Applicazione misura di sicurezza e condizioni dell’art. 219 c.p. (Cass. pen., Sez. III, n. 33804/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 219, comma 3, c.p., l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia (oggi REMS) è disposta, per i reati per i quali la legge stabilisce la pena detentiva, quando il condannato, già riconosciuto infermo di mente, risulti altresì socialmente pericoloso. La previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che richiede una pena stabilita dalla legge non inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione, opera esclusivamente per i delitti non colposi con pena edittale minima di cinque anni, e non per tutti i reati. L’accertamento della pericolosità sociale, effettuato dal perito nominato nel corso del processo, costituisce presupposto autonomo e sufficiente per l’applicazione della misura, indipendentemente dalla pena concretamente inflitta, purché il reato per il quale si procede preveda la pena detentiva.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato per il reato di danneggiamento aggravato a quattro mesi di reclusione. Il giudice, riconosciuta l’infermità psichica parziale e accertata la pericolosità sociale dell’imputato sulla base della perizia effettuata nel corso del processo, applicava la misura di sicurezza del ricovero in REMS per un periodo non inferiore a sei mesi. L’imputato impugnava la sentenza, deducendo che l’applicazione della misura di sicurezza sarebbe stata illegittima, poiché l’art. 219, comma 1, c.p. richiederebbe una pena non inferiore a un anno nel caso di infermità parziale, e la pena concretamente inflitta era di soli quattro mesi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo il corretto ambito applicativo dell’art. 219 c.p. Ha distinto le due ipotesi previste dalla norma. Il comma 1 dell’art. 219 c.p., che richiede una pena stabilita dalla legge non inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione e una pena inflitta non inferiore a un anno, si applica esclusivamente ai delitti non colposi per i quali la pena edittale minima sia pari o superiore a cinque anni. Il comma 3 della stessa disposizione, invece, disciplina tutti gli altri reati per i quali la legge prevede la pena detentiva, e per questi ultimi l’unico presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza è l’accertamento della pericolosità sociale del condannato, unitamente alla condanna per un reato che preveda la pena detentiva.
Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato, che prevede la pena detentiva. Il perito nominato nel corso del processo aveva accertato la pericolosità sociale dell’imputato, ed era quindi legittima l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS per il periodo minimo di sei mesi, come previsto dal comma 3 dell’art. 219 c.p., a prescindere dalla pena concretamente inflitta di quattro mesi di reclusione. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra le ipotesi dell’art. 219 c.p.: l’avvocato del condannato che contesti l’applicazione della misura di sicurezza in REMS deve verificare se il reato per cui si procede rientra nella prima o nella seconda ipotesi del comma 1 dell’art. 219 c.p.; solo per i delitti non colposi con pena edittale minima di cinque anni è richiesta anche una pena inflitta non inferiore a un anno; per tutti gli altri reati con pena detentiva, l’unico presupposto è l’accertamento della pericolosità sociale, che il giudice può desumere dalla perizia.
- Onere di contestazione della pericolosità sociale: per il difensore che intenda evitare l’applicazione della misura di sicurezza, è necessario contestare la perizia sulla pericolosità sociale, chiedendo eventualmente una nuova perizia o producendo elementi contrari; la mera eccezione sulla durata della pena è irrilevante se il reato non rientra nella prima ipotesi dell’art. 219, comma 1, c.p.
- Collaborazione con il perito: il difensore deve assicurarsi che la perizia sulla pericolosità sociale sia condotta correttamente, con il coinvolgimento di un perito di parte e con la possibilità di controdedurre alle conclusioni del consulente del giudice, al fine di evitare che l’accertamento della pericolosità, condotto in modo sommario, fondi l’applicazione di una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale.
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Nota della Redazione
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