Pensioni alte, rivalutazione ridotta nel 2023: legittima (Corte cost. n. 19/2025)
La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il meccanismo che, per il 2023, ha ridotto l’aumento automatico delle pensioni piu’ alte. Le questioni sollevate sull’articolo 1, comma 309, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) sono state dichiarate non fondate. La sentenza e’ stata depositata il 14 febbraio 2025.
La regola in discussione. La perequazione automatica adegua le pensioni all’aumento del costo della vita. Per il 2023 l’aumento pieno e’ spettato solo ai trattamenti complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS. Sopra quella soglia e’ stato ridotto in misura decrescente al crescere dell’importo: 85 per cento fino a cinque volte il minimo, poi 53, 47, 37 e infine 32 per cento oltre dieci volte il minimo.
Il caso. Alcuni pensionati con assegni superiori a quelle soglie hanno chiesto alla Corte dei conti, giudice delle pensioni, la rivalutazione integrale gia’ negata dall’INPS. Le sezioni per la Toscana e per la Campania si sono rivolte alla Corte costituzionale, che ha riunito i tre giudizi.
Il dubbio dei giudici. Secondo i rimettenti il taglio colpiva le pensioni medio-alte dentro una manovra espansiva e in deficit, per finanziare interventi di minore pregnanza costituzionale. La pensione e’ retribuzione differita e deve restare proporzionata e adeguata, secondo gli articoli 36 e 38 della Costituzione. In piu’, la riduzione si somma a quelle degli anni precedenti e produce un effetto di trascinamento: gli aumenti futuri si calcolano sull’importo gia’ ridotto, quindi la perdita da temporanea diventa definitiva.
Una questione non esaminata. Era stato impugnato anche l’articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: dal 1° gennaio 2022 quella norma e’ sostituita dall’articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 e il giudice non dovrebbe mai applicarla.
Il ragionamento della Corte. Nel merito la Corte ha richiamato i propri precedenti, riassunti nella sentenza n. 234 del 2020. Non esiste un obbligo costituzionale di adeguare ogni anno tutte le pensioni. Il legislatore puo’ graduare l’aumento, purche’ la scelta non sia irragionevole, le ragioni economiche siano illustrate con dati oggettivi e il meccanismo non resti paralizzato a tempo indeterminato. L’indice principale di non irragionevolezza e’ la differenziazione per importo, perche’ le pensioni piu’ alte resistono meglio all’inflazione.
Perche’ la misura ha superato l’esame. Il modulo del 2023 e’ meno severo della maggior parte di quelli gia’ giudicati legittimi. Nessuna pensione e’ stata esclusa del tutto dall’aumento e la fascia protetta per intero e’ passata da tre a quattro volte il minimo. Le ragioni finanziarie emergono dalle relazioni che accompagnano la legge di bilancio: minore spesa per circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 nel 2024 e 4 nel 2025, al netto degli effetti fiscali. Le pensioni trattate peggio rispetto al meccanismo del 2019-2021 sono quelle pari o superiori a otto volte il minimo e valgono l’11,7 per cento del totale. Le risorse hanno finanziato anche ape sociale, opzione donna, il contributo una tantum sulle pensioni minime e l’aumento dell’assegno unico: interventi che, per la Corte, non sono di minore pregnanza costituzionale.
L’effetto di trascinamento. La Corte ha ribadito che la mancata rivalutazione per un solo anno non incide, di per se’, sull’adeguatezza della pensione, tanto piu’ quando anche gli assegni piu’ alti ricevono un aumento ridotto ma non simbolico. Qui non c’e’ una sospensione a tempo indeterminato, ma un raffreddamento graduale. Nulla impedisce al legislatore di tenere conto della perdita subita quando decidera’ misure future.
Che cosa cambia. Chi percepisce una pensione superiore a quattro volte il minimo INPS non ha diritto alla rivalutazione integrale per il 2023: le domande fondate su questo motivo sono destinate a essere respinte. La sentenza non riguarda il 2024, retto da una norma diversa e non impugnata. La Corte ha comunque sottolineato i vantaggi di una disciplina piu’ stabile della perequazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/19