Cittadinanza, referendum da 10 a 5 anni ammissibile (Corte cost. n. 11/2025)
La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare che vuole cambiare i tempi di residenza previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, cioe’ la legge sulla cittadinanza. Il quesito riguarda l’articolo 9, comma 1, lettere b) e f), e punta a portare da dieci a cinque gli anni di residenza legale in Italia necessari perche’ un maggiorenne cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea possa chiedere la cittadinanza italiana. La decisione e’ stata presa il 20 gennaio 2025 e depositata il 7 febbraio 2025.
Il caso. Con ordinanza del 12 dicembre 2024 l’Ufficio centrale per il referendum, che ha sede presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta. Le ha dato questa denominazione: «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana». Il quesito chiede due abrogazioni collegate: la cancellazione totale della lettera f) e la cancellazione, dentro la lettera b), delle sole parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione». I promotori hanno depositato una memoria l’8 gennaio 2025 e l’hanno illustrata in camera di consiglio.
Le regole di oggi. L’articolo 9, comma 1, elenca i casi in cui uno straniero puo’ presentare domanda di cittadinanza e per ciascuno indica un periodo diverso. Bastano tre anni di residenza a chi e’ nato in Italia o discende da cittadini italiani; quattro anni ai cittadini di un altro Stato dell’Unione europea; cinque anni agli apolidi e, per equiparazione, ai rifugiati; cinque anni dall’adozione al maggiorenne adottato da un cittadino italiano; dieci anni ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea.
Che cosa doveva decidere la Corte. Prima del voto popolare la Corte controlla solo se il referendum e’ ammissibile, non se la proposta sia buona. Qui non erano in gioco le materie escluse dall’articolo 75, secondo comma, della Costituzione. Restava da verificare come e’ scritto il quesito: se e’ omogeneo e chiaro, e se resta un referendum abrogativo invece di diventare una proposta di nuova legge.
Il ragionamento. La Corte ha giudicato il quesito omogeneo, chiaro e univoco. Le due abrogazioni sono legate l’una all’altra e riguardano lo stesso istituto, la concessione della cittadinanza: all’elettore viene chiesta una scelta semplice tra dieci anni e cinque anni. La Corte ha aggiunto che il taglio della lettera b) non peggiora la posizione del maggiorenne adottato da un cittadino italiano: per lui i cinque anni non decorrerebbero piu’ dall’adozione ma dalla residenza legale.
Il limite della manipolazione. La Corte ha ricordato che il ritaglio di singole parole e’ consentito, ma non deve trasformare il referendum abrogativo in un referendum propositivo, cioe’ non deve costruire una regola nuova ed estranea al contesto normativo. In questo caso la soglia non risulta superata. La legge del 1992 gia’ prevede che il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea possa chiedere la cittadinanza dopo un certo periodo di residenza, e i cinque anni sono un termine gia’ usato dalla stessa legge per gli adottati maggiorenni, gli apolidi e i rifugiati. Cambierebbe solo la durata: restano fermi i soggetti che possono presentare la domanda, gli altri requisiti, come l’adeguata conoscenza della lingua italiana, e il carattere discrezionale del provvedimento di concessione. Resta ferma anche la differenza con i cittadini dell’Unione europea, per i quali continuano a valere quattro anni.
Che cosa cambia. Per ora la legge non cambia. La Corte non ha modificato le regole sulla cittadinanza e non ha detto se sia preferibile il termine di dieci o quello di cinque anni. Ha stabilito soltanto che gli elettori possono essere chiamati a votare su quel quesito. Se il referendum sara’ approvato, il periodo di residenza legale per presentare la domanda scendera’ a cinque anni; altrimenti restano i dieci anni previsti oggi. In ogni caso la domanda non da’ diritto automatico alla cittadinanza: la concessione resta una decisione discrezionale dell’amministrazione e il procedimento dura ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/11