Art. 376.

Art. 376.

(Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro)

1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.».