Artt. 1362-1371 c.c. — Dell’interpretazione del contratto
Inquadramento sistematico del Capo IV
Collocazione e funzione normativa
Il Capo IV del Titolo II del Libro IV del Codice civile — rubricato “Dell’interpretazione del contratto” — raccoglie agli artt. 1362–1371 c.c. il sistema codicistico dei canoni ermeneutici contrattuali. Si tratta di un sistema organico e gerarchicamente ordinato che il legislatore del 1942 ha costruito traendo ispirazione dal modello francese (artt. 1156–1164 Code Napoléon), rielaborandolo in chiave sistematica e ponendolo in stretto coordinamento con la disciplina dell’accordo (artt. 1326–1335 c.c.), della causa (artt. 1343–1345 c.c.), dell’oggetto (artt. 1346–1349 c.c.) e degli effetti del contratto (artt. 1372–1381 c.c.).
La funzione del Capo IV è duplice. Da un lato, fornisce al giudice un catalogo di strumenti tecnici per risolvere le controversie interpretative, vale a dire quelle che sorgono quando il testo contrattuale è oscuro, ambiguo o lacunoso rispetto alla fattispecie concreta. Dall’altro, definisce i confini del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sull’attività ermeneutica svolta dal giudice di merito, rendendo il sistema dei canoni non solo un insieme di regole operative per il giudicante di primo grado, ma anche uno strumento di controllo del ragionamento giuridico in sede di impugnazione.
La struttura gerarchica dei criteri
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione — ribadito con continuità fino alle pronunce più recenti del 2025 e 2026 — riconosce che i dieci articoli del Capo IV non hanno pari dignità applicativa, ma si dispongono secondo una gerarchia interna articolata su due livelli:
a) Criteri soggettivi (artt. 1362–1365 c.c.): hanno carattere primario e devono essere applicati per primi. Mirano a ricostruire la comune intenzione delle parti, ossia la volontà negoziale effettivamente formatasi al momento della conclusione del contratto. Rientrano in questo livello: l’indagine sull’intenzione comune (art. 1362 c.c.), l’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), la regola sulle espressioni generali (art. 1364 c.c.) e le indicazioni esemplificative (art. 1365 c.c.).
b) Criteri oggettivi (artt. 1366–1371 c.c.): hanno carattere sussidiario e si attivano solo quando i criteri soggettivi non consentano di pervenire a un risultato interpretativo univoco. Non mirano a ricostruire la volontà storica delle parti, bensì a individuare il significato oggettivamente più ragionevole, più utile o più equo della clausola controversa. Rientrano in questo livello: la buona fede ermeneutica (art. 1366 c.c.), la conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), le pratiche generali (art. 1368 c.c.), la pluralità di sensi (art. 1369 c.c.), la clausola contra proferentem (art. 1370 c.c.) e le regole finali (art. 1371 c.c.).
Questa gerarchia è stata affermata con chiarezza da Cass. n. 3351/2025, che ha ribadito la prevalenza dei criteri soggettivi su quelli oggettivi e l’impossibilità per il giudice di merito di ricorrere ai secondi senza aver previamente esaurito i primi; in senso conforme, Cass. n. 40931/2021, Cass. n. 15438/2021 e Cass. n. 16587/2019.
Interpretazione e qualificazione: distinzione fondamentale
La dottrina e la giurisprudenza distinguono nettamente l’interpretazione del contratto — intesa come operazione ermeneutica volta a chiarire il senso di clausole esistenti — dalla qualificazione — intesa come attribuzione del contratto a un tipo o schema normativo. Le due operazioni, pur connesse, seguono regole diverse: la qualificazione postula che l’interpretazione sia già avvenuta, e dipende dall’esito di quest’ultima. I canoni degli artt. 1362–1371 c.c. governano l’interpretazione; la qualificazione, invece, è retta da criteri autonomi (prevalenza dell’elemento caratterizzante, rilevanza causale dell’operazione economica) ed è anch’essa sindacabile in Cassazione come questione di diritto.
Coordinamento con l’integrazione contrattuale
I criteri interpretativi degli artt. 1362–1371 c.c. devono essere tenuti distinti dall’integrazione del contratto di cui all’art. 1374 c.c.: l’interpretazione opera intra legem, cioè chiarisce il significato di un contenuto contrattuale esistente; l’integrazione opera praeter legem, cioè colma lacune con fonti esterne (legge, usi, equità). La distinzione è rilevante sul piano processuale, poiché l’integrazione è questione di diritto sindacabile liberamente in Cassazione, mentre l’interpretazione — nei limiti di cui si dirà al § 12 — è in linea di principio riservata al giudice di merito.
Art. 1362 — Intenzione dei contraenti
Testo normativo vigente
Art. 1362 c.c. — Intenzione dei contraenti
Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Struttura della disposizione
L’art. 1362 c.c. è articolato in due commi che esprimono due regole distinte ma complementari:
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Primo comma: la regola anti-letteralista, che impone all’interprete di ricercare la comune intenzione delle parti, superando il dato lessicale quando esso non rispecchi fedelmente la volontà negoziale effettiva.
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Secondo comma: la regola sul comportamento complessivo, che identifica nel comportamento delle parti — anche posteriore alla conclusione — uno strumento privilegiato per ricostruire tale intenzione comune.
La regola anti-letteralista: comune intenzione vs. senso letterale
Il primo comma dell’art. 1362 c.c. cristallizza il principio che l’interpretazione contrattuale non è un’operazione puramente esegetica del testo, bensì una ricerca della mens dei contraenti. Il dato letterale non è però irrilevante: esso costituisce il punto di partenza imprescindibile del processo ermeneutico. La sua insufficienza o la sua ambiguità legittimano il ricorso agli altri strumenti del Capo IV.
La Cassazione ha ripetutamente chiarito che non vi è contraddizione tra il rispetto del testo e la ricerca della comune intenzione: il primo comma non autorizza l’interprete a sostituire la propria lettura a quella letterale quando questa sia chiara e non equivoca; al contrario, quando il dato testuale sia univoco, esso esprime già la comune intenzione e non occorre andare oltre. Il divieto è di fermarsi al senso letterale in maniera meccanica quando vi siano elementi che denotino un’intenzione diversa.
Cass. n. 13192/2025 ha affermato che “l’elemento letterale non può essere inteso in senso assoluto e che l’interprete deve estendere l’indagine al comportamento complessivo e alle altre circostanze rilevanti”. Cass. n. 19680/2025 ha ribadito che “l’indagine deve tendere alla comune intenzione dei contraenti e non può ridursi al solo significato letterale delle parole”.
Cass. n. 8097/2022 ha cassato una sentenza di merito che aveva attribuito a una clausola un significato puramente letterale, ignorando il contesto negoziale complessivo; in senso analogo, Cass. n. 29250/2021 ha censurato la corte d’appello che aveva ricostruito una volontà (“obbligo di minimo garantito”) non desumibile dal testo né dal comportamento delle parti.
Cass. n. 30156/2024 è intervenuta su un caso in cui il giudice di merito aveva dato un’interpretazione “controletterale” in violazione dell’art. 1362 c.c., attribuendo alla clausola un significato del tutto difforme dal tenore testuale senza motivare adeguatamente le ragioni di tale scostamento.
Il comportamento complessivo delle parti (secondo comma)
Il secondo comma dell’art. 1362 c.c. attribuisce rilievo ermeneutico al comportamento complessivo delle parti, includendo espressamente quello posteriore alla conclusione del contratto. Si tratta di uno dei canoni più praticamente rilevanti, perché consente all’interprete di valorizzare fatti e atti successivi alla stipulazione — esecuzione del contratto, corrispondenza, dichiarazioni, comportamenti concludenti — per ricostruire il senso che le parti avevano inteso attribuire alle clausole al momento della conclusione.
La giurisprudenza ha precisato i seguenti punti fermi:
a) Il comportamento posteriore come criterio primario, non sussidiario. Diversamente da quanto accade in altri ordinamenti (es. il modello tedesco), il diritto italiano tratta il comportamento successivo come un elemento interpretativo di pari rango rispetto al testo, e non come mero correttivo sussidiario. Cass. n. 25090/2020 ha affermato che il comportamento posteriore alla stipulazione costituisce “elemento interpretativo di primaria importanza” anche quando il testo appaia chiaro.
b) Il comportamento deve essere complessivo. Non è sufficiente valorizzare singoli atti isolati: l’interprete deve guardare all’insieme dei comportamenti, tenendo conto delle circostanze in cui sono stati tenuti. Cass. n. 900/2025 ha ribadito che l’interpretazione va condotta “tenendo conto del comportamento complessivo delle parti”, e ha cassato la sentenza di merito che aveva valorizzato un unico comportamento successivo isolato, trascurando il contesto negoziale.
c) Il comportamento posteriore come fonte di prova, non come fonte di integrazione. Il comportamento successivo illumina il senso della clausola già stipulata; non può essere usato per aggiungere contenuto contrattuale non concordato. Cass. n. 1502/2019 ha chiarito che “la comune intenzione va ricostruita dal senso letterale e dal comportamento complessivo, senza che il secondo possa prevalere sul primo in modo da alterare la sostanza del vincolo negoziale”.
d) Applicazione al contratto collettivo. Il secondo comma dell’art. 1362 c.c. si applica anche all’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, con gli adattamenti imposti dalla natura normativa di tali atti. Cass. n. 13192/2025 — in materia giuslavoristica — ha applicato il canone del comportamento complessivo all’interpretazione di un accordo collettivo aziendale.
Il ruolo del dato letterale: clausola chiara e divieto di interpretazione correttiva
Un tema ricorrente in giurisprudenza è il rapporto tra il primo comma dell’art. 1362 c.c. e il principio della chiarezza testuale. Quando la clausola è redatta in termini non equivoci, il giudice non può discostarsi dal suo tenore letterale sotto pretesto di ricercare una presunta intenzione divergente: ciò costituirebbe non interpretazione, ma modificazione del contratto, preclusa dall’art. 1372 c.c..
Cass. n. 24475/2019 ha affermato che “il giudice deve ricercare la comune intenzione senza limitarsi al dato letterale, ma che quando il testo sia chiaro e inequivoco esso già esprime la volontà comune e non occorre ricorrere ad altri criteri”. Cass. n. 7100/2015 ha precisato che il canone della comune intenzione opera “senza che il giudice possa riscrivere il contratto sotto pretesto di interpretarlo”.
Casistica
▶ Caso 1 — Clausola di “minimo garantito” in un contratto di agenzia. Cass. n. 29250/2021: la Corte d’appello aveva ricostruito a carico del preponente un obbligo di “minimo garantito” di provvigioni non contemplato nel testo contrattuale, facendo leva su generici indizi comportamentali. La Cassazione ha cassato con rinvio, rilevando la violazione dell’art. 1362 c.c.: il comportamento successivo non può essere usato per creare obblighi non concordati.
▶ Caso 2 — Polizza fideiussoria: portata della garanzia. Cass. n. 29656/2017: la Corte d’appello aveva interpretato una polizza fideiussoria in modo difforme dai canoni dell’art. 1362 c.c., attribuendo alla garanzia una portata più ampia di quella risultante dal testo; la Cassazione ha accolto il terzo motivo, censurando l’uso scorretto dei canoni ermeneutici.
▶ Caso 3 — Clausola di cessazione del rapporto per mutuo consenso. Cass. n. 21317/2020: in materia di lavoro, la Cassazione ha affermato che, ai fini della ricostruzione della comune intenzione ex art. 1362 c.c., il giudice deve valutare il comportamento complessivo delle parti anche nella fase esecutiva del rapporto, e non limitarsi al documento scritto di scioglimento.
▶ Caso 4 — Contratto di locazione commerciale: clausola di indicizzazione. Cass. n. 16704/2017: accoglie il motivo per violazione degli artt. 1362 ss. c.c., censurando l’uso errato dei canoni ermeneutici da parte della Corte d’appello in relazione all’interpretazione di una clausola di indicizzazione del canone; la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non aveva tenuto conto del comportamento delle parti in fase esecutiva.
▶ Caso 5 — Contratto di mandato: estensione dei poteri del mandatario. Cass. n. 18234/2015: il rispetto dell’ordine dei criteri ermeneutici — con applicazione prioritaria del dato letterale e del comportamento complessivo — è stato ritenuto violato dalla sentenza di merito che aveva ricavato dal contratto di mandato poteri non espressamente conferiti.
▶ Caso 6 — Interpretazione di clausola contrattuale in controversia commerciale (C.App. Milano). C.App. Milano n. 3301/2025: la Corte d’appello ha applicato gli artt. 1362 e 1363 c.c. per interpretare la clausola n. 15 di un contratto commerciale, valorizzando sia la comune intenzione delle parti sia l’interpretazione complessiva delle clausole, e ha ritenuto prevalente il significato che emergeva dal contesto contrattuale globale rispetto alla singola espressione letterale isolata.
▶ Caso 7 — Interpretazione di contratto di transazione (Trib. Perugia). Trib. Perugia n. 419/2024: il Tribunale ha condotto l’interpretazione “in primis” con le norme soggettive degli artt. 1362–1365 c.c., valorizzando il criterio della comune intenzione e il comportamento complessivo delle parti durante la fase esecutiva dell’accordo transattivo, per poi ricorrere ai criteri oggettivi solo per risolvere i residui dubbi interpretativi.
Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole
Testo normativo vigente
Art. 1363 c.c. — Interpretazione complessiva delle clausole
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Ratio e contenuto
L’art. 1363 c.c. esprime il principio della globalità ermeneutica: il contratto è un atto unitario e le singole clausole non possono essere lette in isolamento, ma devono ricevere il significato che emerge dal complesso dell’atto. Ogni clausola illumina le altre e riceve luce dalle altre.
Il fondamento logico del canone risiede nella natura del contratto come regolamento d’interessi globale: le parti, quando contrattano, perseguono un assetto complessivo che riflette l’equilibrio dell’intera operazione economica. Interpretare una clausola isolatamente rischia di tradire questa logica sistemica.
La disposizione ha un duplice effetto operativo: da un lato, restrittivo — il significato di una clausola può essere limitato o precisato dalla lettura delle clausole contigue; dall’altro, estensivo — il significato di una clausola può essere ampliato o chiarito dal contesto sistematico.
Rapporto con l’art. 1362 c.c.
Il canone dell’art. 1363 c.c. si colloca nel medesimo livello gerarchico dell’art. 1362 c.c. (criteri soggettivi), ed è tipicamente applicato congiuntamente a quest’ultimo. La giurisprudenza parla spesso di interpretazione svolta “ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.”, quasi a segnalare che i due canoni formano un binomio inscindibile nel primo stadio dell’ermeneutica contrattuale.
Cass. n. 20294/2019 ha chiarito che la violazione dell’art. 1363 c.c. può essere autonomamente censurata in Cassazione come violazione di norma di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), e non come vizio motivazionale.
Cass. n. 9631/2023 ha ribadito che “l’elemento letterale va valutato insieme agli ulteriori criteri” — tra cui quello dell’interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c. — e ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato una clausola in isolamento, senza tener conto del contesto contrattuale globale.
Ambito applicativo: contratto come atto unitario e contratti collegati
L’art. 1363 c.c. si applica alle clausole dello stesso contratto. La giurisprudenza ha esteso il canone, con opportuni adattamenti, anche ai contratti collegati: quando più contratti formano un’operazione economica unitaria (collegamento funzionale), ciascun contratto può essere interpretato tenendo conto del contesto complessivo dell’operazione.
Casistica
▶ Caso 1 — Contratto commerciale con clausola di esclusiva. C.App. Milano n. 3301/2025 (già citata sub art. 1362): la Corte ha interpretato la clausola di esclusiva alla luce dell’intero contratto, ritenendo che il significato della clausola n. 15 dovesse essere coordinato con quello delle clausole precedenti e successive, in applicazione dell’art. 1363 c.c.
▶ Caso 2 — Contratto di transazione: portata della quietanza finale. C.App. Firenze n. 1930/2024: la Corte d’appello ha interpretato la clausola di quietanza finale di un accordo transattivo applicando gli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando che la portata liberatoria della quietanza doveva essere valutata alla luce dell’intero testo dell’accordo e del comportamento delle parti nella fase esecutiva.
▶ Caso 3 — Contratto di agenzia: clausola sul rimborso spese. Cass. n. 900/2025: la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il primo motivo, ha ribadito che l’interpretazione condotta dalla Corte d’appello attraverso il combinato degli artt. 1362 e 1363 c.c. era corretta, in quanto il significato della clausola controversa emergeva dal contesto sistematico del contratto e non dal solo dato letterale isolato.
Art. 1364 — Espressioni generali
Testo normativo vigente
Art. 1364 c.c. — Espressioni generali
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Ratio e contenuto
L’art. 1364 c.c. enuncia il principio di restrizione teleologica del campo contrattuale: espressioni di portata apparentemente illimitata o onnicomprensiva devono essere circoscritte agli oggetti in relazione ai quali le parti hanno effettivamente inteso contrattare. Si tratta di un canone funzionale alla ricerca della comune intenzione, in quanto evita che clausole stilate in termini generici finiscano per abbracciare materie che le parti non avevano considerato né voluto regolare.
La fattispecie tipica riguarda clausole del tipo “per qualsiasi ragione”, “a qualunque titolo”, “senza eccezione alcuna”, “in ogni caso”: il giudice non è autorizzato a dare a tali espressioni una portata letteralmente illimitata quando il contesto contrattuale riveli che le parti avevano in mente un ambito circoscritto.
Coordinamento sistematico
L’art. 1364 c.c. opera in stretta connessione con l’art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva) e con l’art. 1362 c.c. (intenzione comune): la generalità di un’espressione non è di per sé un segnale che le parti intendessero estendere il contratto a qualsiasi oggetto, poiché l’interprete deve sempre verificare — alla luce del comportamento complessivo e del contesto negoziale — quale fosse il reale oggetto della volontà contrattuale.
Coordinamento con l’art. 1346 c.c. (requisiti dell’oggetto): la limitazione interpretativa dell’art. 1364 c.c. non incide sulla validità del contratto, ma ne delimita l’ambito applicativo. Differisce dalla nullità per indeterminatezza dell’oggetto, che opera sul piano dell’esistenza del contratto.
Applicazioni pratiche
Il canone trova applicazione frequente:
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nelle quietanze liberatorie (“per qualsiasi credito e pretesa”): la giurisprudenza ne limita la portata agli oggetti della contesa in atto;
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nelle clausole di manleva (“per qualunque danno derivante da…”): l’espressione generale non copre automaticamente danni non contemplati dalla comune intenzione;
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nelle cessioni di contratto con formule onnicomprensive: il cessionario subentra solo nei rapporti oggetto della cessione, non in quelli estranei all’operazione.
Art. 1365 — Indicazioni esemplificative
Testo normativo vigente
Art. 1365 c.c. — Indicazioni esemplificative
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.
Ratio e contenuto
L’art. 1365 c.c. enuncia il principio “expressio unius non est exclusio alterius” nella sua declinazione contrattuale: la menzione espressa di un caso esemplificativo non implica l’esclusione dei casi analoghi non menzionati. La norma evita che elencazioni esemplificative vengano erroneamente interpretate come tassative.
Il presupposto applicativo è che il caso espresso sia stato inserito “al fine di spiegare un patto” — ossia come chiarimento esemplificativo, non come delimitazione tassativa dell’ambito del patto stesso. Quando l’elencazione è invece tassativa (ciò che risulta dal contesto o dall’intenzione delle parti), il canone dell’art. 1365 c.c. non opera.
Rapporto speculare con l’art. 1364 c.c.
L’art. 1365 c.c. si pone in rapporto di complementarietà con l’art. 1364 c.c.: quest’ultimo restringe la portata delle espressioni generali all’oggetto della comune intenzione; il primo estende la portata delle indicazioni esemplificative ai casi analoghi non menzionati. I due canoni delimitano insieme lo spazio ermeneutico del Capo IV: né troppo ampio (art. 1364), né artificialmente ristretto (art. 1365).
Art. 1366 — Interpretazione di buona fede
Testo normativo vigente
Art. 1366 c.c. — Interpretazione di buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
La buona fede ermeneutica: natura e collocazione sistematica
L’art. 1366 c.c. — nella sua lapidaria formulazione — introduce uno dei canoni più densi di contenuto dell’intero sistema ermeneutico. La norma enuncia che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede: non si tratta, dunque, di un criterio facoltativo o residuale, bensì di un parametro di valutazione obbligatorio.
Tuttavia — e questo è il punto più discusso — la collocazione sistematica dell’art. 1366 c.c. tra i criteri oggettivi (artt. 1366–1371 c.c.) indica che la buona fede ermeneutica opera in via sussidiaria rispetto ai criteri soggettivi degli artt. 1362–1365 c.c. La buona fede non sostituisce la ricerca della comune intenzione, ma la integra quando l’applicazione dei criteri soggettivi lasci residui margini di ambiguità o quando la lettura letterale conduca a risultati contrastanti con i doveri di correttezza reciproca.
Cass. n. 27016/2021 ha affermato espressamente che l’art. 1366 c.c. ha “portata sussidiaria” e opera “dopo l’applicazione dei criteri soggettivi”, precisando che il criterio della buona fede ermeneutica non consente di stravolgere un testo contrattuale chiaro né di attribuire al contratto un significato che nessuna delle parti avrebbe accettato.
Distinzione dalla buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.)
La buona fede ermeneutica dell’art. 1366 c.c. deve essere tenuta rigorosamente distinta dalla buona fede esecutiva dell’art. 1375 c.c., che governa l’esecuzione del contratto. La distinzione è rilevante sia sul piano concettuale sia su quello pratico:
| Profilo | Art. 1366 c.c. | Art. 1375 c.c. |
| Funzione | Interpretare il significato delle clausole | Governare l’esecuzione delle prestazioni |
| Momento operativo | Fase ermeneutica (anteriore all’esecuzione) | Fase esecutiva |
| Contenuto | Leggere le clausole in modo coerente con la correttezza reciproca | Eseguire le prestazioni secondo correttezza |
| Sanzione per violazione | Interpretazione errata (vizio ricorribile in Cassazione) | Inadempimento o responsabilità contrattuale |
Contenuto operativo della buona fede ermeneutica
La buona fede ermeneutica impone concretamente:
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di interpretare le clausole in modo coerente con il legittimo affidamento della controparte (Vertrauensschutz);
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di non attribuire a una clausola un significato che, pur astrattamente possibile, risulti contrario ai doveri di lealtà e correttezza che presiedono al rapporto contrattuale;
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di non sfruttare l’ambiguità della formulazione per ricavarne vantaggi non oggettivamente desumibili dall’accordo.
Nei contratti assicurativi — dove le condizioni generali sono predisposte dall’assicuratore — la buona fede ermeneutica dell’art. 1366 c.c. si combina con la clausola contra proferentem dell’art. 1370 c.c. per orientare sistematicamente l’interpretazione a favore dell’assicurato: la buona fede esige che le clausole di esclusione o limitazione della garanzia siano formulate in modo chiaro e comprensibile, e che l’ambiguità non vada a danno di chi non ha avuto il potere di determinarne il contenuto.
Casistica
▶ Caso 1 — Contratto di locazione: clausola di risoluzione. Cass. n. 27016/2021: la Cassazione ha esaminato la censura di violazione dell’art. 1366 c.c. e ne ha confermato l’applicabilità solo in via sussidiaria rispetto ai criteri soggettivi; nel caso di specie ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente applicato prima i criteri soggettivi, e solo all’esito di questi — in presenza di residua ambiguità — avessero integrato la lettura con il canone della buona fede ermeneutica.
▶ Caso 2 — Contratto di transazione e clausola di rinuncia. C.App. Firenze n. 1930/2024: la Corte d’appello ha richiamato espressamente l’art. 1366 c.c. per interpretare la portata della clausola di rinuncia a “qualsiasi ulteriore pretesa”, affermando che la buona fede ermeneutica imponeva di limitarne la portata alle pretese oggetto della controversia transatta, non a pretese future o estranee all’accordo.
▶ Caso 3 — Polizza assicurativa: clausola di esclusione del rischio. C.App. Roma n. 753/2026: la Corte d’appello ha applicato il principio dell’art. 1366 c.c. in combinazione con l’art. 1370 c.c. in relazione a una clausola assicurativa di esclusione del rischio, affermando che la buona fede ermeneutica impone di interpretare le clausole di esclusione in senso non estensivo, a tutela dell’affidamento dell’assicurato.
Art. 1367 — Conservazione del contratto
Testo normativo vigente
Art. 1367 c.c. — Conservazione del contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Ratio e fondamento
L’art. 1367 c.c. codifica il classico principio favor contractus nella sua declinazione ermeneutica: di fronte a due interpretazioni plausibili — una che attribuisce effetti alla clausola, l’altra che la priva di effetti — l’interprete deve preferire la prima. Il fondamento è l’assunto — ragionevole e in linea con la logica dell’autonomia privata — che le parti, quando inseriscono una clausola nel contratto, intendano attribuirle un qualche effetto giuridico; un’interpretazione che la svuoti sarebbe contraria alla stessa ratio dell’atto.
Il canone opera sia sull’intero contratto sia sulle singole clausole: anche un singolo patto oscuro o ambiguo deve essere interpretato nel senso che gli conservi efficacia.
Carattere sussidiario e presupposto del “dubbio”
Punto di assoluta centralità nella giurisprudenza è il carattere sussidiario del principio di conservazione: l’art. 1367 c.c. opera solo “nel dubbio”, ossia quando i criteri ermeneutici degli artt. 1362–1366 c.c. non abbiano consentito di attribuire alla clausola un significato univoco. Non è un canone di prima applicazione, né un criterio che consente di forzare il significato della clausola per salvarla a tutti i costi.
Cass. n. 5893/2020 ha affermato con precisione che il principio di conservazione “si applica solo quando il significato della clausola resti oscuro dopo l’applicazione dei criteri soggettivi”, e che non può essere usato per attribuire alla clausola un significato difforme da quello emergente dall’applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.
Cass. n. 15603/2025 ha precisato che il principio di conservazione non può essere usato per estendere la portata di una clausola oltre i limiti della comune intenzione: quando i criteri soggettivi abbiano già fornito un risultato interpretativo chiaro, l’art. 1367 c.c. non può essere invocato per sovvertirlo.
C.App. Catania n. 469/2026 ha affermato che il principio di conservazione “non impone di attribuire al negozio un significato per estenderne l’applicazione” e che opera solo per risolvere il dubbio residuo, non per ampliare l’ambito di efficacia di un patto già sufficientemente chiaro.
Applicazione alla singola clausola vs. all’intero contratto
Il legislatore ha espressamente previsto che il canone si applichi sia all’intero contratto sia alle singole clausole. La giurisprudenza ha chiarito che:
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Quando la clausola è strutturalmente ambigua (due possibili letture, di cui una efficace e una inefficace), l’art. 1367 c.c. risolve il dubbio a favore dell’efficacia.
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Quando la clausola sarebbe nulla per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., il principio di conservazione non può sanare il vizio: la nullità è un problema di validità, non di interpretazione.
Casistica
▶ Caso 1 — Clausola di clausola risolutiva espressa ambigua. Cass. n. 25/2025: la Cassazione ha applicato il principio di conservazione per interpretare una clausola di una scrittura privata il cui senso era rimasto oscuro anche dopo l’applicazione dei criteri soggettivi, preferendo la lettura che attribuiva alla clausola un effetto piuttosto di quella che la privava di ogni rilevanza.
▶ Caso 2 — Contratto di lavoro: clausola di esclusività. Cass. n. 25341/2019: nel settimo motivo, la Cassazione ha richiamato l’art. 1367 c.c. per interpretare una clausola di esclusività il cui portato effettuale era controverso, preferendo la lettura che attribuisse alla clausola un contenuto precettivo concreto.
▶ Caso 3 — Contratto di appalto: clausola di penale. Cass. n. 8696/2017: la Cassazione ha affermato che il principio di conservazione opera nella qualificazione/interpretazione del contratto, privilegiando la lettura che conferisce alla pattuizione una funzione giuridicamente rilevante.
▶ Caso 4 — Contratto di locazione: clausola di adeguamento del canone. Cass. n. 3132/2018: la Cassazione ha censurato la Corte d’appello che aveva applicato l’art. 1367 c.c. in modo da “escludere” l’efficacia di un meccanismo contrattuale pattuito, ribaltando il principio nella sua direzione opposta.
▶ Caso 5 — Polizza assicurativa: clausola di estensione della garanzia. Cass. n. 11748/2018: la decisione ha chiarito l’ambito applicativo del principio di conservazione, affermando che esso opera come criterio di scelta “in presenza di alternative interpretative” e non come regola generale di massimizzazione dell’efficacia contrattuale.
▶ Caso 6 — Contratto assicurativo: coordinamento con art. 1370 c.c. C.App. Roma n. 2270/2025: il principio di conservazione ex art. 1367 c.c. “opera solo in caso di dubbio residuo dopo l’interpretazione ex artt. 1362–1366 c.c.”, e — quando il dubbio permane — si combina con la clausola contra proferentem dell’art. 1370 c.c. per orientare la scelta verso l’interpretazione favorevole all’assicurato.
▶ Caso 7 — Polizza assicurativa: clausola di esclusione (Trib. Palermo). Trib. Palermo n. 5589/2024: il Tribunale ha applicato espressamente l’art. 1367 c.c., affermando che la clausola di polizza va interpretata “nel senso in cui possa avere effetto” anziché in quello che la privi di rilevanza operativa, e che tale lettura è imposta dal principio di conservazione.
▶ Caso 8 — Contratto di franchise: clausola di durata. Trib. Milano n. 2707/2025: il Tribunale ha richiamato l’art. 1367 c.c. per interpretare la clausola di durata del contratto di franchising, preferendo la lettura che “garantisca la conservazione” del vincolo negoziale per il periodo concordato.
▶ Caso 9 — Contratto di locazione commerciale (Trib. Ragusa). Trib. Ragusa n. 1128/2024: in presenza di una clausola di polizza assicurativa ambigua, il Tribunale ha rilevato l’incertezza residua all’esito dei criteri soggettivi e ha applicato l’art. 1367 c.c. in combinazione con l’art. 1370 c.c., interpretando la clausola nel senso favorevole all’assicurato/aderente.
Art. 1368 — Pratiche generali interpretative
Testo normativo vigente
Art. 1368 c.c. — Pratiche generali interpretative
Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
Ratio e contenuto
L’art. 1368 c.c. introduce il criterio delle pratiche generali interpretative: le clausole ambigue si interpretano in conformità a ciò che si pratica generalmente nel luogo di conclusione del contratto (primo comma), con una regola speciale per i contratti d’impresa (secondo comma), nei quali il parametro diventa la sede dell’imprenditore.
La ratio è di tipo oggettivo-sociale: le parti, inserendo una clausola, si conformano implicitamente ai significati che quella clausola assume nella pratica del luogo e del settore di riferimento. Il canone valorizza, dunque, la consuetudine interpretativa locale come elemento di chiarificazione del dato testuale.
Distinzione dagli usi normativi e negoziali
Le “pratiche generali” di cui all’art. 1368 c.c. non coincidono né con gli usi normativi (fonti del diritto ex art. 1 disp. prel. c.c.) né con le clausole d’uso di cui all’art. 1340 c.c. (che integrano il contenuto contrattuale):
| Istituto | Fonte | Funzione | Effetto |
| Art. 1340 c.c. — clausole d’uso | Uso negoziale del luogo/settore | Integrazione del contratto | Inserimento automatico di contenuto |
| Art. 1368 c.c. — pratiche generali | Pratica interpretativa locale | Interpretazione delle clausole ambigue | Chiarimento del significato esistente |
| Artt. 1 disp. prel. — usi normativi | Consuetudine giuridica | Fonte del diritto sussidiaria | Disciplina oggettiva del rapporto |
La regola speciale per i contratti d’impresa
Il secondo comma dell’art. 1368 c.c. introduce una regola speciale per i contratti nei quali una delle parti sia un imprenditore: in tal caso, il parametro delle pratiche generali si sposta dal luogo di conclusione del contratto alla sede dell’impresa. La ratio è quella di ancorare l’interpretazione al contesto professionale in cui l’imprenditore opera, presumendo che le clausole abbiano il significato usuale in quel contesto d’affari.
La norma richiede che “una delle parti” sia imprenditore: non occorre che lo siano entrambe. Nell’ambito dei contratti B2C (business to consumer), il secondo comma trova applicazione tenendo conto della sede dell’imprenditore, ma la sua operatività deve essere coordinata con le disposizioni protettive del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), che impongono un’interpretazione favorevole al consumatore.
Art. 1369 — Espressioni con più sensi
Testo normativo vigente
Art. 1369 c.c. — Espressioni con più sensi
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Ratio e contenuto
L’art. 1369 c.c. affronta il caso — frequentissimo nella prassi — di espressioni linguisticamente polisemiche, ossia suscettibili di più significati grammaticalmente e semanticamente plausibili. La norma fornisce un criterio di scelta: in caso di dubbio, deve prevalere il senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Il canone è di tipo teleologico-sistematico: la scelta tra i significati possibili avviene alla luce di ciò che appare maggiormente coerente con il tipo di contratto concluso e con la sua causa concreta. L’interprete deve dunque chiedersi: quale dei significati possibili è più funzionale allo scopo economico-giuridico che il contratto persegue?
Rapporto con gli altri criteri oggettivi
L’art. 1369 c.c. è il canone più funzionale tra quelli oggettivi: a differenza dell’art. 1367 c.c. (che sceglie tra efficace e inefficace) e dell’art. 1370 c.c. (che sceglie sulla base del soggetto che ha predisposto la clausola), l’art. 1369 c.c. sceglie tra i significati possibili in base alla convenienza rispetto all’economia contrattuale complessiva.
Il canone opera “nel dubbio”, confermando il carattere sussidiario di tutti i criteri oggettivi: esso presuppone che i criteri soggettivi degli artt. 1362–1365 c.c. siano stati applicati senza produrre un risultato univoco.
Applicazioni pratiche
Il criterio è di particolare rilievo nei contratti a struttura complessa o nei contratti atipici, dove la “natura” del contratto non è definita a priori da una disciplina tipologica. In questi casi, la natura del contratto è essa stessa in parte oggetto di interpretazione, e l’art. 1369 c.c. svolge una funzione di raccordo tra ermeneutica e qualificazione.
Applicazioni ricorrenti:
-
termini tecnico-giuridici con significato diverso a seconda del ramo del diritto applicabile;
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clausole che rinviano a parametri economici suscettibili di più calcoli;
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espressioni straniere o gergali nel contratto internazionale.
Art. 1370 — Interpretazione contro l’autore della clausola
Testo normativo vigente
Art. 1370 c.c. — Interpretazione contro l’autore della clausola
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.
Struttura e fondamento
L’art. 1370 c.c. codifica la regola contra proferentem (o contra stipulatorem): in presenza di dubbio interpretativo residuo, la clausola predisposta da una parte si interpreta a favore dell’altra. Il fondamento è duplice:
-
Principio di autoresponsabilità: chi redige il testo contrattuale sopporta il rischio dell’oscurità della propria formulazione. Se avesse voluto un determinato significato, avrebbe potuto esprimerlo con chiarezza.
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Riequilibrio del potere negoziale: nei contratti predisposti unilateralmente, la parte aderente non ha avuto la possibilità di negoziare il contenuto delle clausole; l’ambiguità non deve pertanto ritorcersi contro di essa.
Presupposti applicativi
La regola opera a tre condizioni cumulative:
a) Clausole inserite in condizioni generali, moduli o formulari. L’art. 1370 c.c. si applica esclusivamente alle clausole predisposte da uno dei contraenti, non alle clausole negoziate tra le parti. Il testo della norma è chiaro: “condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti”. Le clausole oggetto di trattativa individuale non soggiacciono al criterio contra proferentem dell’art. 1370 c.c.
b) Ambiguità residua. Il criterio opera solo “nel dubbio”: si applica soltanto dopo aver esaurito i criteri soggettivi degli artt. 1362–1365 c.c. e gli altri criteri oggettivi degli artt. 1366–1369 c.c. Quando questi ultimi abbiano già risolto l’ambiguità, non vi è spazio per l’art. 1370 c.c.
c) Necessità di identificare l’autore della clausola. Occorre verificare quale delle parti abbia predisposto la clausola controversa. Nei contratti per adesione, tale identificazione è di regola agevole; nei contratti misti o nelle operazioni in cui entrambe le parti abbiano contribuito alla redazione del testo, la questione può essere più complessa.
Carattere residuale e gerarchia rispetto agli altri criteri
Il carattere residuale dell’art. 1370 c.c. è uno dei punti più ribaditi dalla Cassazione. La norma non è un criterio di prima applicazione, né uno strumento di politica del diritto per proteggere la parte debole in ogni caso di ambiguità: essa interviene solo quando tutti gli altri strumenti ermeneutici siano stati esauriti senza risultato.
Cass. n. 19382/2017 ha qualificato l’art. 1370 c.c. come “criterio residuale” e ha affermato che nel caso di specie non vi era “alcuno spazio” per la sua applicazione, perché i criteri soggettivi avevano già fornito un risultato interpretativo univoco.
Cass. n. 19750/2018 ha richiamato il “gradualismo ermeneutico” e ha ribadito che la regola dell’art. 1370 c.c. è applicabile “solo nell’ipotesi che non si sia potuto giungere a diversa soluzione con i criteri precedenti”.
Cass. n. 15476/2014 ha affermato che il giudice di merito ha “impropriamente” applicato l’art. 1370 c.c. come primo criterio interpretativo, omettendo di verificare preventivamente se i criteri soggettivi consentissero di risolvere l’ambiguità.
Rapporto con l’art. 1341 c.c. e con il Codice del Consumo
L’art. 1370 c.c. si coordina con l’art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto) sul piano del regime applicabile ai contratti predisposti, ma opera su un piano diverso: l’art. 1341 c.c. governa la conoscibilità e l’efficacia delle condizioni generali; l’art. 1370 c.c. governa la loro interpretazione in caso di ambiguità.
Nei contratti con i consumatori, l’art. 1370 c.c. trova un’applicazione amplificata attraverso l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che riproduce e potenzia la regola contra proferentem per le clausole dei contratti B2C: “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.” La norma consumeristica differisce dall’art. 1370 c.c. perché non richiede che la clausola sia inserita in condizioni generali, ma si applica a qualsiasi clausola del contratto con il consumatore, e perché — secondo l’orientamento prevalente — opera già quando sussista un “dubbio” senza richiedere il preventivo esaurimento degli altri criteri.
Casistica
▶ Caso 1 — Polizza assicurativa: clausola “non abilitati alla guida”. Cass. n. 13834/2026: la Cassazione ha ritenuto ambigua la clausola assicurativa che escludeva la copertura per sinistri causati da “soggetti non abilitati alla guida” e ha applicato l’art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore-predisponente, affermando che l’ambiguità doveva gravare su chi aveva redatto il testo.
▶ Caso 2 — Condizioni generali di polizza: clausola di esclusione del rischio professionale. Trib. Cuneo n. 190/2025: il Tribunale ha interpretato le condizioni generali di polizza applicando l’art. 1370 c.c. dopo aver esaurito i criteri soggettivi, affermando che la clausola di esclusione doveva essere letta in senso favorevole all’assicurato in quanto predisposta unilateralmente dall’assicuratore.
▶ Caso 3 — Polizza assicurativa: clausola di limitazione della garanzia (C.App. Roma). C.App. Roma n. 753/2026: la Corte d’appello ha applicato espressamente l’art. 1370 c.c., richiamando che la clausola di esclusione predisposta dalla compagnia assicurativa doveva essere interpretata in senso favorevole all’assicurato, in quanto il dubbio interpretativo non poteva essere risolto a svantaggio di chi non aveva avuto voce in capitolo nella redazione.
▶ Caso 4 — Contratto di assicurazione: clausola di esclusione per sinistro doloso. Cass. n. 9383/2016: la Cassazione ha affermato che, “ove si ritenga che un dubbio interpretativo permanga” dopo l’applicazione degli altri criteri, la clausola assicurativa di esclusione va interpretata a sfavore dell’assicuratore predisponente ex art. 1370 c.c.
▶ Caso 5 — Contratto bancario: clausola di anatocismo. Cass. n. 17581/2015: la Cassazione ha applicato la regola dell’art. 1370 c.c. (“clausole predisposte… si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente”) nel contesto dell’interpretazione di una condizione generale bancaria, confermandone il carattere residuale e la necessità di esaurire previamente i criteri soggettivi.
▶ Caso 6 — Condizioni generali di contratto: clausola di limitazione della responsabilità. Cass. n. 11001/2001: la Cassazione ha applicato l’art. 1370 c.c. come “criterio sussidiario” nell’interpretazione di una clausola predisposta da una parte, dopo aver verificato che i criteri principali non avevano consentito di attribuire alla clausola un significato univoco.
▶ Caso 7 — Contratti di assicurazione: regole finali artt. 1370-1371 c.c. Cass. n. 9375/2017: la Cassazione ha esaminato la corretta applicazione dei “criteri di interpretazione finali” degli artt. 1370 e 1371 c.c., affermando che i canoni contra proferentem e dell’equo contemperamento operano in via graduata e residuale, e che il giudice di merito aveva correttamente atteso l’esaurimento dei criteri precedenti prima di applicarli.
Art. 1371 — Regole finali
Testo normativo vigente
Art. 1371 c.c. — Regole finali
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
Struttura e posizione nel sistema
L’art. 1371 c.c. è la norma di chiusura del sistema ermeneutico codicistico. Essa opera come “ultima spiaggia” dell’interprete: si applica solo quando, “nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo”, il contratto rimanga oscuro. Il riferimento all’applicazione di tutte le norme del Capo IV indica inequivocabilmente il carattere estremo e residuale del canone: ogni altro criterio — soggettivo e oggettivo — deve essere stato previamente esaurito.
Il carattere espressamente “supplementare” del canone è stato riconosciuto da Cass. n. 39382/2021, che ha affermato che l’art. 1371 c.c. ha “carattere espressamente supplementare” e si applica solo quando, “esperiti gli altri criteri”, il contratto rimanga ancora oscuro. In senso conforme, C.App. Roma n. 4168/2025 ha precisato che l’art. 1371 c.c. “può operare solo quando, malgrado l’applicazione degli artt. 1362–1370 c.c., il contratto rimanga oscuro”.
La duplice regola: contratto gratuito e contratto oneroso
L’art. 1371 c.c. introduce una distinzione fondamentale tra contratto a titolo gratuito e contratto a titolo oneroso:
a) Contratto a titolo gratuito: deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato. La ratio è coerente con il principio generale che governa gli atti di liberalità: chi si obbliga senza corrispettivo non deve subire un onere maggiore di quello che risulta con certezza dalla sua manifestazione di volontà. Il dubbio ricade sul disponente e va risolto in suo favore.
b) Contratto a titolo oneroso: deve essere inteso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Qui la ratio è diversa: in un rapporto sinallagmatico, nessuna delle parti ha una posizione privilegiata; la soluzione del dubbio deve quindi trovare un equilibrio tra le posizioni contrapposte, valorizzando l’assetto di interessi complessivo dell’operazione economica.
Il presupposto dell'”oscurità residua”
Il canone non opera quando i criteri precedenti — pur non fornendo un risultato letteralmente univoco — abbiano comunque consentito di pervenire a una interpretazione plausibile e ragionevolmente fondata. L’oscurità che l’art. 1371 c.c. presuppone è quella assoluta, ossia l’impossibilità di attribuire alla clausola qualsiasi significato ricostruibile attraverso i canoni degli artt. 1362–1370 c.c.
Cass. n. 35565/2023 ha chiarito che l’interpretazione “nel senso meno gravoso” opera solo se ricorre il presupposto di fatto dell’oscurità residua dopo l’applicazione di tutti i criteri precedenti; ha rigettato la censura del ricorrente che invocava l’art. 1371 c.c. in un caso in cui i criteri soggettivi avevano già fornito un risultato interpretativo sufficientemente determinato.
Rapporto con l’art. 1370 c.c.
Cass. n. 9375/2017 ha collocato sullo stesso piano gli artt. 1370 e 1371 c.c. come criteri “finali”, ribadendo che entrambi operano in via graduata e residuale: prima si applica la contra proferentem (art. 1370), che ha il vantaggio di fornire un criterio di scelta tra i significati possibili legato alla figura del predisponente; solo se residua ancora oscurità — o se la clausola non è stata predisposta da una sola parte — entra in gioco l’art. 1371 c.c. con le sue due regole finali.
Casistica
▶ Caso 1 — Contratto oneroso: clausola di ripartizione del rischio. Cass. n. 35565/2023: la Cassazione ha applicato direttamente la regola dell’art. 1371 c.c. al contratto oneroso, chiarendo che il “senso che realizzi l’equo contemperamento” va inteso come scelta del significato che meglio bilanci le posizioni delle parti, senza favorire né l’una né l’altra.
▶ Caso 2 — Contratto di appalto: clausola di determinazione del corrispettivo. C.App. Roma n. 4168/2025: la Corte d’appello ha applicato l’art. 1371 c.c. quale “criterio di interpretazione supplementare”, dopo aver esaurito tutti i criteri precedenti, e ha scelto la lettura che realizzava l’equo contemperamento degli interessi delle parti in un contratto di appalto.
▶ Caso 3 — Contratto di compravendita: clausola oscura sul prezzo. Cass. n. 39382/2021: la Cassazione ha rigettato il motivo che invocava l’art. 1371 c.c. rilevando che il canone non poteva operare in quanto i criteri precedenti avevano già fornito un risultato interpretativo sufficientemente determinato; ha però chiarito nel dettaglio la struttura della norma e i suoi presupposti applicativi.
▶ Caso 4 — Contratto a titolo oneroso con prestazione ambigua. Cass. n. 7377/2015: la Cassazione ha richiamato la “regola finale” dell’art. 1371 c.c. chiarendo che essa opera “diversamente a seconda del tipo di contratto” (gratuito o oneroso), e ha indicato che l’equo contemperamento degli interessi non deve essere confuso con una riduzione proporzionale delle prestazioni, bensì con una scelta interpretativa coerente con l’economia complessiva dell’accordo.
▶ Caso 5 — Coordinamento tra artt. 1370 e 1371 c.c. in contratto assicurativo. Cass. n. 9375/2017: la Cassazione ha esaminato il rapporto tra i due criteri “finali” e ha confermato che la sequenza corretta è: prima contra proferentem ex art. 1370 c.c. (se la clausola è predisposta da una parte), poi equo contemperamento ex art. 1371 c.c. (se il dubbio persiste).
Il sindacato della Corte di Cassazione sull’interpretazione contrattuale
Regola generale: riserva al giudice di merito
L’interpretazione del contratto è, nel sistema processuale italiano, un’attività riservata al giudice di merito. Il giudice di primo grado e quello d’appello sono i giudici del fatto contrattuale; la Corte di Cassazione è giudice di legittimità e, in linea di principio, non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito.
Questo principio è affermato con assoluta costanza dalla giurisprudenza. Cass. n. 14319/2026 e Cass. n. 14320/2026 — gemelle — hanno ribadito che l’interpretazione contrattuale è “ammissibile come motivo ex art. 360 c.p.c.” solo quando deduca la violazione dei canoni ermeneutici, e non quando contesti il risultato interpretativo in sé.
Cass. n. 25869/2023 ha qualificato l’interpretazione del contratto come “indagine di fatto riservata al giudice di merito”, sindacabile in Cassazione solo per violazione delle regole di ermeneutica.
I due motivi di ricorso per cassazione in materia di interpretazione
Il ricorso per cassazione sull’interpretazione contrattuale può essere fondato su due distinti vizi, tra loro separati sul piano dogmatico e processuale:
a) Violazione dei canoni ermeneutici (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. — violazione di norma di diritto)
Le norme degli artt. 1362–1371 c.c. sono norme di diritto, non mere regole di prudenza o direttive non vincolanti. La loro violazione è censurabile come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo è ammissibile quando il ricorrente:
-
indica specificamente quale canone ermeneutico è stato violato;
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indica il punto preciso della motivazione in cui la violazione si è verificata;
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dimostra che l’applicazione corretta del canone avrebbe condotto a un risultato diverso.
Cass. n. 9698/2026 ha chiarito che “l’accoglimento in cassazione richiede la specifica indicazione del canone ermeneutico violato e del punto e modo in cui la violazione si è manifestata”; un motivo generico — che si limiti a contrapporre una propria interpretazione a quella del giudice di merito — è inammissibile.
Cass. n. 503/2024 ha precisato che le “censure ermeneutiche devono individuare puntualmente il canone legale” violato e il modo in cui l’errore ha determinato l’erronea interpretazione.
b) Omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)
Qualora la censura riguardi non la violazione di un canone ermeneutico, ma l’omessa considerazione di un elemento fattuale decisivo (es. un documento, un comportamento successivo delle parti, un uso commerciale), il motivo si inquadra nell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La distinzione è rilevante perché il vizio ex n. 3 è error iuris (più facilmente accolto), mentre il vizio ex n. 5 soggiace ai limiti della doppia conforme (art. 348-ter c.p.c.) e ai requisiti di decisività del fatto omesso.
Cass. n. 14320/2026 ha tracciato espressamente la distinzione tra le due tipologie di vizio, chiarendo che la censura è inammissibile quando, pur formalmente invocando la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., nella sostanza mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali.
L’inammissibilità del motivo che contrappone un’interpretazione alternativa
Il principio più ricorrente nella giurisprudenza della Cassazione in materia di interpretazione contrattuale è che il motivo è inammissibile quando il ricorrente si limita a prospettare una propria interpretazione alternativa, senza dimostrare che il giudice di merito abbia violato un canone ermeneutico specifico.
Cass. n. 9633/2023 ha ribadito che “in sede di cassazione non è censurabile il risultato interpretativo in sé”, ma solo l’eventuale violazione delle regole del processo ermeneutico.
Cass. n. 25364/2025 ha dichiarato inammissibile il motivo che denunciava la violazione degli artt. 1362–1363–1366 c.c. in relazione all’interpretazione di un accordo quadro, rilevando che la censura era in realtà diretta a ottenere una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito.
Cass. n. 25060/2025 ha confermato che l’interpretazione è “riservata al giudice di merito” e che il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per violazione delle regole ermeneutiche, non per ottenere un riesame del merito interpretativo.
Il requisito della specificità del motivo: indicazione del canone violato
La giurisprudenza più recente ha accentuato il requisito di specificità del motivo di ricorso in materia interpretativa: non è sufficiente invocare genericamente la violazione degli “artt. 1362 ss. c.c.”, ma occorre indicare quale specifico canone è stato violato e in quale passaggio argomentativo della sentenza impugnata si è verificata la violazione.
Cass. n. 25060/2025, Cass. n. 23530/2025 e Cass. n. 12126/2026 costituiscono un filone omogeneo recente che conferma questo indirizzo: la censura è inammissibile quando — pur formalmente invocando la violazione dei canoni ermeneutici — nella sostanza mira a far riesaminare il merito interpretativo.
Cass. n. 38242/2021 ha chiarito che la censura è ammissibile solo quando specificamente dimostri “quale canone ermeneutico è stato violato” e “come la violazione ha influenzato il risultato interpretativo”.
Quando la Cassazione accoglie il motivo interpretativo
Nonostante il rigore del principio di riserva al giudice di merito, la Cassazione accoglie i motivi fondati sulla violazione dei canoni ermeneutici in alcune situazioni tipiche:
i) Violazione dell’ordine gerarchico dei criteri: il giudice di merito ha applicato un criterio oggettivo (es. art. 1367 c.c.) senza previamente esaurire i criteri soggettivi (artt. 1362–1365 c.c.). Vedere: Cass. n. 3351/2025; Cass. n. 40931/2021; Cass. n. 15438/2021.
ii) Interpretazione “controletterale” priva di giustificazione: il giudice di merito ha attribuito alla clausola un significato difforme dal tenore letterale senza addurre ragioni specifiche ricavate dal comportamento complessivo delle parti o dal contesto contrattuale. Vedere: Cass. n. 30156/2024; Cass. n. 16704/2017.
iii) Omessa applicazione del canone complessivo (art. 1363 c.c.): il giudice di merito ha interpretato la clausola in isolamento, senza coordinarla con le altre clausole dell’atto. Vedere: Cass. n. 9631/2023; Cass. n. 20294/2019.
iv) Omessa considerazione del comportamento successivo delle parti: il giudice di merito ha ignorato elementi comportamentali post-stipulazione rilevanti ai fini del secondo comma dell’art. 1362 c.c. Vedere: Cass. n. 21317/2020; Cass. n. 25090/2020.
v) Applicazione prematura o impropria della clausola contra proferentem (art. 1370 c.c.): il giudice di merito ha applicato il canone residuale senza aver previamente esaurito i criteri principali. Vedere: Cass. n. 19382/2017; Cass. n. 15476/2014.
vi) Creazione di obblighi non desumibili dal testo o dal comportamento: il giudice di merito ha ricostruito attraverso l’interpretazione un contenuto contrattuale non concordato. Vedere: Cass. n. 29250/2021; Cass. n. 18234/2015.
Il nuovo assetto dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (D.L. 83/2012)
La riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha ridotto l’ambito del vizio motivazionale al solo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Questo ha reso ancora più rilevante la distinzione tra:
-
il vizio ex n. 3 (violazione dei canoni ermeneutici come norme di diritto): non soggetto ai limiti della doppia conforme;
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il vizio ex n. 5 (omesso esame di fatto decisivo): soggetto ai limiti dell’art. 348-ter, comma 4 e 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.
La strategia processuale dell’avvocato che voglia censurare in Cassazione l’interpretazione contrattuale deve dunque privilegiare — ove possibile — la formulazione del motivo come violazione di canone ermeneutico ex n. 3, piuttosto che come vizio motivazionale ex n. 5, per evitare l’inammissibilità conseguente alla doppia conforme.
Cass. n. 26916/2023 ha affrontato espressamente la censura di “violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.” qualificandola come error iuris ex n. 3, e ne ha esaminato il fondamento nel merito, confermando l’importanza della corretta qualificazione del motivo.
Tavola sinottica della giurisprudenza citata
Corte di Cassazione
| N. | Sentenza | Art. principale | Principio |
| 1 | Cass. n. 14319/2026 | Art. 1362 ss. | Sindacato di legittimità sull’interpretazione contrattuale — ammissibilità del motivo solo per violazione di canone ermeneutico specificato |
| 2 | Cass. n. 14320/2026 | Art. 1362 ss. | Distinzione tra violazione di norma ermeneutica (n. 3) e omesso esame di fatto (n. 5) |
| 3 | Cass. n. 13834/2026 | Art. 1370 | Clausola assicurativa ambigua — applicazione contra proferentem a sfavore dell’assicuratore |
| 4 | Cass. n. 12144/2026 | Art. 1362 | Corretta applicazione dei canoni ermeneutici da parte del giudice di merito |
| 5 | Cass. n. 12126/2026 | Art. 1362 ss. | Inammissibilità del motivo generico che contrappone interpretazione alternativa |
| 6 | Cass. n. 9698/2026 | Art. 1362 ss. | Necessità di indicare specificamente il canone violato e il punto della motivazione |
| 7 | Cass. n. 19680/2025 | Art. 1362 | Indagine sulla comune intenzione — non riducibile al solo significato letterale |
| 8 | Cass. n. 25364/2025 | Art. 1362-1363-1366 | Inammissibilità del motivo che censura il risultato interpretativo, non la violazione del canone |
| 9 | Cass. n. 25060/2025 | Art. 1362 ss. | Riserva al giudice di merito — censurabilità solo per violazione di canone ermeneutico |
| 10 | Cass. n. 23530/2025 | Art. 1362 ss. | Inammissibilità per mancata specifica indicazione del canone violato |
| 11 | Cass. n. 15603/2025 | Art. 1367 | Principio di conservazione — non opera per estendere la portata della clausola oltre i criteri soggettivi |
| 12 | Cass. n. 13192/2025 | Art. 1362 | Interpretazione soggettiva — elemento letterale non assoluto; comportamento complessivo decisivo (contratto collettivo) |
| 13 | Cass. n. 900/2025 | Art. 1362-1363 | Comportamento complessivo delle parti — necessità di valutazione d’insieme, non di atti isolati |
| 14 | Cass. n. 3351/2025 | Art. 1362-1371 | Gerarchia dei criteri ermeneutici — prevalenza dei criteri soggettivi su quelli oggettivi |
| 15 | Cass. n. 26/2025 | Art. 1367 | Principio di conservazione — preferenza per il significato efficace in caso di oscurità residua |
| 16 | Cass. n. 503/2024 | Art. 1362 ss. | Censure ermeneutiche — specificità del motivo di ricorso richiesta |
| 17 | Cass. n. 30156/2024 | Art. 1362 | Interpretazione “controletterale” vietata senza adeguata motivazione |
| 18 | Cass. n. 9631/2023 | Art. 1362-1363 | Elemento letterale da valutare insieme agli altri criteri; interpretazione complessiva |
| 19 | Cass. n. 9633/2023 | Art. 1362 ss. | Non censurabile in Cassazione il risultato interpretativo in sé |
| 20 | Cass. n. 35565/2023 | Art. 1371 | Regola finale — opera solo se oscurità persiste dopo tutti i criteri precedenti |
| 21 | Cass. n. 26916/2023 | Art. 1362-1363 | Censura di violazione come error iuris ex n. 3 c.p.c. — ammissibilità e requisiti |
| 22 | Cass. n. 25869/2023 | Art. 1362 ss. | Interpretazione — indagine di fatto riservata al merito; sindacabile solo per violazione regole ermeneutiche |
| 23 | Cass. n. 8097/2022 | Art. 1362 | Clausola interpretata in isolamento — cassazione per omessa valutazione del contesto |
| 24 | Cass. n. 18530/2022 | Art. 1362-1363-1366-1367 | Applicazione combinata dei criteri ermeneutici — corretto iter argomentativo del giudice di merito |
| 25 | Cass. n. 40931/2021 | Art. 1362-1371 | Gerarchia dei criteri — priorità dei criteri soggettivi |
| 26 | Cass. n. 29250/2021 | Art. 1362 | Divieto di creare obblighi non desumibili da testo o comportamento |
| 27 | Cass. n. 27016/2021 | Art. 1366 | Buona fede ermeneutica — portata sussidiaria; opera dopo i criteri soggettivi |
| 28 | Cass. n. 39382/2021 | Art. 1371 | Carattere supplementare — presupposto dell’oscurità residua assoluta |
| 29 | Cass. n. 38837/2021 | Art. 1362 ss. | Censurabile in Cassazione solo la violazione dei canoni, non la scelta interpretativa |
| 30 | Cass. n. 37472/2021 | Art. 1362 ss. | Interpretazione riservata al merito — censurabilità solo per violazione canoni legali |
| 31 | Cass. n. 38242/2021 | Art. 1362 ss. | Specificità del motivo — necessità di indicare canone violato e sua incidenza sul risultato |
| 32 | Cass. n. 15438/2021 | Art. 1362 ss. | Gerarchia interna — criteri soggettivi prioritari su quelli oggettivi |
| 33 | Cass. n. 25090/2020 | Art. 1362 | Comportamento posteriore come elemento interpretativo di primaria importanza |
| 34 | Cass. n. 21317/2020 | Art. 1362 | Comportamento complessivo — valutazione d’insieme del rapporto contrattuale (lavoro) |
| 35 | Cass. n. 5893/2020 | Art. 1367 | Principio di conservazione — carattere sussidiario; solo dopo criteri soggettivi |
| 36 | Cass. n. 16587/2019 | Art. 1362-1371 | Gerarchia interna tra canoni soggettivi e integrativi |
| 37 | Cass. n. 24475/2019 | Art. 1362 | Clausola chiara — il dato letterale esprime già la volontà comune |
| 38 | Cass. n. 25341/2019 | Art. 1367 | Principio di conservazione — clausola di esclusività nel contratto di lavoro |
| 39 | Cass. n. 20294/2019 | Art. 1362-1363 | Violazione dell’art. 1363 c.c. autonomamente censurabile come violazione di norma di diritto |
| 40 | Cass. n. 12375/2019 | Art. 1362-1371 | Violazione dei canoni ermeneutici — requisiti del motivo di ricorso per Cassazione |
| 41 | Cass. n. 10699/2019 | Art. 1362-1371 | Sindacato di legittimità — solo per violazione delle regole legali di ermeneutica |
| 42 | Cass. n. 9606/2019 | Art. 1362-1369 | Canoni ermeneutici codicistici — interpretazione riservata al giudice di merito |
| 43 | Cass. n. 1502/2019 | Art. 1362 | Comune intenzione — ricostruita da testo e comportamento complessivo senza alterare il vincolo |
| 44 | Cass. n. 30483/2018 | Art. 1362 | Indagine sulla comune intenzione — comportamento complessivo e posteriore |
| 45 | Cass. n. 30472/2018 | Art. 1362 ss. | Interpretazione riservata al merito — sindacato in Cassazione solo per violazione canoni |
| 46 | Cass. n. 19750/2018 | Art. 1370 | Gradualismo ermeneutico — art. 1370 c.c. applicabile solo dopo esaurimento criteri precedenti |
| 47 | Cass. n. 19493/2018 | Art. 1367 | Principio di conservazione — no all’interpretazione che priva la clausola di qualunque effetto |
| 48 | Cass. n. 11748/2018 | Art. 1367 | Ambito applicativo del principio di conservazione — in presenza di alternative interpretative |
| 49 | Cass. n. 3132/2018 | Art. 1367 | Principio di conservazione — divieto di applicazione in senso contrario all’efficacia della clausola |
| 50 | Cass. n. 24724/2018 | Art. 1362 ss. | Gerarchia dei canoni ermeneutici — interpretazione come accertamento di fatto |
| 51 | Cass. n. 20955/2017 | Art. 1362 ss. | Interpretazione contrattuale come accertamento di fatto — censurabile solo per violazione canoni |
| 52 | Cass. n. 19382/2017 | Art. 1370 | Contra proferentem — carattere residuale; nessuno spazio se criteri soggettivi già risolutivi |
| 53 | Cass. n. 16704/2017 | Art. 1362 | Accoglimento per violazione dei canoni ermeneutici — uso errato dei criteri da parte del merito |
| 54 | Cass. n. 9375/2017 | Art. 1370-1371 | Criteri “finali” — gradualità: prima contra proferentem, poi equo contemperamento |
| 55 | Cass. n. 8696/2017 | Art. 1367 | Principio di conservazione — applicazione nella qualificazione/interpretazione del contratto |
| 56 | Cass. n. 29656/2017 | Art. 1362 | Polizza fideiussoria — portata della garanzia interpretata secondo i canoni ermeneutici |
| 57 | Cass. n. 20624/2016 | Art. 1367 | Principio di conservazione — natura sussidiaria; solo dopo criteri soggettivi e altri oggettivi |
| 58 | Cass. n. 9383/2016 | Art. 1370 | Contra proferentem in polizza assicurativa — dubbio interpretativo residuo |
| 59 | Cass. n. 18234/2015 | Art. 1362 ss. | Rispetto dell’ordine dei criteri ermeneutici — violazione nel contratto di mandato |
| 60 | Cass. n. 17581/2015 | Art. 1370 | Clausole predisposte — interpretazione in favore dell’aderente (contratto bancario) |
| 61 | Cass. n. 14312/2015 | Art. 1362-1371 | Violazione dei canoni — cassazione per uso errato dell’interpretazione letterale e complessiva |
| 62 | Cass. n. 7377/2015 | Art. 1371 | Regola finale — opera diversamente per contratto gratuito e oneroso |
| 63 | Cass. n. 7100/2015 | Art. 1362 | Comune intenzione — vietata la riscrittura del contratto sotto pretesto di interpretazione |
| 64 | Cass. n. 15476/2014 | Art. 1370 | Impropria applicazione di contra proferentem come primo criterio — cassazione |
| 65 | Cass. n. 11001/2001 | Art. 1370 | Contra proferentem come criterio sussidiario — clausola di limitazione della responsabilità |
Corte d’Appello e Tribunali
| N. | Sentenza | Art. principale | Principio |
| 66 | C.App. Roma n. 4168/2025 | Art. 1371 | Criterio supplementare — oscurità residua e equo contemperamento (appalto) |
| 67 | C.App. Roma n. 2270/2025 | Art. 1367-1370 | Principio di conservazione + contra proferentem — combinazione residuale in polizza assicurativa |
| 68 | C.App. Milano n. 3301/2025 | Art. 1362-1363 | Interpretazione complessiva — clausola n. 15 del contratto commerciale |
| 69 | Trib. Milano n. 2707/2025 | Art. 1367 | Principio di conservazione — clausola di durata nel contratto di franchising |
| 70 | Trib. Cuneo n. 190/2025 | Art. 1370 | Contra proferentem in condizioni generali di polizza — clausola di esclusione |
| 71 | C.App. Catania n. 469/2026 | Art. 1367 | Principio di conservazione — non opera per estendere il contratto; solo per risolvere dubbio residuo |
| 72 | C.App. Roma n. 753/2026 | Art. 1366-1370 | Buona fede ermeneutica + contra proferentem — clausola di esclusione assicurativa |
| 73 | C.App. Firenze n. 1930/2024 | Art. 1362-1367 | Interpretazione di transazione — clausola di rinuncia e principio di conservazione |
| 74 | Trib. Perugia n. 419/2024 | Art. 1362-1365 | Applicazione gerarchica dei criteri soggettivi prima di quelli oggettivi |
| 75 | Trib. Palermo n. 5589/2024 | Art. 1367 | Clausola di polizza interpretata nel senso che le attribuisca effetto |
| 76 | Trib. Ragusa n. 1128/2024 | Art. 1367-1370 | Condizioni generali ambigue — conservazione + contra proferentem in materia assicurativa |