Nullo per frode alla legge il patto che pone la penale solo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14048 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia, l’art. 1750, comma 4, cod. civ. pone la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere identici per le due parti del rapporto ed esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni alteranti la parità delle parti in materia di recesso. È pertanto nullo per frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., il patto che, in aggiunta all’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso, contempli una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all’obbligo di dare preavviso. L’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per inadeguatezza della motivazione, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.

Il Fatto

Una società proponeva domanda di condanna di un collaboratore al pagamento di una penale di 3.000 euro per l’inadempimento di un contratto di collaborazione lavorativa a tempo indeterminato, stipulato il 3 marzo 2020. Il collaboratore aveva receduto dopo due giorni, il 5 marzo 2020, senza prestare alcuna attività lavorativa.

Il tribunale rigettava la domanda, qualificando il rapporto come contratto di agenzia; la Corte d’appello confermava, rilevando la nullità della clausola penale per violazione della parità delle parti in materia di recesso. La società ricorreva in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la previsione contrattuale predeterminava solo a vantaggio del preponente il danno legato al recesso dell’agente. Ne deriva l’assenza della parità tra le parti richiesta dalla disciplina del contratto di agenzia. Irrilevante è che all’agente fossero dovute le provvigioni fisse nel periodo di preavviso, argomento introdotto solo in ricorso.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 24274 del 14/11/2006 e Cass. n. 24478 del 10/09/2021. Entrambe affermano che l’art. 1750, comma 4, cod. civ. vieta le pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso. È quindi nullo, per frode a tale precetto ex art. 1344 cod. civ., il patto che prevede, in aggiunta all’indennità di mancato preavviso, una penale a carico del solo agente, eccessivamente onerosa e tale da incidere in modo significativo sulla sua facoltà di recedere.

Il primo motivo è pertanto infondato. La regola di parità desumibile dall’art. 1750, comma 2, cod. civ., che riconosce a ciascuna parte il diritto di recedere dal contratto a tempo indeterminato con preavviso, e dal comma 4, che impedisce al preponente di osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente, fonda la nullità della clausola sbilanciata.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. L’interpretazione del contratto, traducendosi in accertamento della volontà dei contraenti, è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile per violazione delle regole ermeneutiche ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. o per inadeguatezza della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022). Nel caso concreto la ricorrente si limita a rivendicare un’interpretazione alternativa più favorevole, senza censurare un reale errore ermeneutico.

La Corte ricorda che l’accertamento della volontà negoziale è riservato al giudice del merito (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014) e che, quando di un testo negoziale siano possibili più letture, non è consentito dolersi in sede di legittimità che ne sia stata privilegiata una diversa da quella proposta. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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