Decadenza per spese elettorali solo nei casi di legge (Corte cost. n. 148/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha annullato l’ordinanza con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari aveva chiesto al Consiglio regionale della Sardegna di dichiarare la decadenza della persona eletta alla presidenza della Regione. La norma al centro della decisione e’ l’articolo 15 della legge n. 515 del 1993, che elenca i casi in cui la violazione delle regole sulle spese elettorali comporta la perdita della carica.
Il caso. Dopo le elezioni regionali sarde del 25 febbraio 2024 e la proclamazione degli eletti del 20 marzo 2024, il Collegio regionale di garanzia elettorale ha esaminato la documentazione sulle spese della campagna. Ha contestato alcune irregolarita’: la dichiarazione delle spese non conforme al modello di legge, la mancata nomina del mandatario elettorale e la mancata apertura del conto corrente dedicato. Con ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024, depositata il 3 gennaio 2025, ha applicato una sanzione pecuniaria di 40.000 euro e ha disposto la trasmissione dell’atto al Presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza dalla carica di Presidente della Regione.
Il conflitto. La Regione autonoma della Sardegna si e’ rivolta alla Corte costituzionale con un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti. Questo strumento serve a far dichiarare che un potere e’ stato esercitato da chi non ne aveva il titolo. Secondo la Regione, nessuna delle irregolarita’ contestate rientrava tra le cause di decadenza previste dalla legge statale, e la comunicazione del Collegio richiamava solo il comma 7 dell’articolo 15 senza indicare le ipotesi concrete dei commi 8 e 9.
Le questioni preliminari. La Corte ha chiarito due punti prima di entrare nel merito. Il ricorso proposto contro il Ministero della giustizia e’ inammissibile: i Collegi regionali di garanzia elettorale operano presso le corti d’appello, ma sono autorita’ autonome e indipendenti e non fanno parte del ministero. Restano invece parti del giudizio il Collegio e il Presidente del Consiglio dei ministri, perche’ il Collegio e’ un organo dello Stato, istituito da una legge statale, e non cambia natura quando interviene sulle elezioni regionali. Per questo il conflitto tra la Regione e lo Stato e’ ammissibile.
Il ragionamento della Corte. Il comma 7 dell’articolo 15 non punisce con la decadenza qualunque violazione delle regole sulla campagna elettorale: rinvia ai casi espressamente previsti nello stesso articolo, cioe’ quelli descritti dai commi 8 e 9. Sono ipotesi definite in modo puntuale, come il mancato deposito della dichiarazione nonostante la diffida o il superamento del doppio del limite di spesa consentito. La Corte ha ricordato che queste norme sono di stretta interpretazione, perche’ la regola e’ l’eleggibilita’ e la perdita della carica e’ l’eccezione: incide sul diritto di elettorato passivo, cioe’ sul diritto di essere eletti e di restare in carica. Le irregolarita’ accertate dal Collegio non corrispondevano a nessuna di quelle ipotesi. Il Collegio stesso aveva escluso che vi fosse stato un mancato deposito della dichiarazione. Ne consegue che non spettava allo Stato chiedere la decadenza sulla base di violazioni diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. La Corte ha anche distinto due piani: la sanzione pecuniaria e la decadenza sono cose diverse, e la decadenza non puo’ essere imposta dal Collegio. Le altre censure della Regione sono state assorbite e la questione di legittimita’ costituzionale prospettata in via subordinata non e’ stata esaminata.
Cosa cambia in pratica. L’annullamento riguarda solo la parte dell’ordinanza che disponeva la trasmissione degli atti per la decadenza. La richiesta di far decadere la persona eletta perde ogni fondamento e il Consiglio regionale non deve dare seguito a quella trasmissione. Il messaggio generale e’ che la perdita di una carica elettiva non puo’ derivare da una violazione qualsiasi delle regole sulle spese elettorali: servono i casi precisi scritti nella legge. Restano ferme le altre conseguenze previste per le irregolarita’ accertate, che seguono le proprie regole e i propri rimedi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/148