Inammissibilità dell’incidente di esecuzione per riproposizione di istanza già rigettata (Cass. pen., Sez. III, n. 33796/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., l’incidente di esecuzione è inammissibile quando si limiti a riproporre un’istanza già esaminata e rigettata, senza dedurre fatti o questioni nuovi che non avevano formato oggetto della precedente decisione. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a condizione dell’esecuzione di specifici interventi, non essendo idoneo a elidere il reato edilizio ai sensi dell’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, non costituisce un fatto nuovo idoneo a giustificare una nuova istanza di revoca dell’ordine di demolizione, soprattutto quando l’illegittimità del provvedimento amministrativo sia già stata oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione o dell’esecuzione in precedente incidente. La mera richiesta di annullamento in autotutela del permesso di sanatoria, seguita da un provvedimento di rigetto, non integra un elemento di novità, in quanto si tratta di un atto meramente confermativo della posizione già assunta dall’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata con sentenza definitiva del 2021 per reati edilizi e paesaggistici, con ordine di demolizione del manufatto abusivo. Nel corso del giudizio di appello, la stessa aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire in sanatoria, ma la Corte territoriale aveva ritenuto tale provvedimento inidoneo a elidere il reato, poiché subordinato a prescrizioni non ancora eseguite. La ricorrente aveva poi presentato un primo incidente di esecuzione per ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, rigettato dal Tribunale di Termini Imerese il 14 novembre 2023. Successivamente, la ricorrente aveva sollecitato il Comune a revocare in autotutela il permesso di sanatoria e, a fronte del rigetto di tale richiesta (19 luglio 2024), aveva proposto un nuovo incidente di esecuzione, ritenendo il provvedimento amministrativo un fatto nuovo. Il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava l’istanza inammissibile per ripetitività. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’ordinanza del Tribunale. Ha richiamato il principio di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p., secondo cui l’incidente di esecuzione è inammissibile se si limita a riproporre un’istanza già esaminata e rigettata, senza dedurre fatti o questioni che non avevano formato oggetto della precedente decisione. La Corte ha osservato che il provvedimento del Comune del 19 luglio 2024, con cui era stato rigettato l’annullamento in autotutela del permesso di sanatoria, non costituiva un fatto nuovo, in quanto si trattava di un atto meramente confermativo del precedente permesso di sanatoria, già valutato dai giudici di merito e dal giudice dell’esecuzione nel primo incidente.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 28666/2020, n. 51013/2015), per cui il permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di interventi finalizzati a ricondurre il manufatto alla conformità urbanistica è ontologicamente illegittimo e non è idoneo a estinguere il reato edilizio, in quanto la sanatoria presuppone l’integrale rispondenza sostanziale dell’opera alla disciplina urbanistica già al momento della domanda. La Corte ha anche rilevato che il permesso di sanatoria, anche se fosse stato valido, non avrebbe potuto elidere i reati di natura antisismica, per i quali è richiesta la “doppia conformità” (Cass. n. 2357/2023). La mancata impugnazione della sentenza di condanna ha reso definitivo l’accertamento della penale responsabilità e dell’ordine di demolizione, che non può essere revocato in base a un provvedimento amministrativo successivo, se non nei limiti di una nuova valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, che nella specie non ricorrevano.
Implicazioni Pratiche
- Preclusione per riproposizione di istanza già rigettata: l’avvocato che intenda riproporre un incidente di esecuzione già rigettato deve allegare e provare l’esistenza di fatti nuovi o questioni giuridiche non esaminate nella precedente decisione, pena l’inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p.; la mera sopravvenienza di atti amministrativi confermativi (come il rigetto di una richiesta di autotutela) non integra un elemento di novità, se non modificano sostanzialmente il quadro fattuale.
- Inidoneità del permesso di sanatoria condizionato: il difensore del condannato per reati edilizi che intenda eccepire l’estinzione del reato per intervenuta sanatoria deve verificare che il permesso di costruire in sanatoria sia stato rilasciato senza condizioni o prescrizioni ulteriori, poiché il permesso condizionato all’esecuzione di interventi non è idoneo a far venire meno l’illecito penale; la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere illegittimo tale provvedimento, che non può essere opposto in sede esecutiva.
- Definitività della sentenza e limiti dell’incidente di esecuzione: in caso di sentenza passata in giudicato, l’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per ottenere una revisione sostanziale del giudicato sulla base di atti amministrativi successivi che non incidono sui presupposti della condanna; il giudice dell’esecuzione può valutare solo fatti sopravvenuti che, per loro natura, avrebbero potuto influire sulla decisione di merito se già noti al momento della condanna; la mancata impugnazione della sentenza preclude ogni sindacato sulla legittimità del provvedimento di demolizione, salvo i casi di revoca ex art. 670 c.p.p., che richiedono un mutamento della situazione di fatto o di diritto verificatosi dopo la condanna.
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