Esonero contributivo madri: escluse le lavoratrici a termine (Corte cost. n. 159/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di bilancio per il 2024, la legge 30 dicembre 2023, n. 213. Quelle norme riservano l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico della lavoratrice alle sole madri con contratto a tempo indeterminato: il beneficio non e’ stato esteso alle madri con contratto a termine ne’ a quelle con contratto di lavoro domestico.
La norma. Il comma 180 prevede, dal gennaio 2024 al dicembre 2026, l’esonero totale dai contributi per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice, senza limiti di reddito ed entro un tetto di tremila euro l’anno, per le dipendenti a tempo indeterminato madri di tre o piu’ figli, fino ai diciotto anni del piu’ piccolo. Il comma 181 riconosce lo stesso esonero, in via sperimentale e per il solo 2024, alle madri di due figli con lo stesso tipo di contratto, fino ai dieci anni del piu’ piccolo. Il comma 15 della stessa legge riconosce invece per il 2024 a tutti i rapporti dipendenti, esclusi quelli domestici, uno sconto parziale di sei o sette punti, entro soglie di retribuzione e a prescindere dalla maternita’.
Il caso. Davanti al Tribunale di Milano, sezione lavoro, quattro lavoratrici madri con contratto a termine e due associazioni hanno agito contro l’INPS con un ricorso contro le discriminazioni. Chiedevano la restituzione delle somme trattenute dal gennaio 2024 e la modifica della circolare INPS n. 27 del 2024, che escludeva dall’esonero il lavoro a termine e quello domestico.
Il dubbio sollevato. Per il giudice l’esclusione violava l’articolo 3 della Costituzione, perche’ a parita’ di condizioni riguardanti i figli il trattamento peggiore non aveva giustificazione ragionevole; l’articolo 31, per il pregiudizio alla maternita’ e alle famiglie numerose; l’articolo 117, primo comma, in relazione alla direttiva europea che vieta di trattare i lavoratori a termine in modo meno favorevole di quelli stabili. Ipotizzava inoltre una discriminazione indiretta legata alla nazionalita’, perche’ le lavoratrici straniere sarebbero presenti in percentuale piu’ alta tra i contratti a termine e nel lavoro domestico.
Il ragionamento della Corte. Le eccezioni processuali dell’INPS sono state respinte: le domande delle lavoratrici si sommavano a quelle collettive delle associazioni, e cio’ bastava a rendere rilevanti le questioni. La Corte non nasconde le criticita’ delle norme. La loro ragione non e’ oggettivamente chiara: l’esonero e’ totale e senza limite di reddito, quindi favorisce le posizioni piu’ alte, mentre le madri a termine ne restano fuori. Queste ultime, osserva la Corte, godono pero’ fino a una certa retribuzione dello sconto generale del comma 15. Nonostante i rilievi, la Corte afferma di non poter estendere da sola la platea delle beneficiarie. Pesano la natura sperimentale e temporanea della misura, adottata con risorse limitate, e il fatto che il legislatore si sia gradualmente corretto: con la legge di bilancio per il 2025 e con il decreto-legge n. 95 del 2025 le lavoratrici a termine sono state incluse, fino alla sostanziale parificazione dei due tipi di contratto. Per il lavoro domestico la conclusione e’ la stessa, ma per altra ragione: i contributi di quel settore seguono una disciplina speciale e sono complessivamente inferiori, anche per la natura non imprenditoriale del datore di lavoro; uniformare i due regimi non spetta alla Corte. La sentenza si chiude con un invito al legislatore a dare coerenza al sostegno alle lavoratrici madri.
Cosa cambia in pratica. Le norme del 2024 restano invariate. Le madri con contratto a termine non ottengono l’esonero totale per quell’anno e non possono chiedere la restituzione delle trattenute. Per gli anni successivi valgono le regole introdotte dopo: nel 2025 una somma di quaranta euro al mese, su domanda e con reddito imponibile fino a quarantamila euro annui; nel 2026 un esonero parziale, entro lo stesso limite, nella misura che sara’ fissata da un decreto ministeriale. Dal 2027 il trattamento tra i due tipi di contratto e’ uniformato. Le lavoratrici domestiche restano escluse sia nel triennio sia a regime.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/159