Falsa attestazione di presenza in servizio e proporzionalità del licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15713 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio. La tipizzazione della sanzione non determina alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato implica un apprezzamento dei fatti ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti in argomenti inconciliabili, perplessi o manifestamente incomprensibili, ovvero sia viziata da omesso esame di un fatto decisivo. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il motivo che si limita a contrapporre una diversa interpretazione delle norme o una difforme valutazione delle emergenze istruttorie senza confrontarsi criticamente con l’orientamento consolidato.
Il Fatto
Un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era stato sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, irrogata ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio in due giornate, con modalità fraudolente e avvalendosi della collaborazione di terzi.
Il lavoratore aveva adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della sanzione, ritenuta sproporzionata, sostenendo che le condotte contestate fossero sorrette da mera colpa e non da dolo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Torino, che aveva escluso il carattere colposo dei fatti e ritenuto la gravità dell’addebito idonea a giustificare la sanzione espulsiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, articolato in un unico motivo, con cui si denunciava la violazione di norme di diritto con riferimento alla valutazione della condotta, ritenuta apoditticamente di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di considerare le valutazioni positive ricevute, l’unicità dell’episodio contestato, l’assenza di precedenti specifici e le peculiarità dei fatti. La Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché la decisione impugnata si era uniformata all’orientamento consolidato in materia e il ricorso non si confrontava criticamente con tale indirizzo, né prospettava argomenti idonei a sollecitarne il mutamento.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata non si era discostata dall’orientamento espresso in relazione alle fattispecie tipizzate dall’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, secondo cui la falsa attestazione della presenza comprende anche la mancata registrazione delle uscite interruttive, senza che la tipizzazione determini automatismi espulsivi, rimanendo al giudice di merito la verifica della proporzionalità.
La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata tutt’altro che apodittica, avendo la Corte di merito valutato l’intenzionalità della condotta, il coinvolgimento di sottoposti, la pretestuosità degli argomenti difensivi e il ruolo di responsabilità del dipendente, desumendo da tali elementi la lesione del vincolo fiduciario integrante giusta causa di licenziamento.
La valutazione di proporzionalità è stata ritenuta congrua e logica, trovando applicazione il principio per cui il giudizio di proporzionalità è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per i vizi motivazionali indicati, non ricorrenti nel caso di specie, con conseguente inammissibilità della censura finalizzata a ottenere un nuovo e diverso giudizio sulla proporzionalità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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