Licenziamento per simulazione della malattia: il certificato medico ha valenza probatoria qualificata, superabile solo con accertamenti medico-legali (Cass. 8738/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8738/2026, pubblicata l’8 aprile 2026 (R.G.N. 6884/2025) — camera di consiglio del 14 gennaio 2026, Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Antonella Pagetta.
Il principio di diritto
Il rilascio di un certificato medico attestante una sindrome ansioso-depressiva, con somministrazione di farmaci specifici e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria ai fini dell’accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale. La sua esistenza è di per sé sola idonea a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito, sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza, circa la natura simulata della malattia.
Il fatto
Un lavoratore era stato licenziato per motivi disciplinari: gli si contestava di aver simulato lo stato di malattia allo scopo di non svolgere nuove mansioni a lui non gradite. In primo grado la domanda di illegittimità del licenziamento era stata accolta; la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del reclamo del datore, l’aveva invece respinta, ritenendo simulata la malattia sulla base di una serie di elementi presuntivi (una relazione investigativa, la provenienza della certificazione da un medico generico, l’asserita superficialità della diagnosi, la mancata visita psichiatrica, il mancato acquisto dei farmaci prescritti e la contrarietà del dipendente alle nuove mansioni). Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La motivazione
Il primo motivo — che deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e dell’art. 2119 c.c., sotto il profilo dell’immutabilità e della reiterazione della contestazione disciplinare — è dichiarato inammissibile: censurava, in realtà, l’interpretazione della lettera di contestazione compiuta dal giudice di merito senza indicare i canoni ermeneutici violati, e prospettava una questione di fatto (la precedente contestazione) non trattata dalla sentenza impugnata e non ritualmente riproposta.
Fondati sono invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente (violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 5 della legge n. 604/1966). La Corte ricorda che l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro (art. 5, legge n. 604/1966) ed è tradizionalmente inteso con rigore: il datore non può limitarsi a fornire “indizi” rovesciando sul lavoratore la prova contraria. Tale onere può essere assolto anche in via presuntiva, ma le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Nel caso concreto, l’inferenza sulla insussistenza della malattia poggiava su circostanze la cui valenza probatoria è smentita da elementi di segno opposto. In particolare, il certificato medico attestante la patologia, con prescrizione di farmaci e assunzione di responsabilità del sanitario, ha una particolare valenza probatoria, superabile solo mediante approfondimenti medico-legali — nella specie non effettuati. È quindi incongrua la valutazione di “superficialità” della diagnosi fondata su un accertamento meramente “visivo” del paziente, che pretermette in modo apodittico le competenze diagnostiche del medico. L’esistenza del certificato è di per sé idonea a incrinare il ragionamento presuntivo, per difetto di gravità e concordanza. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.
Esito: accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa un’asticella probatoria precisa per il datore che licenzia contestando una malattia simulata. Un quadro puramente indiziario — attività di svago compatibili con la patologia, dubbi sulla diagnosi, provenienza del certificato da un medico generico — non basta a superare un certificato medico che attesta la malattia. Per dimostrare la simulazione occorre un accertamento di tipo medico-legale, non un giudizio di merito sulla “superficialità” della diagnosi. Il rilievo è concreto nei contenziosi su assenze per malattia, controlli difensivi e licenziamenti disciplinari: chi contesta l’effettività della malattia deve costruire una prova che regga sul piano tecnico-sanitario, non affidarsi a inferenze presuntive facilmente reversibili.
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