Correzione dell’errore materiale nel richiamo all’ordinanza oggetto di rettifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13589 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere disposta anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., quando la fissazione dell’adunanza camerale sia stata comunicata alle parti. Costituisce errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento, risolvendosi in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi. L’erronea indicazione del numero di una ordinanza richiamata in dispositivo e motivazione integra tale vizio, ove il provvedimento effettivamente pronunciato tra le stesse parti sia individuabile aliunde. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa, con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

I ricorrenti hanno promosso il procedimento per ottenere la correzione di un precedente provvedimento della Corte, con il quale era stata a sua volta disposta la correzione di un’ordinanza anteriore. Nel redigere quel provvedimento correttivo, la Corte aveva richiamato, nel dispositivo e in un paragrafo della motivazione, l’ordinanza oggetto di rettifica indicando un numero errato.

La Corte ha fissato d’ufficio l’adunanza camerale per procedere alla correzione del provvedimento contenente il nuovo errore. La fissazione è stata comunicata alle parti e nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata memoria. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente individuato il fondamento normativo della richiesta di correzione d’ufficio nel primo comma dell’art. 391 bis cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l. n. 168/2016, convertito dalla legge n. 197/2016 e poi inciso dal d.lgs. n. 149 del 2022. Su tale base ha ritenuto ammissibile l’iniziativa officiosa, una volta comunicata alle parti la fissazione dell’adunanza camerale.

Nel merito, la Corte ha richiamato la nozione consolidata di errore materiale, elaborata dalla propria giurisprudenza. Deve qualificarsi come tale quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento. Esso si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione, e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. n. 19601 del 2011, Cass., S.U. n. 16415 del 2018, Cass. n. 572 del 2019 e Cass. n. 16877 del 2020.

Applicando tale criterio, la Corte ha accertato che nel provvedimento da correggere, e precisamente nel dispositivo e in un paragrafo della motivazione, l’ordinanza oggetto di rettifica era stata indicata con un numero errato. La divergenza è risultata evidente in ragione del fatto che il numero erroneamente indicato corrisponde a un provvedimento pronunciato tra altre parti processuali, mentre quello effettivamente riferibile al giudizio in questione è quello corretto. La discrasia attiene dunque alla sola espressione letterale e non incide sulla sostanza della decisione.

La Corte ha pertanto disposto la correzione, ordinando la sostituzione del riferimento numerico errato con quello esatto e mandando alla Cancelleria di annotare la correzione sugli originali di entrambe le ordinanze. Quanto alle spese, il Collegio ha escluso ogni pronuncia, sul rilievo che il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente, richiamando Cass. n. 12184 del 2020, Cass. n. 21213 del 2013, Cass. n. 10203 del 2009 e Cass., S.U. n. 9438 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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