/2024) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Roberto Bellè.

Il principio di diritto

Qualora sia concesso termine per la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell’art. 291 c.p.c., l’esecuzione della notificazione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva, pur consistendo nell’errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice o in ipotesi anche prorogato ex lege in applicazione analogica dell’art. 328, primo comma, c.p.c., a meno che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini della parte procedente ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.

Il fatto

La Regione Puglia ricorreva per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Bari (in una controversia sull’inquadramento di un’ex dirigente), notificando il ricorso presso i difensori di primo grado della controparte, che però era rimasta contumace in appello. La S.C., con ordinanza interlocutoria, riteneva nulla la notifica e ne disponeva la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. In sede di rinnovo la Regione notificava ai figli della controparte, nella ritenuta veste di eredi; costoro si costituivano eccependo di aver rinunciato all’eredità fin dal 2020 e il conseguente difetto di legittimazione passiva. Emergeva poi che la parte era deceduta già nel corso del primo grado, senza che l’evento fosse mai stato dichiarato.

La motivazione

Al giudizio di cassazione si applica l’art. 291 c.p.c.: a fronte di una notifica nulla, essa va rinnovata nel termine perentorio fissato dal giudice, pena l’inammissibilità del ricorso. Nel caso si sovrappongono il tema del rinnovo della notifica (art. 291) e quello dell’errata identificazione della parte destinataria (art. 164, commi 1 e 2, e art. 328 c.p.c.). Richiamando Cass. Sez. U. n. 14266/2019, la Corte precisa che, quando in sede di notifica al contumace emerga la morte della parte, il termine è interrotto e ne decorre uno nuovo ex art. 328 c.p.c., con onere della parte di riattivarsi con immediatezza; ma se, nonostante ciò, la notifica alla parte corretta non è efficacemente attuata, si completa comunque la decadenza dell’art. 291, senza fissazione di un ulteriore termine ex art. 164, salva la sola rimessione in termini ex art. 153, comma 2. La dinamica dell’art. 291 c.p.c. prevale su quella dell’art. 164. Nel caso, l’intera vicenda derivava da un errore originario imputabile alla Regione — che, stante la contumacia in appello, avrebbe dovuto notificare l’impugnazione personalmente alla parte e non ai difensori di primo grado —: l’evidenza e l’incidenza causale di tale errore escludono la rimessione in termini.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Regione alle spese del giudizio di cassazione.

Implicazioni pratiche

Chi ottiene dalla Cassazione un termine perentorio per rinnovare una notifica nulla ex art. 291 c.p.c. deve regolarizzare il contraddittorio nei confronti della parte corretta entro quel termine (eventualmente prorogato ex art. 328 c.p.c. se emerge il decesso): notificare a soggetti privi di legittimazione — come i chiamati all’eredità che vi hanno rinunciato — non evita la decadenza e comporta l’inammissibilità del ricorso. La dinamica dell’art. 291 prevale su quella dell’art. 164 c.p.c., salva la sola rimessione in termini ex art. 153, comma 2, esclusa quando la situazione dipende da un errore originario e imputabile della parte notificante. Il monito pratico: verificare fin dall’inizio la corretta individuazione del destinatario dell’impugnazione, tanto più in caso di contumacia e di possibili eventi estintivi come il decesso.

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