ICI e immobili religiosi a uso misto: inammissibile (Corte cost. n. 20/2025)
La decisione. La Corte costituzionale non ha deciso la questione sollevata sull’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, cioe’ la norma che riservava l’esenzione dall’ICI agli immobili utilizzati esclusivamente per attivita’ religiose e per altre attivita’ non commerciali. L’ha dichiarata inammissibile: il giudice che l’aveva proposta aveva ricostruito in modo carente il quadro normativo e aveva indicato un parametro costituzionale inesatto.
Il caso. La lite riguarda il Comune di Novara e il locale Seminario vescovile e ha per oggetto l’ICI degli anni dal 2005 al 2011 su un fabbricato di circa dodicimila metri quadrati. L’edificio era nato per la formazione del clero, ma nel tempo circa seicento metri quadrati erano stati adibiti a liceo classico parificato e circa novecento erano stati affittati a due societa’. Il Comune ha chiesto l’imposta sull’intero immobile, che in catasto risultava una unita’ sola. La Corte di cassazione, decidendo sul ricorso del Comune, ha rinviato la causa affermando che solo il frazionamento catastale, eseguito nel 2012, ha permesso di individuare la quota di immobile che ha diritto all’esenzione.
Il dubbio del giudice. Il giudice del rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, ha ritenuto che, letta in quel modo, la norma finisca per tassare anche le superfici destinate al culto, solo perche’ l’immobile e’ accatastato in modo unitario. Ha quindi chiesto di dichiarare illegittima la disposizione nella parte in cui non consente di scorporare le superfici usate per attivita’ diverse. Il parametro invocato era l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo del 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che secondo il giudice escluderebbe ogni imposizione sulle attivita’ religiose degli enti ecclesiastici.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha premesso che il giudice del rinvio poteva sollevare la questione, nonostante il vincolo al principio di diritto della Cassazione. Ha pero’ rilevato quattro carenze. La prima riguarda l’Accordo del 1984: quella norma non esenta le attivita’ religiose, ma stabilisce il principio di equiparazione, cioe’ equipara ai fini fiscali il fine di religione o di culto a quello di beneficenza o di istruzione. E’ un beneficio indiretto. Per lamentarne la violazione il giudice avrebbe dovuto indicare una differenza di trattamento tra i due gruppi di attivita’, e non l’ha fatto.
La seconda riguarda il diritto dell’Unione europea. Nel dicembre 2012 la Commissione europea aveva giudicato l’esenzione ICI incompatibile con il divieto di aiuti di Stato, perche’ permetteva situazioni ibride, con immobili agevolati pur ospitando attivita’ commerciali. Aveva invece ritenuto compatibile la disciplina dell’IMU, che lega l’agevolazione al frazionamento catastale. La decisione e’ stata poi confermata dai giudici dell’Unione. Il giudice non si e’ misurato con questo punto, pur chiedendo l’esenzione proprio per un immobile a uso promiscuo.
La terza riguarda il frazionamento. Anche prima della riforma del 2012 il proprietario poteva chiedere il frazionamento catastale, per rendere autonoma la porzione destinata solo all’attivita’ esente. La novita’ introdotta con l’IMU riguarda il caso in cui il frazionamento sia impossibile: in quella ipotesi l’esenzione non si perde del tutto, ma si conserva in proporzione all’uso non commerciale, sulla base di apposita dichiarazione. Il giudice non ha chiarito se l’immobile del seminario, frazionato nel 2012, fosse divisibile anche prima. La quarta riguarda il parametro: per la giurisprudenza della Corte, le modifiche dei Patti lateranensi trovano copertura nell’articolo 7, secondo comma, della Costituzione, non nell’articolo 117, primo comma.
Cosa cambia in pratica. La Corte non ha detto se la vecchia disciplina dell’ICI fosse legittima o illegittima: ha detto che la domanda le e’ arrivata mal costruita. La norma resta quindi applicabile come interpretata dalla Cassazione e il processo tributario prosegue. Per chi possiede immobili usati in parte per attivita’ esenti e in parte per attivita’ commerciali il punto pratico e’ il catasto: separare le porzioni in unita’ distinte e’ il modo riconosciuto dalla legge per delimitare l’agevolazione, e in regime IMU, quando la separazione non e’ possibile, resta la dichiarazione proporzionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/20