Artt. 1372-1381 c.c. — Dell’efficacia del contratto
Art. 1372 — Efficacia del contratto
Testo normativo vigente
Art. 1372 c.c. — Efficacia del contratto Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
(Codice Civile, art. 1372)
§ 1. Inquadramento sistematico
L’art. 1372 c.c. è la norma cardine del sistema degli effetti contrattuali nel Libro IV, Titolo II, Capo V del Codice Civile. Essa esprime, in due commi di straordinaria densità, i due principi fondamentali che governano il vincolo contrattuale: la forza obbligatoria (comma 1) e la relatività degli effetti (comma 2).
Il Capo V — a differenza dei Capi precedenti dedicati alla formazione, ai requisiti e all’interpretazione — disciplina gli effetti che il contratto validamente concluso produce: sia nei confronti delle parti (Sezione I), sia attraverso istituti speciali quali la clausola penale, la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale (Sezione II). L’art. 1372 apre la Sezione I come norma di principio, le cui implicazioni si irradiano su tutto il sistema contrattuale.
Il coordinamento sistematico principale è con:
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Art. 1321 c.c. (definizione di contratto): l’efficacia di cui all’art. 1372 presuppone un contratto validamente concluso nei sensi dell’art. 1321;
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Artt. 1325, 1418 c.c. (requisiti e cause di nullità): il contratto nullo non produce effetti ab initio; il contratto annullabile li produce fino alla pronuncia di annullamento;
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Art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento): la risoluzione è una delle “cause ammesse dalla legge” che sciolgono il contratto ex art. 1372, comma 1;
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Art. 1373 c.c. (recesso unilaterale): il recesso convenzionale deroga al principio di irrecidibilità unilaterale sancito dall’art. 1372;
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Art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzi): è la principale ipotesi di efficacia verso i terzi “nei casi previsti dalla legge” ai sensi dell’art. 1372, comma 2.
§ 2. Il comma 1: la forza di legge del contratto
Il principio pacta sunt servanda
La formula “il contratto ha forza di legge tra le parti” traduce nell’ordinamento italiano il principio romanistico pacta sunt servanda, che impone alle parti il rispetto integrale di quanto liberamente concordato. Il contratto, una volta concluso con l’accordo su tutti gli elementi essenziali di cui all’art. 1325 c.c., vincola le parti in maniera equivalente — per intensità normativa — a una legge.
Ne derivano tre conseguenze fondamentali:
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Irretrattabilità unilaterale: nessuna delle parti può sciogliersi dal vincolo contrattuale mediante semplice manifestazione di volontà, salvo che il contratto stesso preveda la facoltà di recesso ex art. 1373 c.c. o che la legge la attribuisca;
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Inapplicabilità del principio del sopravvenuto squilibrio come causa autonoma di scioglimento: l’eccessiva onerosità sopravvenuta non è causa di scioglimento automatico, ma solo presupposto per l’azione di risoluzione ex artt. 1467–1469 c.c., soggetta a condizioni rigorose;
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Vincolatività del tenore letterale e teleologico: il contenuto del contratto, interpretato secondo i criteri degli artt. 1362–1371 c.c., determina le obbligazioni delle parti con la stessa cogenza di una norma imperativa nel rapporto tra esse.
La Cass. n. 30697/2017 ha ribadito che, una volta accertato il perfezionamento del contratto, questo “ha forza di legge fra le parti” e le conseguenze non possono essere rimesse alla valutazione unilaterale di alcuna di esse: il giudice è vincolato al contenuto del contratto e non può sostituirsi alla volontà delle parti creando obblighi non concordati.
Lo scioglimento per mutuo consenso (mutuo dissenso)
L’art. 1372, comma 1, seconda parte, consente lo scioglimento del contratto “per mutuo consenso”: il c.d. mutuo dissenso o contrarius consensus. Si tratta di un nuovo contratto avente ad oggetto l’estinzione del precedente; la sua struttura è speculare al contratto che scioglie, e richiede pertanto la stessa forma qualora questa sia prescritta ad substantiam per il contratto originario (art. 1350 c.c. in relazione ai contratti immobiliari).
La Cass. n. 4552/2022 ha affrontato espressamente il tema del mutuo dissenso, affermando che:
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lo scioglimento per mutuo consenso opera ex nunc nei contratti ad effetti reali già eseguiti (il trasferimento della proprietà già avvenuto non è travolto automaticamente);
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nei contratti ad effetti obbligatori, lo scioglimento opera con effetto retroattivo ex tunc, salvo che le parti abbiano diversamente stabilito;
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il mutuo dissenso non deve necessariamente essere espresso, potendo risultare da comportamenti concludenti univoci che denotino la comune volontà di sciogliere il vincolo.
Sul profilo fiscale, la CGT I Bologna n. 31/2022 ha applicato il principio dell’opponibilità del mutuo dissenso all’Amministrazione finanziaria, affermando che la risoluzione per mutuo dissenso è inopponibile ai terzi — e dunque anche al Fisco — quando sopravviene dopo che il contratto ha prodotto i propri effetti traslativi; il terzo (anche creditore privilegiato) non è tenuto a subire gli effetti dello scioglimento concordato dalle parti.
La Cass. n. 10333/2016 ha affrontato la “figura generale” del mutuo dissenso in relazione alle modalità di scioglimento di contratti trascritti, affermando che in tale ipotesi anche il mutuo dissenso deve essere trascritto per essere opponibile ai terzi.
§ 3. Il comma 2: il principio di relatività degli effetti contrattuali
La regola generale
Il comma 2 dell’art. 1372 c.c. sancisce il principio di relatività contrattuale (res inter alios acta): il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi, se non nei casi previsti dalla legge. La regola risponde all’esigenza di tutelare i terzi dall’essere vincolati (o pregiudicati) da accordi ai quali sono rimasti estranei.
Il principio ha rilevanza sia in senso attivo (i terzi non acquistano diritti dal contratto, salvo il contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.) che passivo (i terzi non sono gravati da obblighi derivanti dal contratto).
Le eccezioni legali alla relatività
Le principali ipotesi di efficacia del contratto verso i terzi “previste dalla legge” sono:
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Art. 1411 c.c.: contratto a favore di terzo, con effetti attributivi di diritti al terzo beneficiario;
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Art. 2559 c.c.: cessione del contratto d’azienda e degli annessi rapporti;
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Art. 1407 c.c.: cessione del contratto, con efficacia verso il ceduto;
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Art. 2112 c.c.: trasferimento d’azienda e successione nei rapporti di lavoro;
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Art. 1524 c.c.: vendita con riserva di proprietà e opponibilità ai creditori dell’acquirente.
Casistica giurisprudenziale
La Trib. Torino n. 5331/2025 ha applicato il principio di relatività nel contenzioso tra committente, appaltatore e architetto progettista, affermando che la transazione conclusa tra committente e appaltatore non può spiegare efficacia vincolante verso il terzo (l’architetto), che rimane estraneo al contratto transattivo.
La Trib. Napoli n. 11491/2025 ha richiamato espressamente l’art. 1372, comma 2 c.c., qualificando come inefficace verso il terzo la clausola contrattuale che pretendeva di imporre obblighi a soggetto non parte del contratto, senza che vi fosse alcuna norma di legge che consentisse tale effetto.
La Trib. Genova n. 3021/2024 ha affrontato il comma 2 dell’art. 1372 c.c. in un caso di sublocazione, affermando che gli effetti del contratto tra locatore e conduttore non si estendono automaticamente al subconduttore, che rimane terzo rispetto al contratto originario.
La Trib. Viterbo n. 26/2024 ha ribadito che il rapporto contrattuale di prestazione d’opera tra professionista e committente non produce effetti obbligatori verso i terzi beneficiari dell’opera, i quali non acquistano un diritto diretto al risarcimento nei confronti del professionista in forza del solo contratto.
La Trib. Spoleto n. 532/2024 ha applicato l’art. 1372, comma 2, nel caso di locazione o affitto della cosa comune da parte di un comproprietario: il contratto concluso da un solo comproprietario non vincola i contitolari estranei alla stipulazione.
Art. 1373 — Recesso unilaterale
Testo normativo vigente
Art. 1373 c.c. — Recesso unilaterale Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.
(Codice Civile, art. 1373)
§ 4. Inquadramento sistematico e natura giuridica
L’art. 1373 c.c. introduce la facoltà di recesso convenzionale, quale eccezione al principio di irrecidibilità unilaterale del contratto sancito dall’art. 1372, comma 1, c.c. Le parti possono pattuire che una di esse (recesso unilaterale) o entrambe (recesso bilaterale) abbiano la facoltà di sciogliere il vincolo contrattuale mediante una manifestazione unilaterale di volontà recettizia.
La disposizione presuppone che la facoltà di recesso sia attribuita per contratto: il recesso ex art. 1373 è sempre convenzionale e si distingue nettamente:
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dal recesso legale (previsto direttamente dalla legge: ad es. artt. 1671, 1725, 1727 c.c. per l’appalto e il mandato);
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dalla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. (che presuppone l’inadempimento di controparte);
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dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (che opera automaticamente al verificarsi dell’inadempimento pattuito).
Il recesso ex art. 1373 è un diritto potestativo che si esercita mediante dichiarazione recettizia (produce effetti nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario ex art. 1334 c.c.). Esso non richiede né la prova di un inadempimento né una motivazione, salvo diversa pattuizione.
§ 5. Il limite temporale: principio di esecuzione
Contratti a esecuzione istantanea
Il comma 1 circoscrive la facoltà di recesso al momento anteriore al principio di esecuzione del contratto. Una volta che il contratto ha avuto inizio di esecuzione — anche parziale, anche da parte di uno solo dei contraenti — il recesso diventa inefficace.
La ratio è evidente: il recesso è uno strumento di ripensamento (ius poenitendi), giustificato fin quando il contratto non ha ancora prodotto effetti esecutivi concreti. Dopo l’inizio dell’esecuzione, lo scioglimento del rapporto non è più “neutro” e richiede strumenti diversi (mutuo dissenso, risoluzione per inadempimento, rescissione).
Il concetto di “principio di esecuzione” comprende qualsiasi atto di attuazione del contratto, anche di contenuto minimo: la consegna parziale di un bene, il pagamento di un acconto, l’avvio dei lavori in un contratto d’appalto, l’erogazione del primo servizio in un contratto di somministrazione.
Contratti a esecuzione continuata o periodica
Il comma 2 prevede un regime speciale per i contratti di durata (locazione, somministrazione, appalto di servizi, agenzia, ecc.): in questi contratti, il recesso può essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione, ma con effetti solo per il futuro (ex nunc). Le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione non sono travolte dal recesso.
Questo principio di irretroattività del recesso nei contratti di durata è coerente con la struttura stessa di tali contratti, nei quali ogni prestazione ha un’autonoma valenza economica.
§ 6. Il corrispettivo per il recesso: caparra penitenziale e multa penitenziale
La struttura del comma 3
Il comma 3 disciplina il caso in cui il recesso sia subordinato alla prestazione di un corrispettivo: il recesso ha effetto solo quando tale corrispettivo è effettivamente eseguito. La prestazione del corrispettivo è quindi condizione sospensiva dell’efficacia del recesso.
I due istituti principali di corrispettivo per il recesso sono:
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La caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.: somma versata all’atto della conclusione del contratto, che il recedente perde (se ha versato) o deve restituire nel doppio (se ha ricevuto);
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La multa penitenziale: somma che il recedente si obbliga a corrispondere al momento dell’esercizio del recesso, indipendentemente da quanto eventualmente versato a titolo di caparra.
Distinzione dalla caparra confirmatoria
La distinzione tra caparra penitenziale (ex art. 1386 c.c.) e caparra confirmatoria (ex art. 1385 c.c.) è fondamentale nella prassi dei contratti preliminari immobiliari:
| Caparra confirmatoria (art. 1385) | Caparra penitenziale (art. 1386) |
| Funzione di garanzia dell’inadempimento | Funzione di corrispettivo del recesso |
| Il recesso è rimedio contro l’inadempiente | Il recesso è libero (di pentimento) |
| Ritenzione/doppio restituzione per inadempimento | Perdita/doppio restituzione per mero recesso |
| Alternativa a esecuzione forzata e risarcimento | Non alternativa: esaurisce il rimedio |
La Trib. Forlì n. 986/2024 ha chiarito la differenza funzionale tra il recesso collegato all’art. 1385 c.c. (esercitabile in caso di inadempimento, con trattenimento o doppio restituzione della caparra) e il recesso convenzionale ex art. 1373 c.c. con caparra penitenziale ex art. 1386 c.c. (esercitabile liberamente, senza inadempimento, come ius poenitendi): la confusione tra le due ipotesi genera errori processuali nella qualificazione della domanda e nell’individuazione del rimedio spettante.
La Trib. Nola n. 1230/2026 ha ribadito che il recesso convenzionale collegato alla caparra penitenziale opera come meccanismo di risoluzione stragiudiziale con comunicazione recettizia, e che la qualificazione della somma versata come caparra penitenziale (piuttosto che confirmatoria) deve essere ricavata dall’interpretazione complessiva del contratto, con prevalenza della volontà delle parti sull’etichetta utilizzata.
La Trib. Milano n. 5294/2024 ha direttamente applicato l’art. 1373 c.c., qualificando la comunicazione del 7 maggio 2020 come esercizio di un diritto potestativo di recesso ex lege, e ha collegato tale recesso alle clausole contrattuali di scioglimento, verificando la conformità del recesso al limite del “principio di esecuzione”.
La Cass. n. 267/1976 ha affermato il principio — tuttora valido — per cui il recesso unilaterale convenzionale (ius poenitendi) deve seguire le stesse garanzie di forma previste per lo scioglimento del contratto originario, con la conseguenza che, per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., anche la dichiarazione di recesso deve essere formulata per iscritto.
Art. 1374 — Integrazione del contratto
Testo normativo vigente
Art. 1374 c.c. — Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
(Codice Civile, art. 1374)
§ 7. Inquadramento sistematico e funzione
L’art. 1374 c.c. disciplina il fenomeno dell’integrazione eteronoma del contratto: il contenuto contrattuale non è determinato esclusivamente dalla volontà delle parti, ma si arricchisce automaticamente delle conseguenze che derivano dalla legge, dagli usi e dall’equità, secondo un ordine gerarchico vincolante.
La norma si affianca all’art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole) nel presidiare il fenomeno dell’eteronomia contrattuale, ma se ne distingue per funzione e modalità operativa:
| Art. 1339 c.c. | Art. 1374 c.c. |
| Sostituisce clausole difformi con il contenuto imperativo | Colma le lacune del contratto |
| Opera anche contro la volontà delle parti | Opera in aggiunta alla volontà delle parti |
| Fonte: norme imperative di rango legale | Fonte: legge dispositiva, usi, equità |
| Sanzione: nullità parziale + sostituzione | Non è una sanzione: è un ampliamento |
La distinzione è di fondamentale importanza nella prassi: l’art. 1374 non sostituisce clausole volute dalle parti, ma aggiunge obblighi e conseguenze che le parti non hanno regolato (lacune involontarie) o che la legge impone indipendentemente dalla volontà privata.
§ 8. Le tre fonti di integrazione e la loro gerarchia
La legge
La legge è la fonte primaria di integrazione contrattuale: le conseguenze che la legge fa derivare dal contratto si impongono alle parti indipendentemente da una esplicita pattuizione. Trattasi sia di norme imperative (che si applicano anche contro la volontà delle parti) che di norme dispositive (che si applicano solo in mancanza di diversa pattuizione).
La categoria più ricca e rilevante è quella degli obblighi legali accessori, che la legge fa discendere dal tipo contrattuale scelto dalle parti: il venditore è obbligato a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi ex artt. 1490 ss. c.c. anche in assenza di esplicita clausola; il locatore è obbligato a mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto ex art. 1575 c.c.; il mandatario è obbligato a rendere il conto ex art. 1713 c.c.
Gli usi
In mancanza di disciplina legale, il contratto è integrato dagli usi (art. 1374, in richiamo agli artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.). Si tratta delle consuetudini di settore o locali che costituiscono comportamenti reiterati e costanti, ritenuti obbligatori dalla generalità dei consociati (opinio iuris).
Gli usi integrativi si distinguono dagli usi negoziali ex art. 1340 c.c. (clausole d’uso inserite per interpretazione) e dagli usi normativi ex art. 1 disp. prel. c.c. La distinzione è rilevante perché gli usi normativi prevalgono sulla legge dispositiva, mentre gli usi integrativi dell’art. 1374 sono subordinati alla legge.
L’equità
L’equità interviene come fonte residuale di integrazione quando né la legge né gli usi siano in grado di colmare la lacuna. Si tratta della c.d. equità integrativa (distinta dall’equità decisoria ex art. 113 c.p.c. e dall’equità valutativa ex art. 1349 c.c.), che importa la determinazione da parte del giudice del contenuto del rapporto contrattuale secondo i criteri di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede.
L’equità integrativa non consente al giudice di creare obblighi privi di qualsiasi ancoraggio al contenuto del contratto, ma solo di completare razionalmente il regolamento contrattuale nelle parti non disciplinate dalle parti.
§ 9. Casistica giurisprudenziale — il caso AEEG/ARERA
Il filone giurisprudenziale più denso sull’art. 1374 c.c. riguarda il tema dell’efficacia integrativa delle delibere AEEG (oggi ARERA) sui contratti di utenza energetica. La Cassazione ha reso una serie di pronunce gemelle nel 2014 che hanno definito con precisione il perimetro dei due istituti (art. 1339 vs art. 1374):
La Cass. n. 8682/2014, la Cass. n. 8688/2014, la Cass. n. 8773/2014, la Cass. n. 8687/2014, la Cass. n. 8776/2014, la Cass. n. 8685/2014, la Cass. n. 8780/2014, la Cass. n. 8679/2014, la Cass. n. 5252/2014, la Cass. n. 13401/2014 e la Cass. n. 23504/2014 hanno stabilito il seguente principio:
L’art. 6, comma 4, della delibera AEEG n. 200/1999, che impone al distributore di fornire all’utente informazioni sulle modalità di lettura del contatore, non può integrare il contratto di utenza attraverso l’art. 1374 c.c. (fonte integrativa), perché tale meccanismo presuppone una lacuna contrattuale. Se il contratto ha già disciplinato la materia (anche in modo diverso dalla delibera), l’integrazione ex art. 1374 è preclusa. Solo l’art. 1339 c.c. può operare sostitutivamente, ma a condizione che la delibera abbia natura imperativa e non meramente regolatoria.
Questo filone definisce con nettezza il criterio della “pertinenza” dell’art. 1374: l’integrazione è pertinente solo quando il contratto presenta una lacuna, non quando le parti abbiano già regolato la materia, seppur diversamente dalla fonte eteronoma.
La C.App. Milano n. 89/2024 ha applicato questo principio nel giudizio di nullità di un lodo arbitrale, chiarendo che il lodo che viola la regola dell’integrazione ex art. 1374 c.c. è affetto da nullità per violazione di “regola di diritto” ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c.
La Cass. n. 6571/2018 ha ribadito che l’integrazione eteronoma opera solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto: “quando, come nel caso di specie, il contratto ha già definito in modo completo le obbligazioni delle parti, non vi è spazio per l’integrazione ex art. 1374 c.c., che non può essere invocata per modificare ciò che le parti hanno volontariamente pattuito”.
La Cass. n. 14253/2024 ha affrontato la buona fede nell’esecuzione del contratto in combinato con l’art. 1374 c.c. affermando che gli obblighi accessori derivanti dall’integrazione legale (in specie l’obbligo di copertura assicurativa in un contratto di somministrazione) si aggiungono al contenuto espresso senza necessità di una pattuizione specifica, e la loro violazione comporta inadempimento contrattuale risarcibile.
Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
Testo normativo vigente
Art. 1375 c.c. — Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
(Codice Civile, art. 1375)
§ 10. Inquadramento sistematico
L’art. 1375 c.c. è, insieme all’art. 1337 c.c. (buona fede precontrattuale) e all’art. 1366 c.c. (buona fede ermeneutica), uno dei tre pilastri del sistema della buona fede contrattuale nel Codice Civile. La formula dell’art. 1375 è deliberatamente laconica — “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” — e si tratta di un esempio paradigmatico di clausola generale, che attribuisce al giudice un ampio margine di valutazione della condotta delle parti nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.
La buona fede oggettiva in executivis (distinta dalla buona fede soggettiva, che attiene allo stato psicologico del soggetto) impone a ciascuna parte un obbligo di comportamento leale, corretto e solidale verso la controparte nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Si tratta di un parametro di condotta autonomo, che si affianca agli obblighi esplicitamente assunti con il contratto e può generare obblighi accessori non pattuiti.
Il coordinamento sistematico è con:
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Art. 1175 c.c. (obbligo di correttezza del creditore e debitore): la buona fede di cui all’art. 1375 è la specificazione contrattuale del più generale dovere di correttezza;
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Art. 1374 c.c. (integrazione del contratto): la buona fede esecutiva si distingue dall’integrazione, ma con essa interagisce nel generare obblighi accessori;
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Art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede): la buona fede ermeneutica riguarda il momento interpretativo, quella esecutiva il momento dell’esecuzione;
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Art. 1337 c.c. (buona fede precontrattuale): la buona fede percorre l’intero arco del rapporto contrattuale, dal momento delle trattative a quello dell’esecuzione.
§ 11. Il contenuto della buona fede esecutiva
Gli obblighi di protezione e cooperazione
La buona fede in executivis genera, in capo a ciascuna parte, una serie di obblighi accessori non espressamente previsti dal contratto:
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Obbligo di informazione e avviso: ciascuna parte deve comunicare all’altra i fatti sopravvenuti rilevanti per l’esecuzione del contratto, ivi compresi gli impedimenti all’esecuzione;
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Obbligo di cooperazione: ciascuna parte deve facilitare (nei limiti del ragionevole) l’adempimento della controparte, non creando ostacoli all’esecuzione;
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Obbligo di protezione: ciascuna parte deve tutelare la sfera giuridica della controparte da danni evitabili con ordinaria diligenza;
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Divieto di comportamenti contraddittori (venire contra factum proprium): la parte che con il proprio comportamento ha indotto la controparte a fare affidamento su una certa condotta non può poi contraddirsi a danno della controparte.
La Cass. n. 14029/2025 ha affermato che la buona fede/correttezza in executivis impone un comportamento leale e, in particolare, obblighi di informazione e di avviso, anche in relazione a circostanze che, pur non essendo espressamente previste dal contratto, incidono sulla corretta esecuzione del rapporto.
La Cass. n. 17043/2019 ha applicato l’art. 1375 c.c. a un contratto di fornitura di servizi TLC, affermando che il comportamento del fornitore nella fase esecutiva e nelle trattative successive di rinegoziazione deve rispettare il parametro della buona fede oggettiva, e che la condotta tenuta vale quale elemento di prova dell’inadempimento contrattuale.
L’abuso del diritto contrattuale
Il profilo più discusso in dottrina e giurisprudenza è quello dell’abuso del diritto contrattuale come forma di violazione della buona fede esecutiva. Il principio, enucleato dalla giurisprudenza negli ultimi due decenni, consente di paralizzare l’esercizio formalmente lecito di un diritto contrattuale quando esso avvenga con modalità sproporzionate, contrarie allo scopo economico del contratto o tali da cagionare un danno ingiusto alla controparte.
La Cass. n. 16743/2021 ha affrontato il tema dell’abuso del diritto come applicazione della buona fede nell’esecuzione del contratto, richiamando espressamente gli artt. 1175 e 1375 c.c. e interpretandoli alla luce del dovere di solidarietà contrattuale. Ha affermato che l’abuso del diritto ricorre quando: (i) vi è un diritto soggettivo esistente e valido; (ii) il diritto è esercitato per uno scopo diverso da quello per cui è stato riconosciuto; (iii) l’esercizio è sproporzionato rispetto all’interesse perseguito; (iv) il danno alla controparte è prevedibile.
La Cass. n. 8757/2025 ha trattato l’abuso del diritto di recesso esercitato durante un contratto a tempo determinato di associazione in partecipazione, richiamando gli artt. 1175 e 1375 c.c. Ha affermato che il recesso, pur formalmente previsto, è abusivo quando è esercitato al solo scopo di privare la controparte del vantaggio contrattualmente atteso, senza alcun interesse obiettivo del recedente.
La Cass. n. 10324/2020 ha ribadito il principio per cui la mancanza di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. può integrare un “abuso del diritto”, ossia un esercizio del diritto in modalità contraria alla sua funzione: tale abuso non è scriminato dalla titolarità formale del diritto e importa il rimedio risarcitorio.
La Trib. Biella n. 139/2025 ha ritenuto abusivo il recesso ad nutum da un contratto di distribuzione, osservando che il semplice esercizio di un diritto di recesso formalmente valido diventa contrario alla buona fede quando sia strumentale a privare la controparte di un legittimo affidamento consolidato nel tempo, e ha liquidato il danno da violazione della buona fede esecutiva.
La C.App. Bologna n. 1161/2024 ha vagliato la legittimità del recesso bancario da un rapporto di credito, collegando la valutazione di abusività al rispetto della buona fede in executivis ex art. 1375 c.c., e ha escluso l’abuso in presenza di circostanze obiettive che giustificavano il recesso.
L’obbligo di rinegoziazione e le sopravvenienze
Il tema dell’obbligo di rinegoziazione del contratto squilibrato per sopravvenienze si è imposto nell’agenda giurisprudenziale italiana in modo particolarmente urgente durante e dopo la pandemia da Covid-19 (2020-2022). Il dibattito ha visto la buona fede esecutiva come possibile fondamento normativo per un obbligo di adattare il contratto al mutato contesto.
La C.App. Brescia n. 70/2024 ha affrontato espressamente la buona fede nell’esecuzione del contratto come fondamento di un obbligo di rinegoziazione in presenza di sopravvenienze pandemiche. Ha affermato che il debitore che non si è adoperato per proporre una rinegoziazione equa ha violato la buona fede esecutiva, ma ha anche precisato che la violazione di tale obbligo non produce direttamente uno scioglimento del contratto, ma genera un obbligo risarcitorio.
La Trib. Roma n. 16097/2024 ha richiamato il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede e la rinegoziazione in caso di circostanze sopravvenute, precisando che la parte che si è rifiutata di rinegoziare alle condizioni proposte dall’altra non ha per ciò solo violato la buona fede, occorrendo valutare la ragionevolezza delle condizioni proposte e rifiutate.
La Trib. Agrigento n. 163/2025 ha affermato che, in presenza della pandemia e di una significativa alterazione dell’equilibrio del sinallagma contrattuale, la parte che si rifiuta assolutamente di qualsiasi adeguamento del contratto viola l’art. 1375 c.c.
La Trib. L’Aquila n. 331/2024 ha precisato i limiti dell’obbligo di rinegoziazione: tale obbligo sussiste quando la sopravvenienza sia imprevedibile e alteri in modo significativo l’equilibrio contrattuale, ma non può essere invocato per rimettere in discussione l’intera economia del contratto.
La Trib. Catania n. 886/2024 ha chiarito che l’obbligo di buona fede non consente una riduzione unilaterale del canone da parte del conduttore in assenza di accordo con il locatore: la rinegoziazione è un processo bilaterale e la sua mancata accettazione da parte del locatore non abilita il conduttore a inadempiere unilateralmente.
Obblighi informativi e tutela dell’affidamento
La Cass. n. 22776/2019 ha precisato che la buona fede esecutiva ha il limite della necessità che la controparte sia messa in condizione di adempiere ai propri obblighi, e ha richiamato il “generale obbligo di solidarietà contrattuale” derivante dall’art. 2 Cost. in combinato con l’art. 1375 c.c.
La Cass. n. 30853/2022 ha ribadito, in materia di contratto di agenzia, che i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. impongono a ciascuna parte di tenere in considerazione l’interesse dell’altra nella misura in cui ciò sia compatibile con il proprio interesse, senza tuttavia sacrificare quest’ultimo.
La Cass. n. 7181/2015 e la Cass. n. 12080/2015 hanno applicato l’art. 1375 c.c. in pendenza di condizione contrattuale, affermando che le parti devono comportarsi secondo buona fede anche durante il periodo di pendenza della condizione ex art. 1358 c.c., con obblighi di cooperazione e astensione da atti che possano pregiudicare l’avveramento della condizione.
La Cass. n. 14072/2016 ha affermato che il comportamento della promittente venditrice (che aveva garantito l’immobile “libero da vincoli” pur esistendo un’ipoteca non cancellata) integra violazione della buona fede esecutiva, con conseguente responsabilità risarcitoria per i danni causati all’acquirente in buona fede.
La Trib. Bari n. 15/2025 ha affermato che il comportamento di una società concedente contrario alla buona fede nell’esecuzione del contratto di concessione (recesso immotivato e intempestivo, inosservanza dei termini di preavviso) costituisce inadempimento contrattuale risarcibile ex art. 1375 c.c.
La Trib. Firenze n. 1212/2024 ha ricordato che la buona fede contrattuale come principio impone un comportamento cooperativo tra le parti e può arrivare a imporre la rinegoziazione quando l’equilibrio del rapporto è gravemente alterato, ma non può essere utilizzata per creare ex nihilo obblighi che le parti non hanno concordato.
Art. 1376 — Contratto con effetti reali
Testo normativo vigente
Art. 1376 c.c. — Contratto con effetti reali Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
(Codice Civile, art. 1376)
§ 12. Il principio consensualistico
L’art. 1376 c.c. sancisce il principio consensualistico (o solo consensu): nei contratti traslativi aventi ad oggetto una cosa determinata, il trasferimento della proprietà (o del diritto reale) avviene per il solo effetto del consenso legittimamente manifestato, senza che sia necessaria la consegna della cosa o altra formalità aggiuntiva.
Si tratta di una scelta legislativa radicale che distingue nettamente il sistema italiano da quello tedesco (che richiede un negozio reale separato per l’effetto traslativo) e lo avvicina a quello francese. Il contratto obbligatorio e il contratto traslativo coincidono: la compravendita, il contratto di permuta, la donazione — quando abbiano ad oggetto una cosa determinata — producono l’effetto traslativo ipso iure, contestualmente al perfezionamento del consenso.
§ 13. Presupposti e limiti del principio consensualistico
La cosa determinata
Il principio consensualistico opera solo quando l’oggetto del contratto è una cosa determinata (species): l’effetto traslativo è immediato e contestuale alla formazione del consenso. L’identificazione di una species avviene già con la pattuizione contrattuale.
Sono escluse dall’effetto traslativo immediato:
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Le cose determinate nel genere (genus): per esse si applica l’art. 1378 c.c., che richiede l’individuazione come atto separato e successivo;
-
Le cose future: per esse si applica l’art. 1472 c.c., con effetto traslativo differito al momento in cui la cosa viene ad esistenza;
-
Le masse di cose: per esse si applica l’art. 1377 c.c.
Il “consenso legittimamente manifestato”
La formula “consenso delle parti legittimamente manifestato” implica che il contratto sia valido: un contratto nullo non produce l’effetto traslativo. Sono pertanto esclusi i contratti viziati da nullità assoluta ex art. 1418 c.c. (difetto di forma, causa illecita, ecc.) o da annullabilità qualora sia intervenuta la pronuncia di annullamento.
Deroghe convenzionali: il patto di riservato dominio
Le parti possono derogare convenzionalmente al principio consensualistico mediante:
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Il patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. (vendita con riserva della proprietà): il trasferimento della proprietà è differito al pagamento dell’ultima rata del prezzo;
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Il patto di opzione ex art. 1331 c.c.: la proposta è irrevocabile, ma l’effetto traslativo si produce solo con l’esercizio dell’opzione da parte dell’accettante;
-
Il contratto preliminare ex art. 1351 c.c.: obbliga alla stipulazione del definitivo, che sarà il contratto con effetti reali.
Casistica giurisprudenziale
La Cass. n. 1371/2026 e la Cass. n. 1370/2026 (pronunce gemelle della Sezione Tributaria) hanno richiamato espressamente il “principio del consenso traslativo (c.d. principio consensualistico)” ex art. 1376 c.c., affermando che il trasferimento della proprietà avviene per il semplice consenso delle parti, anche in assenza di consegna materiale del bene; ha rilevanza per la determinazione del momento in cui il bene entra nel patrimonio del compratore ai fini fiscali (imposta di registro, IVA).
La Cass. n. 14761/2025 ha affermato, in una compravendita immobiliare, che l’effetto traslativo avviene per il solo consenso ex art. 1376 c.c. e che la successiva consegna materiale dell’immobile non ha rilievo traslativo: il rischio del perimento passa al compratore dal momento del consenso (ex art. 1465 c.c.), indipendentemente dalla consegna.
La Cass. Pen. n. 9598/2025 ha trattato il principio consensualistico in sede penale (furto e appropriazione indebita), affermando che nella compravendita l’effetto traslativo si produce immediatamente con il consenso ex art. 1376 c.c., con la conseguenza che il compratore che si impossessa della cosa prima della consegna non commette furto ma agisce come proprietario.
La Cass. Pen. n. 25448/2026 ha affrontato il problema civilistico del transito della proprietà al momento del consenso in presenza di un patto di riservato dominio, chiarendo che tale patto, in quanto deroga convenzionale al principio consensualistico, deve essere provato rigorosamente e non può essere presunto.
La Trib. Brescia n. 2225/2025 ha interpretato una clausola contrattuale in tema di momento traslativo della proprietà, affermando che le parti avevano inteso derogare convenzionalmente al principio consensualistico, posticipando il trasferimento alla consegna: tale deroga è valida ex art. 1376 in fine (“per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”, che le parti possono modulare).
Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
Testo normativo vigente
Art. 1377 c.c. — Trasferimento di una massa di cose Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
(Codice Civile, art. 1377)
§ 14. La massa come species e il principio consensualistico esteso
L’art. 1377 c.c. estende il principio consensualistico dell’art. 1376 c.c. al caso in cui l’oggetto del trasferimento sia una massa determinata di cose (ad es. l’intero contenuto di un magazzino, tutti i libri di una biblioteca, l’intera produzione di un frutteto in un determinato raccolto).
La ratio della norma è di trattare la massa nel suo complesso come una species: sebbene i singoli componenti debbano essere contati, pesati o misurati per determinare il valore o il prezzo (e tale operazione ha rilievo per effetti specifici, come il calcolo del corrispettivo o la consegna frazionata), il trasferimento della proprietà sull’intera massa si produce — in deroga al regime del genus ex art. 1378 c.c. — al momento del consenso.
La distinzione fondamentale è pertanto:
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Massa determinata (art. 1377): la proprietà si trasferisce subito per consenso, come nella vendita di una species;
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Cosa determinata solo nel genere (art. 1378): la proprietà si trasferisce solo con l’individuazione.
Il criterio discretivo tra i due casi è la determinatezza della massa: se le parti hanno individuato la massa come entità unitaria e specifica (ad es. “tutto il grano contenuto nel silos n. 3”), si applica l’art. 1377; se invece le parti hanno convenuto un quantitativo determinato di cose fungibili da prelevarsi da una scorta non identificata, si applica l’art. 1378.
La giurisprudenza in materia è scarna — a dimostrazione della marginalità pratica dell’istituto — e non sono stati recuperati precedenti specifici. Nella prassi commerciale, la questione si pone soprattutto nelle vendite di aziende o di rami di azienda (dove l’insieme di beni costituisce la massa trasferita), nelle cessioni di portafoglio crediti (dove la cessione in blocco ex art. 58 TUB ha specifica disciplina) e nelle vendite di magazzino in liquidazione.
Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
Testo normativo vigente
Art. 1378 c.c. — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
(Codice Civile, art. 1378)
§ 15. L’individuazione come condizione del trasferimento
Il principio genus nunquam perit
Quando l’oggetto del contratto è determinato solo nel genere (cose fungibili, merci standardizzate, materie prime, valori mobiliari di pari natura), l’effetto traslativo non si produce al momento del consenso ma è differito all’atto dell’individuazione: l’atto con cui le parti (o la legge) identificano le specifiche cose che costituiranno l’oggetto della prestazione.
La ratio è coerente con il principio genus nunquam perit: finché la cosa non è individuata, il debitore non ha compiuto la selezione necessaria e può sempre adempiere prelevando dal genere; solo dopo l’individuazione egli diventa responsabile della conservazione di quelle specifiche cose.
Prima dell’individuazione:
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Il rischio rimane a carico del venditore (periculum est venditoris);
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Il venditore è obbligato a consegnare cose di qualità non inferiore alla media (ex art. 1178 c.c.);
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Il compratore non ha ancora acquistato la proprietà.
Dopo l’individuazione:
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Il rischio passa al compratore (periculum est emptoris);
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Il venditore è responsabile della conservazione delle cose individuate;
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Il compratore è proprietario delle cose individuate.
Le modalità di individuazione
L’individuazione può avvenire:
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D’accordo tra le parti: separazione, pesatura, misurazione, etichettatura concordata;
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Nei modi stabiliti dalle parti: le clausole contrattuali possono predeterminare le modalità (ad es. “le merci si intendono individuate con la loro separazione nel magazzino del venditore”);
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Mediante consegna al vettore o spedizioniere: per le cose destinate al trasporto, l’affidamento al vettore/spedizioniere vale come individuazione, rendendo il compratore proprietario dal momento della consegna al vettore.
Casistica giurisprudenziale
La Trib. Bolzano n. 648/2024 ha applicato espressamente l’art. 1378 c.c. alla vendita di mele (“Golden Delicious”) da un determinato frutteto, affermando che trattandosi di cosa determinata nel genere (varietà di mela, non frutto specifico), la proprietà si trasmette con l’individuazione/consegna al vettore; ha quindi fatto ricadere sul venditore il rischio del deterioramento del prodotto avvenuto prima dell’individuazione.
La C.App. Bologna n. 1124/2025 ha statuito che nella vendita di cose determinate solo nel genere l’individuazione “deve essere fatta” con modalità idonee e ha ritenuto che la semplice separazione delle merci nel capannone del venditore — senza avviso al compratore e senza accordo tra le parti — non è sufficiente ad integrare l’individuazione ai sensi dell’art. 1378 c.c., con conseguente mantenimento del rischio in capo al venditore.
La C.App. Caltanissetta n. 124/2024 ha trattato la questione del rischio del perimento di bestiame nella vendita a peso (“vendita di genus”), affermando che il rischio del perimento è a carico del proprietario (venditore) fino all’individuazione e affidamento al compratore.
La Trib. Treviso n. 1404/2024 ha affermato che, trattandosi di trasferimento di “genus”, non è possibile che il consenso trasferisca direttamente la proprietà, ma occorre un atto ulteriore di individuazione/specificazione: tale principio vale non solo per le cose fisiche ma anche per i crediti pecuniari non specificatamente identificati al momento del contratto.
La Cass. n. 12938/2015 ha richiamato espressamente l’art. 1378 c.c., affermando che la compravendita può avere ad oggetto “cose determinate soltanto nel genere” e che l’individuazione incide solo sull’effetto reale (trasferimento della proprietà) ma non sull’obbligazione del venditore, che sorge immediatamente al momento del contratto.
Art. 1379 — Divieto di alienazione
Testo normativo vigente
Art. 1379 c.c. — Divieto di alienazione Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
(Codice Civile, art. 1379)
§ 16. Natura, struttura e limiti di validità
L’art. 1379 c.c. disciplina il divieto contrattuale di alienazione (pactum de non alienando): il vincolo con cui una parte si obbliga a non trasferire a terzi un diritto (tipicamente la proprietà di un bene) per un determinato periodo.
La norma riflette la tensione tra l’autonomia privata (le parti possono liberamente creare obblighi di non fare) e il principio di libera circolazione dei beni, che è fondamentale nell’ordinamento privatistico italiano.
I presupposti di validità (cumulativi)
Il divieto convenzionale di alienazione è valido solo se concorrono due condizioni cumulative:
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Contenimento entro convenienti limiti di tempo: il patto non può essere a tempo indeterminato, né avere una durata eccessivamente lunga. La valutazione di “convenienza” è rimessa al giudice, che deve apprezzarla in relazione alla natura del bene e alle circostanze del caso;
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Rispondenza a un apprezzabile interesse di una delle parti: il divieto deve essere funzionalmente giustificato da un interesse economicamente rilevante di una delle parti contraenti. Non è sufficiente un interesse generico o puramente speculativo.
La mancanza di anche solo uno dei due requisiti determina la nullità del patto per violazione di norma imperativa (sebbene la prevalente dottrina la qualifichi come nullità parziale, che non travolge l’intero contratto ma solo la clausola vietata, ex art. 1419 c.c.).
L’efficacia meramente obbligatoria inter partes
L’art. 1379 c.c. sancisce con chiarezza che il divieto “ha effetto solo tra le parti”: si tratta di un vincolo meramente obbligatorio, non reale. Pertanto:
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Il terzo acquirente che riceve il bene alienato in violazione del patto acquista validamente la proprietà (non essendo il patto opponibile erga omnes);
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Il disponente che viola il patto è responsabile contrattualmente verso la controparte e deve risarcire il danno;
-
Non vi è un’azione diretta del beneficiario del patto verso il terzo acquirente (salvo il caso, eccezionale, in cui il terzo sia concorso nella violazione con dolo).
La distinzione dal vincolo reale (vincolo di destinazione, servitù, ecc.) è netta: quest’ultimo segue il bene ed è opponibile ai terzi; il divieto contrattuale ex art. 1379 c.c. no.
Casistica giurisprudenziale
La C.App. Roma n. 3294/2026 ha esaminato direttamente la validità di un divieto convenzionale di alienazione ex art. 1379 c.c. pattuito in un contratto di concessione. Ha affermato che il divieto era valido perché: (i) rispettava un limite temporale commisurato alla durata della concessione; (ii) rispondeva all’interesse apprezzabile del concessionario a mantenere l’esclusiva di distribuzione. Ha altresì confermato che la violazione del patto da parte del concedente (che aveva alienato i beni a un terzo) costituiva inadempimento contrattuale risarcibile, pur non potendosi opporre al terzo acquirente.
La C.App. Roma n. 3747/2025 ha affrontato la censura di “nullità del divieto di alienazione per violazione dell’art. 1379 c.c.” affermando che il divieto pattuito non era in conflitto con la norma perché rispettava entrambi i presupposti (durata determinata e interesse apprezzabile del beneficiario del vincolo); ha precisato che l’art. 1379 c.c. è una norma imperativa e che la sua violazione importa nullità della clausola, non del contratto nella sua interezza.
Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento
Testo normativo vigente
Art. 1380 c.c. — Conflitto tra più diritti personali di godimento Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
(Codice Civile, art. 1380)
§ 17. Inquadramento sistematico e ambito di applicazione
L’art. 1380 c.c. risolve il conflitto tra più diritti personali di godimento costituiti dalla stessa persona (il concedente) sulla medesima cosa a favore di diversi soggetti. La norma si applica tipicamente ai casi di doppia locazione (lo stesso bene locato a due diversi conduttori), doppia concessione d’uso, doppio comodato.
La disposizione è complementare all’art. 1376 c.c.: mentre quest’ultimo disciplina il conflitto tra un avente causa a titolo reale e la parte alienante (il trasferimento per consenso), l’art. 1380 risolve il conflitto tra più aventi causa a titolo personale nei confronti dello stesso concedente.
Non si applica, invece, ai conflitti tra un avente causa a titolo reale e uno a titolo personale (disciplinati dalle norme sulla trascrizione ex artt. 2643 ss. c.c.) né ai conflitti tra più acquirenti a titolo reale dello stesso bene (anch’essi regolati dalla trascrizione).
I criteri di priorità
La norma stabilisce una doppia regola:
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Priorità del possesso/godimento conseguito (comma 1): se uno dei contraenti ha già conseguito il godimento effettivo della cosa, questi prevale sugli altri, indipendentemente dalla data del titolo. Il criterio del godimento effettivo è una tutela del possesso che riflette l’affidamento del soggetto già insediato;
-
Priorità della data certa anteriore (comma 2): se nessuno ha ancora conseguito il godimento, prevale il titolo con la data certa (ex art. 2704 c.c.: scrittura privata autenticata, registrazione, ecc.) anteriore. In assenza di data certa, il diritto non è tutelato ex art. 1380.
Il terzo comma fa salve le norme sulla trascrizione: per i contratti soggetti all’obbligo di trascrizione ex artt. 2643-2645 c.c. (locazioni ultra-novennali, contratti di affitto di fondi rustici), la trascrizione determina l’opponibilità ai terzi, con prevalenza sul criterio della data certa.
Rimedi del contraente soccombente
Il contraente che perde il conflitto con il terzo preferito non è privo di tutela: può esperire:
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Azione di inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. contro il concedente, che non è in grado di consegnare il godimento promesso;
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Azione di risarcimento del danno per il pregiudizio subito;
-
Azione di risoluzione del contratto con restituzione delle prestazioni già eseguite.
La ricerca giurisprudenziale non ha restituito precedenti recenti specificamente dedicati all’art. 1380 c.c. in quanto tale — confermando che le controversie relative al conflitto tra locatari dello stesso bene tendono a risolversi prevalentemente sul piano della tutela possessoria (art. 1168 c.c.) e del risarcimento contrattuale, senza che l’art. 1380 sia espressamente richiamato.
Art. 1381 — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
Testo normativo vigente
Art. 1381 c.c. — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
(Codice Civile, art. 1381)
§ 18. Inquadramento sistematico e natura giuridica
L’art. 1381 c.c. disciplina la promessa del fatto del terzo (o promessa de rato): il contratto con cui una parte (il promittente) si impegna nei confronti dell’altra (il promissario) a ottenere che un terzo, estraneo al contratto, tenga un determinato comportamento (obbligarsi o compiere un fatto).
La norma risolve il problema della compatibilità con il principio di relatività ex art. 1372, comma 2, c.c.: il terzo non è vincolato dalla promessa (non essendo parte del contratto), ma il promittente risponde verso il promissario dell’eventuale rifiuto del terzo.
La struttura duale dell’obbligazione del promittente
La giurisprudenza, a partire dalla Cassazione e poi consolidatasi nei giudizi di merito, ha enucleato la struttura duale dell’obbligazione del promittente:
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Obbligazione di facere (primaria): il promittente è obbligato ad adoperarsi affinché il terzo si obblighi o compia il fatto promesso. Si tratta di un’obbligazione di mezzi (non di risultato) nella fase dell’attività volta ad ottenere l’adesione del terzo;
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Obbligazione di indennizzo (secondaria): se nonostante i migliori sforzi del promittente il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto, il promittente è tenuto a indennizzare il promissario. L’indennizzo non è equiparabile al risarcimento del danno per inadempimento: esso prescinde dalla colpa del promittente e dall’entità del danno effettivo, avendo natura di corrispettivo convenzionale per il rischio assunto.
Questa distinzione ha importanti conseguenze pratiche:
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Il promittente non risponde come garante del fatto del terzo (non si obbliga al risultato);
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Il promittente risponde con l’indennizzo anche se si è adeguatamente adoperato presso il terzo, e il terzo ha comunque rifiutato;
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Il danno ulteriore rispetto all’indennizzo è risarcibile solo se provato secondo le regole generali della responsabilità contrattuale.
§ 19. Requisiti della fattispecie
Il terzo come soggetto estraneo al contratto
Il presupposto fondamentale è che il terzo sia estraneo alla stipulazione: deve trattarsi di un soggetto che non ha partecipato alla formazione del contratto tra promittente e promissario. Se il soggetto ha già aderito al contratto o è parte di un diverso accordo collegato, non vi è promessa del fatto del terzo ma obbligazione diretta.
La Cass. n. 12459/2025 ha affermato che l’istituto ricorre solo se il terzo resta estraneo alla stipulazione e non è vincolato al momento della promessa. Se il terzo ha già espresso la propria adesione o si è obbligato, la fattispecie non è quella dell’art. 1381 c.c. ma di una diversa tipologia contrattuale (contratto a favore del terzo, delegazione, cessione del contratto).
Distinzione dalla fideiussione
La promessa del fatto del terzo si distingue nettamente dalla fideiussione ex art. 1936 c.c.:
| Promessa del fatto del terzo (art. 1381) | Fideiussione (art. 1936) |
| Il promittente si obbliga a fare del suo meglio + indennizzo | Il fideiussore si obbliga al pagamento dell’obbligazione del debitore |
| Obbligazione propria, non accessoria | Obbligazione accessoria a quella del debitore principale |
| L’indennizzo è il rimedio principale | Il rimedio è l’adempimento dell’obbligazione garantita |
| Non vi è surrogazione | Vi è surroga del fideiussore adempiente |
Distinzione dal contratto a favore di terzi
La promessa del fatto del terzo si distingue altresì dal contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c.:
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Nel contratto a favore di terzi, il terzo acquista un diritto derivante dal contratto tra stipulante e promittente;
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Nella promessa del fatto del terzo, il terzo è soggetto passivo (deve fare qualcosa) e non acquirente di diritti.
§ 20. Casistica giurisprudenziale
La struttura duale nella giurisprudenza di legittimità
La Cass. n. 22125/2026 ha affrontato espressamente l’art. 1381 c.c., chiarendo la “struttura duale” dell’obbligazione del promittente, i presupposti dell’indennizzo e la non cumulabilità con il risarcimento del danno: l’indennizzo sostituisce il risarcimento e il promissario non può pretendere entrambi per lo stesso inadempimento.
La Cass. n. 25850/2014 ha chiarito che il promittente assume (i) un’obbligazione di facere (adoperarsi perché il terzo tenga il comportamento promesso) e (ii) in via secondaria, un’obbligazione di indennizzo se il terzo non ottempera: la violazione della prima obbligazione importa inadempimento risarcibile, mentre la seconda è una garanzia del rischio.
La Cass. n. 10250/2022 ha spiegato lo schema: l’obbligo di “facere” del promittente non impone di “dare” il bene o il diritto del terzo, ma di adoperarsi con ogni mezzo ragionevole presso il terzo; il danno risarcibile in caso di mancato adempimento della sola obbligazione di facere è diverso dall’indennizzo dovuto per il rifiuto del terzo.
La Cass. n. 9845/2022 ha ribadito che la promessa del fatto del terzo richiede un impegno del promittente esplicito e concreto (facere specifico e determinato), non essendo sufficiente una generica dichiarazione di interesse a favorire l’adesione del terzo.
La Cass. n. 21237/2021 ha qualificato un accordo come promessa del fatto del terzo e ha trattato le conseguenze dell’inadempimento: ha affermato che il promissario non deve provare la colpa del promittente per ottenere l’indennizzo, essendo sufficiente provare il rifiuto del terzo.
Applicazioni in contratti societari e M&A
La promessa del fatto del terzo trova le applicazioni più ricche nella prassi dei contratti societari e delle operazioni di M&A, dove frequentemente una parte promette l’approvazione di delibere assembleari, l’esercizio di diritti di opzione da parte di altri soci, o la firma di atti da parte di società controllate.
La Cass. n. 7376/2016 ha chiarito che nella promessa del fatto del terzo il promittente deve “adoperarsi con i mezzi a sua disposizione” e che l’obbligo di facere non include atti illeciti o contrari agli interessi del terzo; ha precisato il confine tra l’obbligo di attività del promittente e il rischio del rifiuto del terzo.
La Cass. n. 5065/2024 ha qualificato come promessa del fatto del terzo la clausola di “liberazione” dagli impegni fideiussori, rilevando che in assenza di adesione del creditore (terzo) la promessa resta priva di effetto traslativo della garanzia, con conseguente obbligo di indennizzo del promittente.
La Cass. n. 18398/2016 in materia di lavoro ha qualificato un accordo sindacale come promessa dell’obbligazione del terzo (il datore di lavoro), ha escluso l’inadempimento del sindacato promittente che si era adoperato con ogni mezzo disponibile e ha applicato il regime dell’indennizzo.
La Cass. n. 25619/2016 ha chiarito che da una dichiarazione di intento non poteva farsi derivare una promessa del fatto del terzo “con conseguente obbligazione di indennizzo”, dovendosi invece qualificare la lettera come mera invitatio ad offerendum.
La Cass. n. 16398/2016 ha precisato i presupposti per il sorgere dell’obbligazione di indennizzo: il rifiuto del terzo deve essere definitivo e non meramente dilatorio; un rifiuto provvisorio o condizionato non fa sorgere immediatamente l’obbligazione di indennizzo.
Giurisprudenza di merito
La C.App. Venezia n. 202/2026 ha chiarito la struttura dell’obbligazione del promittente, distinguendo l’obbligo di facere (adoperarsi) e l’obbligo di indennizzo, e ha precisato che il quantum dell’indennizzo deve essere determinato in base al valore del mancato risultato, non al costo dell’attività svolta dal promittente.
La C.App. Genova n. 747/2025 ha affermato che quando il promittente non si è adoperato affatto (inadempimento dell’obbligazione di facere), il promissario può cumulare il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligazione di fare con l’indennizzo per il rifiuto del terzo.
La C.App. Ancona n. 1092/2024 ha qualificato una clausola di un rogito notarile come promessa del fatto del terzo, richiamando i principi sull’obbligazione di facere e ha condannato il promittente all’indennizzo per il rifiuto definitivo del terzo.
La Trib. Foggia n. 669/2025 ha applicato espressamente l’art. 1381 c.c. qualificando l’inadempimento del promittente come violazione dell’obbligazione di facere e ha liquidato l’indennizzo in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
La Trib. Lucca n. 369/2024 ha applicato la norma in un contratto di compravendita in cui il venditore aveva promesso l’approvazione del trasferimento da parte della società di cui erano quote; ha qualificato l’obbligazione di facere come principale e ha condannato al pagamento dell’indennizzo per il rifiuto dell’assemblea.
La Trib. Potenza n. 1403/2025 ha inquadrato nella promessa del fatto del terzo l’impegno assunto da un socio di fare approvare la cessione di quote da parte degli altri soci; ha distinto l’obbligazione di indennizzo dalla seconda obbligazione risarcitoria e ha liquidato l’indennizzo nella misura del valore della partecipazione non trasferita.
La Trib. Busto Arsizio n. 217/2025 ha esaminato se nel contratto fosse configurabile un impegno esplicito e concreto del promittente, ritenendo che una dichiarazione generica di “favorire” il consenso del terzo non integrasse la fattispecie dell’art. 1381 c.c.
La Trib. Milano n. 9629/2024 ha chiarito la distinzione tra risarcimento per inadempimento e indennizzo ex art. 1381: l’indennizzo è dovuto solo se il terzo rifiuta definitivamente, mentre il risarcimento si applica per inadempimento dell’obbligazione di facere.
La Trib. Bari n. 1916/2026 ha applicato l’art. 1381 c.c. a una pattuizione che faceva gravare su “persona o società da nominare” l’obbligo di costituzione di garanzia; ha affermato che la mancata designazione del terzo o il suo rifiuto di obbligarsi determina il sorgere dell’obbligazione di indennizzo del promittente.
La Trib. Aosta n. 102/2025 ha precisato che le conseguenze del mancato compimento del fatto promesso vanno graduate in base alla condotta del promittente: se il promittente non si è adoperato affatto, il rimedio è il risarcimento da inadempimento; se si è adoperato ma il terzo ha comunque rifiutato, il rimedio è l’indennizzo.
La Trib. Padova n. 1782/2024 ha richiamato il doppio contenuto dell’obbligazione (facere e indennizzo) e ha precisato che l’indennizzo è dovuto indipendentemente dal fatto che il promittente abbia o meno compiuto atti positivi: l’obbligazione di indennizzo ha natura oggettiva.
La Trib. Milano n. 6498/2024 ha richiamato i presupposti di configurabilità della promessa del fatto del terzo e ha deciso che, nella fattispecie, la clausola non poteva qualificarsi come promessa del fatto del terzo per mancanza di un impegno specifico e concreto del promittente verso un terzo identificabile.
Tavola sinottica della giurisprudenza
Artt. 1372–1381 c.c. — 81 precedenti unici (Cassazione e merito, 2014–2026)
Art. 1372 — Efficacia del contratto (9 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 4552/2022 | Mutuo dissenso: effetti ex nunc nei contratti ad effetti reali |
| 2 | Cass. Sez. L | Cass. n. 30697/2017 | Forza di legge del contratto: irrecidibilità unilaterale |
| 3 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 10333/2016 | Mutuo dissenso e opponibilità ai terzi nei contratti trascritti |
| 4 | Trib. Torino | Trib. Torino n. 5331/2025 | Relatività: transazione non opponibile al terzo |
| 5 | Trib. Napoli | Trib. Napoli n. 11491/2025 | Inefficacia della clausola che pretende vincolare il terzo |
| 6 | Trib. Genova | Trib. Genova n. 3021/2024 | Relatività locazione: il subconduttore è terzo |
| 7 | Trib. Viterbo | Trib. Viterbo n. 26/2024 | Nessun diritto diretto del terzo beneficiario dell’opera |
| 8 | Trib. Spoleto | Trib. Spoleto n. 532/2024 | Comproprietario estraneo non vincolato dalla locazione del solo cointestatario |
| 9 | CGT I Bologna | CGT I Bologna n. 31/2022 | Inopponibilità del mutuo dissenso al Fisco |
Art. 1373 — Recesso unilaterale (4 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 267/1976 | Forma del recesso: deve seguire quella del contratto ad substantiam |
| 2 | Trib. Forlì | Trib. Forlì n. 986/2024 | Distinzione caparra confirmatoria / penitenziale |
| 3 | Trib. Nola | Trib. Nola n. 1230/2026 | Qualificazione della caparra: prevale l’interpretazione sulla denominazione |
| 4 | Trib. Milano | Trib. Milano n. 5294/2024 | Applicazione diretta dell’art. 1373 al recesso potestativo |
Art. 1374 — Integrazione del contratto (13 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8682/2014 | Delibera AEEG e integrazione: “pertinenza” dell’art. 1374 |
| 2 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8688/2014 | Distinzione art. 1339 / art. 1374 c.c. |
| 3 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8773/2014 | Delibera AEEG: criterio della lacuna contrattuale |
| 4 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8687/2014 | Integrazione eteronoma e norma regolatoria |
| 5 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8776/2014 | Necessità di lacuna per applicazione art. 1374 |
| 6 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8685/2014 | Rapporto art. 1339 / art. 1374: confini |
| 7 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8780/2014 | Inidoneità della delibera AEEG a integrare ex art. 1374 |
| 8 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 8679/2014 | Esclusione pertinenza art. 1374 se la materia è già regolata |
| 9 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 5252/2014 | Integrazione integrativa vs. sostitutiva: criteri |
| 10 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 13401/2014 | Pertinenza dell’art. 1374 nei contratti di utenza |
| 11 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 23504/2014 | Efficacia integrativa e precedenti orientamenti |
| 12 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 6571/2018 | Art. 1374 precluso quando il contratto ha già disciplinato la materia |
| 13 | C.App. Milano | C.App. Milano n. 89/2024 | Violazione art. 1374 come causa di nullità del lodo arbitrale |
Art. 1375 — Esecuzione di buona fede (20 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 16743/2021 | Abuso del diritto contrattuale: presupposti |
| 2 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 8757/2025 | Abuso del recesso a tempo determinato |
| 3 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 10324/2020 | Abuso del diritto: esercizio contrario alla funzione |
| 4 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 14029/2025 | Obblighi di informazione e avviso in executivis |
| 5 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 14253/2024 | Obblighi accessori di copertura assicurativa per integrazione |
| 6 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 30853/2022 | Buona fede nel contratto di agenzia |
| 7 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 17043/2019 | Buona fede nel contratto TLC |
| 8 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 22776/2019 | Solidarietà contrattuale e limite dell’interesse proprio |
| 9 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 7181/2015 | Buona fede in pendenza di condizione |
| 10 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 12080/2015 | Buona fede esecutiva e art. 1358 c.c. |
| 11 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 14072/2016 | Garanzia di libertà da vincoli: responsabilità per violazione |
| 12 | C.App. Brescia | C.App. Brescia n. 70/2024 | Obbligo di rinegoziazione per sopravvenienze pandemiche |
| 13 | C.App. Bologna | C.App. Bologna n. 1161/2024 | Recesso bancario: valutazione di abusività |
| 14 | Trib. Roma | Trib. Roma n. 16097/2024 | Rinegoziazione: ragionevolezza delle condizioni proposte |
| 15 | Trib. Agrigento | Trib. Agrigento n. 163/2025 | Rifiuto assoluto di adeguamento = violazione art. 1375 |
| 16 | Trib. L’Aquila | Trib. L’Aquila n. 331/2024 | Limiti dell’obbligo di rinegoziazione |
| 17 | Trib. Catania | Trib. Catania n. 886/2024 | No riduzione unilaterale del canone: rinegoziazione = atto bilaterale |
| 18 | Trib. Bari | Trib. Bari n. 15/2025 | Recesso intempestivo del concedente = inadempimento |
| 19 | Trib. Biella | Trib. Biella n. 139/2025 | Recesso ad nutum abusivo per violazione affidamento |
| 20 | Trib. Firenze | Trib. Firenze n. 1212/2024 | Buona fede cooperativa: limiti alla creazione di nuovi obblighi |
Art. 1376 — Contratto con effetti reali (6 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. tri | Cass. n. 1371/2026 | Consenso traslativo e momento del trasferimento ai fini fiscali |
| 2 | Cass. Sez. tri | Cass. n. 1370/2026 | Principio consensualistico: trasferimento senza consegna |
| 3 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 14761/2025 | Rischio perimento: passa al compratore dal consenso |
| 4 | Cass. Pen. Sez. 1 | Cass. Pen. n. 9598/2025 | Effetto traslativo in sede penale: il compratore non commette furto |
| 5 | Cass. Pen. Sez. 2 | Cass. Pen. n. 25448/2026 | Patto di riservato dominio: deve essere provato rigorosamente |
| 6 | Trib. Brescia | Trib. Brescia n. 2225/2025 | Deroga convenzionale: trasferimento posticipato alla consegna |
Art. 1377 — Trasferimento di massa di cose (0 sentenze specifiche)
Nessun precedente specificamente dedicato all’art. 1377 c.c. recuperato nella ricerca. La norma viene applicata nella prassi commerciale (vendite di azienda, cessioni di portafoglio) senza che sia oggetto di autonomo esame giurisprudenziale.
Art. 1378 — Cosa determinata solo nel genere (5 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. 6 | Cass. n. 12938/2015 | L’individuazione incide sull’effetto reale, non sull’obbligazione |
| 2 | Trib. Bolzano | Trib. Bolzano n. 648/2024 | Vendita di mele: rischio ante individuazione a carico del venditore |
| 3 | C.App. Bologna | C.App. Bologna n. 1124/2025 | Separazione unilaterale senza avviso non integra individuazione |
| 4 | C.App. Caltanissetta | C.App. Caltanissetta n. 124/2024 | Vendita di bestiame a peso: rischio ante individuazione |
| 5 | Trib. Treviso | Trib. Treviso n. 1404/2024 | Principio esteso ai crediti pecuniari non identificati |
Art. 1379 — Divieto di alienazione (2 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | C.App. Roma | C.App. Roma n. 3294/2026 | Validità del patto: durata + interesse apprezzabile; rimedio = risarcimento |
| 2 | C.App. Roma | C.App. Roma n. 3747/2025 | Nullità solo della clausola (non del contratto) per violazione art. 1379 |
Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento (0 sentenze specifiche)
Nessun precedente specificamente dedicato all’art. 1380 c.c. recuperato nella ricerca. I conflitti tra locatari vengono tipicamente risolti con la tutela possessoria ex art. 1168 c.c. e l’azione di inadempimento contrattuale, senza richiamo esplicito alla norma.
Art. 1381 — Promessa del fatto del terzo (22 sentenze)
| N. | Autorità | Riferimento | Principio |
| 1 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 22125/2026 | Struttura duale: indennizzo non cumulabile col risarcimento |
| 2 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 25850/2014 | Obbligazione di facere primaria + indennizzo secondario |
| 3 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 10250/2022 | Obbligo di facere vs. obbligo di dare: distinzione |
| 4 | Cass. Sez. 2 | Cass. n. 9845/2022 | Impegno esplicito e concreto: requisito minimo |
| 5 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 12459/2025 | Terzietà del soggetto: presupposto indefettibile |
| 6 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 21237/2021 | Prova del rifiuto del terzo: sufficiente; no prova di colpa |
| 7 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 7376/2016 | Obbligo di adoprarsi con i mezzi disponibili |
| 8 | Cass. Sez. 1 | Cass. n. 5065/2024 | Liberazione da fideiussione: promessa del fatto del terzo |
| 9 | Cass. Sez. L | Cass. n. 18398/2016 | Accordo sindacale: promessa del fatto del terzo datore |
| 10 | Cass. Sez. 3 | Cass. n. 25619/2016 | Lettera di intento ≠ promessa del fatto del terzo |
| 11 | C.App. Venezia | C.App. Venezia n. 202/2026 | Quantum indennizzo: valore del risultato mancato |
| 12 | C.App. Genova | C.App. Genova n. 747/2025 | Cumulo risarcimento + indennizzo se promittente inerte |
| 13 | C.App. Ancona | C.App. Ancona n. 1092/2024 | Clausola rogito: promessa del fatto del terzo |
| 14 | Trib. Foggia | Trib. Foggia n. 669/2025 | Indennizzo liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. |
| 15 | Trib. Lucca | Trib. Lucca n. 369/2024 | Rifiuto dell’assemblea: indennizzo per trasferimento quote |
| 16 | Trib. Potenza | Trib. Potenza n. 1403/2025 | Indennizzo = valore partecipazione non trasferita |
| 17 | Trib. Busto Arsizio | Trib. Busto Arsizio n. 217/2025 | Dichiarazione generica ≠ impegno ex art. 1381 |
| 18 | Trib. Milano | Trib. Milano n. 9629/2024 | Risarcimento inadempimento di facere ≠ indennizzo rifiuto terzo |
| 19 | Trib. Bari | Trib. Bari n. 1916/2026 | Persona da nominare: indennizzo per rifiuto di obbligarsi |
| 20 | Trib. Aosta | Trib. Aosta n. 102/2025 | Gradazione rimedi in base a condotta del promittente |
| 21 | Trib. Padova | Trib. Padova n. 1782/2024 | Indennizzo: natura oggettiva, indipendente dall’attività |
| 22 | Trib. Milano | Trib. Milano n. 6498/2024 | Clausola non qualificabile come art. 1381: manca impegno specifico |