Un ministero non può disapplicare una legge regionale (Corte cost. n. 88/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che un ufficio dello Stato non può rifiutarsi di applicare una legge regionale in vigore perché la ritiene incostituzionale. Con la sentenza n. 88 del 2026 ha annullato sei decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che avevano dichiarato compatibili con l’ambiente altrettanti progetti di impianti agrivoltaici in Sardegna senza applicare la legge regionale sulle aree idonee.
Di cosa si parla. Prima di realizzare certi impianti occorre la valutazione di impatto ambientale, cioè un giudizio tecnico che verifica gli effetti dell’opera sul territorio. Per alcuni progetti la valutazione spetta al Ministero. La Regione autonoma Sardegna, con una propria legge del dicembre 2024, aveva individuato le aree idonee e non idonee agli impianti a fonti rinnovabili, stabilendo che le sue regole valessero in tutti i procedimenti, anche in quelli statali.
Il caso. Tra febbraio e aprile 2025 il Ministero ha adottato sei decreti favorevoli su progetti agrivoltaici nelle Province di Oristano e di Sassari. Nei decreti si dava atto che la legge regionale esisteva, ma non si è verificato se i terreni ricadessero in aree dichiarate non idonee. Il Ministero ha motivato la scelta richiamando un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, dalla quale ha fatto discendere «l’illegittimità di qualsivoglia disposizione normativa di rango regionale» che riduca le aree idonee già fissate dalla legge statale.
Il ricorso della Regione. La Regione ha promosso davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione, cioè il giudizio con cui un ente contesta a un altro l’esercizio di un potere che non gli spetta. La richiesta era di accertare che lo Stato non può disapplicare le leggi regionali vigenti, perché solo la Corte costituzionale può dichiararle illegittime. I parametri invocati erano gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione.
Le obiezioni respinte. L’Avvocatura dello Stato e una società agricola intervenuta avevano eccepito, tra l’altro, che i decreti non fossero lesivi, che la Regione potesse comunque applicare la propria legge più avanti, quando rilascerà l’autorizzazione all’impianto, e che la questione fosse superata dalla sentenza n. 184 del 2025, che aveva dichiarato in parte illegittima quella legge regionale. La Corte ha respinto tutte le eccezioni: l’oggetto del conflitto non è il singolo impianto, ma il potere; i decreti restano efficaci, la legge regionale non è stata cancellata per intero e l’interesse della Regione a una decisione sul riparto dei poteri resta attuale.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha anzitutto verificato che si trattasse davvero di disapplicazione: dai decreti emerge che il Ministero riconosce la legge regionale in vigore e tuttavia non la applica, ritenendola incostituzionale. Ha aggiunto che le pubbliche amministrazioni devono applicare la normativa vigente secondo il criterio cronologico, e la legge sarda è successiva a quella statale del 2021. Ha poi ricordato che la Costituzione, dopo la riforma del 2001, prevede un controllo successivo sulle leggi regionali: la legge produce i suoi effetti anche se lo Stato la contesta, e smette di produrli solo dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza che la dichiara illegittima. La Corte era già arrivata a questa conclusione nel 2022, in un caso analogo relativo a un’altra legge sarda.
La conseguenza è l’annullamento dei sei decreti: non spettava al Ministero adottarli disapplicando la legge regionale. Le altre censure della Regione, relative alle competenze statutarie, sono rimaste assorbite, cioè non esaminate perché il ricorso era già accolto.
Cosa cambia in pratica. I procedimenti di valutazione ambientale su quei progetti dovranno essere rifatti tenendo conto della legge regionale nelle parti ancora in vigore. Il principio, però, vale ben oltre l’energia e la Sardegna: nessun ufficio pubblico, statale o locale, può decidere per conto proprio di non applicare una legge perché la considera in contrasto con la Costituzione. Deve applicarla, e chi la ritiene illegittima deve rivolgersi alla Corte costituzionale. Per chi presenta una domanda a un ufficio, questo significa che un provvedimento non può essere motivato con il semplice sospetto di incostituzionalità della norma che lo disciplina.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/88