NASpI e dimissioni per giusta causa: la sola distanza del trasferimento non basta, serve l’inadempimento del datore (Cass. 10559/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 10559/2026, pubblicata il 21 aprile 2026 (R.G.N. 14982/2025) — camera di consiglio del 26 febbraio 2026, Presidente Rossana Mancino, Relatore Mariagrazia Pisapia.
Il principio di diritto
In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.
Il fatto
La Corte d’appello di Genova, riformando la decisione del Tribunale, aveva riconosciuto la NASpI a un lavoratore dimessosi a seguito del trasferimento della sede lavorativa da una città all’altra, ritenendo che il trasferimento a distanza ben superiore a 50 km dalla residenza e l’impossibilità di lavorare in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, a prescindere da un inadempimento datoriale. L’INPS ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 e degli artt. 2103, comma 8, e 2119, comma 1, c.c.
La motivazione
Il motivo è fondato. La NASpI presuppone una disoccupazione involontaria: le dimissioni per giusta causa danno diritto alla prestazione solo se fondate su circostanze imputabili al datore di lavoro, idonee a integrare un grave inadempimento o comunque a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La Corte territoriale aveva valorizzato in via esclusiva la notevole distanza tra la vecchia e la nuova sede, senza accertare l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento (art. 2103 c.c.) e quindi l’inadempimento datoriale, o altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario. Chi rinuncia spontaneamente al posto pur potendo proseguire il rapporto perde il diritto all’indennità di disoccupazione (Cass. n. 23039/2024). La Corte enuncia il principio di diritto.
Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Le dimissioni per giusta causa che aprono alla NASpI non possono fondarsi sulla sola distanza del trasferimento della sede: occorre un inadempimento del datore — ad esempio un trasferimento privo di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.) — o altra condotta che renda intollerabile la prosecuzione del rapporto. Il principio è rilevante per chi valuta le dimissioni a seguito di trasferimento e per il contenzioso previdenziale sull’indennità di disoccupazione.
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