Obbligo datoriale di manutenzione dei D.P.I. e prova del danno da lavaggio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8152 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la nozione di dispositivi di protezione individuale non è limitata alle attrezzature specificamente create e commercializzate per la protezione da rischi determinati, ma ricomprende qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai sensi dell’art. 2087 c.c. Ne consegue, a carico del datore di lavoro, un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro qualificabili come D.P.I., con diritto dei lavoratori al rimborso delle spese sostenute per la loro pulizia. Il lavaggio, essendo indispensabile a mantenere gli indumenti in stato di efficienza, è a carico del datore di lavoro. La prova orale articolata sui relativi esborsi non può essere negata sulla base di una valutazione aprioristica di non credibilità o di inesigibilità della deposizione, dovendo l’attendibilità essere verificata solo all’esito del concreto espletamento dell’istruttoria.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato di una società di igiene urbana con qualifica di operaio e mansioni di addetti al servizio di nettezza urbana e extraurbana, hanno agito in giudizio sul presupposto della natura di dispositivi di protezione individuale delle divise che erano tenuti a indossare.

Hanno chiesto la condanna della datrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente all’inadempimento dell’obbligo di assicurare le condizioni igieniche di tali dispositivi, avendo dovuto provvedere personalmente e a proprie spese al lavaggio. Il giudice di primo grado e, in sede di impugnazione, la Corte d’appello di Bari hanno confermato il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello aveva ritenuto che i lavoratori non avessero adeguatamente allegato il pregiudizio: quanto al danno non patrimoniale, nulla era stato dedotto in punto di compromissione esistenziale o biologica; quanto al danno patrimoniale, la domanda si era limitata a richiamare il criterio, affermatosi nella prassi, dell’equiparazione a un’ora di lavoro straordinario settimanale, oltre alle spese di lavanderia. Di qui il giudizio di genericità dell’allegazione, l’esclusione della liquidazione equitativa e il rigetto del capitolo di prova testimoniale, ritenuto non esigibile in ragione della risalenza nel tempo delle circostanze.

Investita del ricorso, la Cassazione muove dal consolidato orientamento secondo cui, in materia di igiene e sicurezza, la nozione di D.P.I. va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio idoneo a costituire una barriera protettiva rispetto ai rischi per la salute, in conformità con l’art. 2087 c.c. Da ciò deriva l’obbligo datoriale di continua fornitura e di mantenimento in efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili in tale categoria.

I lavoratori hanno quindi diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore. La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 10378/2023, Cass. n. 16749/2019, Cass. n. 18674/2015 e Cass. n. 8042/2022. Essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può che essere a carico del datore di lavoro, destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni.

Su queste basi la sentenza impugnata è censurata per non aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati. Una volta pacifico l’inadempimento datoriale all’obbligo di manutenzione, con la conseguente necessità per i lavoratori di provvedere in proprio, la ritenuta incongruità del parametro di riferimento indicato nell’originaria domanda non era logicamente ostativa alla determinazione del danno patrimoniale: i lavoratori avevano articolato prova orale sulle spese affrontate, della quale denunciano l’ingiusta negazione.

L’ammissione dell’istanza istruttoria non poteva, come invece avvenuto, essere negata sulla base di una valutazione aprioristica di non credibilità ed esigibilità della futura deposizione. Tale giudizio avrebbe potuto scaturire solo dal concreto espletamento della prova, il cui esito, ove ritenuto attendibile, andava confrontato con il complesso delle emergenze in atti per verificare l’entità del danno. Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con assorbimento di ogni ulteriore profilo e cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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