Art. 82.
(Revoca della sentenza di omologazione)
1. (Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta (…) decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136).
5. (Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,) provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.